TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-12-09, n. 202207676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-12-09, n. 202207676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207676
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 07676/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01361/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. N. P-CE/L/N/2020/-OMISSIS- EM DOM_2020 del 19/11/2021 – Prefettura Caserta – Sportello Unico per l'Immigrazione – notificato in data 17 gennaio 2022, con il quale è stata rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato, presentata ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. 34/2020, in favore del ricorrente;

- del parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dall'Ispettorato del

Lavoro (ITL);

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e comunque lesivi dei diritti e interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino indiano, impugna con il presente ricorso il rigetto dell’istanza di emersione, presentata in suo favore dalla sig.ra -OMISSIS- (titolare di azienda agricola) ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, per i settori di attività di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, deducendo in particolare che: il parere dell’Ispettorato del Lavoro non sarebbe vincolante e che dal tenore del provvedimento non emergerebbero in maniera chiara e puntuale i motivi per cui il reddito della datrice di lavoro sia “insufficiente per l’assunzione”;
non sarebbero state rispettate le garanzie procedimentali;
il provvedimento è stato adottato dal dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione che sarebbe incompetente, dovendosi invece ritenere che l’esercizio del potere in questione sia prerogativa del Prefetto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 752 del 2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n.3425 del 2022, il Consiglio di Stato, “nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla fattispecie” ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato la trasmissione al Tar dell’ordinanza “per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato secondo quanto segue.

Infondata innanzitutto è la censura di incompetenza di cui al terzo motivo di ricorso.

Come da giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 1283 del 2022), infatti, la competenza in ordine alla procedura di emersione ex articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 24 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è attribuita agli Sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture;
di conseguenza i relativi provvedimenti sono legittimamente sottoscritti dai funzionari prefettizi preposti a tali strutture organizzative in base all’articolo 14 d.lgs.19 maggio 2000, n. 139.

Infondate sono anche le ulteriori censure considerato che il ricorrente non produce in giudizio alcuna allegazione da cui poter desumere che le verifiche compiute dall’Ispettorato del Lavoro e a cui si richiama il Provvedimento impugnato - secondo cui il datore di lavoro aveva un volume di affari per il 2019 non sufficiente all’assunzione (da accertamenti effettuati all’Agenzia delle Entrate è risultato un volume di affari per il 2019 di 16.628 euro, con un totale di acquisti di euro 3.181, ben inferiore ai 30.000 euro necessari per accedere all’emersione) - fossero incomplete o erronee. Il rigetto impugnato può quindi ritenersi sufficientemente motivato dall’Amministrazione con riferimento alla riscontrata assenza del necessario requisito reddituale in capo al datore di lavoro, elemento che costituisce un presupposto indefettibile per il perfezionamento della procedura di emersione ex art. 103 del dl 34 del 2020, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione e come di recente confermato anche dal Consiglio di Stato, in assenza del quale non è possibile neppure consentire il rilascio di permesso per attesa occupazione (cfr., tra le altre, Cons. di Stato sent. n. 8006 del 2022;
Tar Campania, Napoli, sent. n. 919 del 2022 e 973 del 2022). Come ribadito, infatti, anche dal Consiglio di Stato “ la normativa di cui all’art. 103 dl 34/2020 deve essere interpretata nel senso che il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone inevitabilmente un’istanza astrattamente accoglibile sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, tra cui, la disponibilità in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto.

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