TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-06-26, n. 202300646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300646
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da
Fondazione "PLN Project", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati W F T M, A B, M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Ove Arup &
Partners International Limited, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo con Arup Italia S.r.l. e altri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. DG/2023/00202 (proposta n. DG/2023/00243) del 28 aprile 2023, pubblicata in data 11 maggio 2023, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali, tra cui:

- Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 15 gennaio 2021;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 1510 del 11 marzo 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 3801 del 31 maggio 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 5535 del 4 agosto 2022;

- Nota MiC, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 30 giugno 2022;

- Parere del MiC, Soprintendenza Speciale per il PNRR del 6 luglio 2022;

- Deliberazione di Giunta comunale di Firenze n. 370 del 11 agosto 2022;

- Determinazione Dirigenziale del Comune n. 6123 del 31 agosto 2022;

- Determinazione del Comune n. 7105 del 6 ottobre 2022;

- Determinazione dirigenziale del Comune n. 10132 del 22 dicembre 2022;

- Parere espresso dal MiC, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato in data 15 febbraio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e di Ove Arup &
Partners International Limited;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, la ricorrente (fondazione di diritto belga che ha per scopo sociale la tutela e la diffusione dell’opera dell’Arch. Ing. P L N) impugna tutti gli atti (meglio specificati in epigrafe) che hanno portato all’approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze (che costituisce una delle opere più importanti dell’Arch. N, sottoposto a tutela dal recente decreto n. 15 del 20 maggio 2020 del Ministero della cultura e che risulterebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, strutturalmente trasformato dal nuovo intervento).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente.

Come correttamente rilevato dalla controinteressata, la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che non è inutile riportare integralmente: “nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni”.

Sulla base della previsione, una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (pienamente condivisa dalla Sezione) ha rilevato come “il diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 l.a. …(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista” (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749;
si vedano anche la più ampia e motivata 26 luglio 2001, n. 4122 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 11798).

La generica possibilità, per gli eredi, di far valere il diritto morale d’autore del dante causa prevista dall’art. 23 della l. 633 del 1941 trova quindi un preciso limite, nel caso delle opere di architettura, in un’“interpretazione logica e teleologica, (che) induce a ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale di autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possano essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore.

In particolare, possono trasmettersi agli eredi le facoltà di cui al comma 1 dell'art. 20, perché non necessitano di esercizio personale da parte dell'autore: tali il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi a modifiche lesive dell'onore e reputazione.

Per quanto riguarda le facoltà di cui al comma 2 dell'art. 20, spettanti all'autore di opera architettonica, le stesse vanno contemperate con le facoltà inerenti al diritto di proprietà, che spetta a persona terza rispetto all'autore. Pertanto, l'art. 20 co. 2 stabilisce che l'autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie durante o dopo l'esecuzione dell'opera, in funzione delle esigenze del proprietario o committente: in tal modo, viene data la prevalenza alle facoltà inerenti al diritto di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore. Un temperamento è previsto, a favore del diritto di autore e a scapito del diritto di proprietà, quando all'opera sia riconosciuto importante carattere artistico, su richiesta dell'autore. In tal caso, spetta all'autore lo studio e l'attuazione delle modifiche. È evidente che nel disegno della norma il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera non è fine a sé stesso, ma strumentale allo studio e attuazione delle modifiche da parte dell'autore.

Ed è altresì chiaro che lo studio e l'attuazione delle modifiche sono facoltà strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall'autore, e non dai suoi eredi, atteso che lo studio e l'attuazione delle modifiche implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all'autore” (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4122).

La previsione di cui all’art. 20, 2° comma ult. parte della legge sul diritto d’autore viene pertanto ad evidenziare un’eccezionale “coinvolgimento” del progettista nella progettazione modificativa dell’opera realizzata che risulta strettamente legato alla persona fisica del progettista e che pertanto è stato correttamente considerato insuscettibile di trasmissione agli eredi o aventi causa dello stesso.

