TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300646
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da
Fondazione "PLN Project", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni, Alberto Buonfino, Mattia Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

Ove RU & NE International Limited, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo con RU Italia S.r.l. e altri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. DG/2023/00202 (proposta n. DG/2023/00243) del 28 aprile 2023, pubblicata in data 11 maggio 2023, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali, tra cui:

- Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 15 gennaio 2021;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 1510 del 11 marzo 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 3801 del 31 maggio 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 5535 del 4 agosto 2022;

- Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 30 giugno 2022;

- Parere del MiC, Soprintendenza Speciale per il PNRR del 6 luglio 2022;

- Deliberazione di Giunta comunale di Firenze n. 370 del 11 agosto 2022;

- Determinazione Dirigenziale del Comune n. 6123 del 31 agosto 2022;

- Determinazione del Comune n. 7105 del 6 ottobre 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 10132 del 22 dicembre 2022;

- Parere espresso dal MiC, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato in data 15 febbraio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e di Ove RU & NE International Limited;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. UI Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, la ricorrente (fondazione di diritto belga che ha per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. Pier UI ER) impugna tutti gli atti (meglio specificati in epigrafe) che hanno portato all’approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio CH di Firenze (che costituisce una delle opere più importanti dell’Arch. ER, sottoposto a tutela dal recente decreto n. 15 del 20 maggio 2020 del Ministero della cultura e che risulterebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, strutturalmente trasformato dal nuovo intervento).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente.

Come correttamente rilevato dalla controinteressata, la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

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