Quanto sopra rilevato permetterebbe già di concludere per l’inammissibilità del ricorso, non essendovi alcuna possibilità di “traslare” il diritto ex art. 20, 2° comma l. 633/1941 a soggetti diversi dal progettista e risultando evidente come la posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla Fondazione ricorrente, al di là dei successivi tentativi di operarne una “riscrittura”, altro non sia che il diritto di “coinvolgimento” nelle modificazioni dell’opera sopra richiamato.

Ma, in realtà, l’inammissibilità del ricorso deriva anche da una serie ulteriore di considerazioni.

Nel caso di specie, lo Statuto della ricorrente esibito in giudizio non evidenzia, infatti, per nulla, all’art. 3, l’attribuzione alla Fondazione di compiti di tutela del diritto morale d’autore dell’arch. N, ma solo finalità di tutela dei suoi archivi (secondo comma) e finalità promozionali della conoscenza della relativa opere (anche con riferimento all’organizzazione di attività e manifestazioni a carattere commerciale);
anche per effetto della già richiamata non trasmissibilità del diritto morale d’autore delle opere di architettura prevista sopra richiamata, deve pertanto ritenersi che il generico riferimento alla possibilità che la Fondazione possa essere “ aussi titulaire de droits intellectuels ” previsto dall’art. 3 dello Statuto si riferisca ai diritti delle opere presenti in archivio o alle attività di divulgazione realizzate dalla Fondazione e non al diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’Arch. N.

L’esame della già citata previsione di cui all’art. 3 dello Statuto non evidenzia quindi quella generale attribuzione alla Fondazione della competenza a curare e tutelare tutti gli aspetti dell’”eredità” dell’arch. N oggi prospettato in giudizio, ma solo compiti ben specificati e circoscritti che non comprendono per nulla anche la posizione soggettiva sopra richiamata.

Del resto e come sottolineato dalle difese delle Amministrazioni resistenti, la legittimazione della ricorrente non potrebbe neanche essere desunta dall’ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha ammesso la legittimazione degli enti a rilevanza locale rappresentativi di interesse collettivi (tra le tante, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, 13 febbraio 2023, n. 2430 e, per la giurisprudenza di questo T.A.R., T.A.R. Toscana, sez. II, 14 novembre 2022, n. 1303), sia per quanto rilevato in ordine agli scopi statutari (che non contemplano per nulla la tutela del diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’arch. N, ma solo diversi scopi di valorizzazione dell’archivio e di divulgazione dell’opera), sia per mancanza di uno stabile collegamento con l’area territoriale in discorso e della dimostrazione dell’adeguata rappresentatività (che non è per nulla dimostrata, vista anche la recente costituzione della Fondazione, nel maggio del 2021).

Manifestamente irrilevante risulta poi il deposito in giudizio dello Statuto della “ “P L N Research and Knowledge Management Project” effettuato da parte ricorrente in data 20 giugno 2023;
con tutta evidenza si tratta, infatti, dello Statuto di una diversa Associazione senza scopo di lucro, la cui attività non può essere “automaticamente” trasferita alla nuova Fondazione costituita nel maggio del 2021 e che peraltro, risulta essere caratterizzata (art. 3 dello Statuto) da compiti assolutamente analoghi a quelli della successiva Fondazione.

Quanto sopra rilevato, permette poi di concludere per l’irrilevanza dei “contatti” intervenuti tra l’Amministrazione comunale e le associazioni sorte a tutela dell’”eredità” intellettuale dell’arch. N;
il semplice esame della corrispondenza con l’Amministrazione comunale di Firenze evidenzia, infatti, come si tratti di iniziative assunte in nome dell’Associazione “ P L N Research and Knowledge Management Project” (che non ha presentato ricorso) e non della Fondazione ricorrente;
con tutta evidenza, dette attività non possono pertanto considerate significative di una qualche “rappresentatività” o di un radicamento locale della Fondazione, che assolutamente mancano.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente a proporre l’impugnazione;
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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