TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-03-18, n. 202405369
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2024
N. 05369/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2022, proposto da
Fantarca'S Movie S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cinema D'Azeglio, Società Cooperativa e Cinemusica Nova S.r.l.s, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 480 del 15.2.2022 (pubblicato ai fini della notifica in data 21.2.22 sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo), con il quale tale Direzione del Ministero della Cultura ha illegittimamente escluso la domanda presentata il 20.7.21 (prot. n. DOM-2021-119434-CFEA-00001) dall''odierna società ricorrente per l''accesso ai “fondi per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche” previsti dal decreto ministeriale n. 188 del 19.5.21 (intitolato, infatti, “Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell''articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all''aperto e degli spettacoli dal vivo all''aperto”);
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa la nota prot. n. 10290 del 17.3.2022 con cui la stessa Direzione generale del Cinema e Audiovisivo ha disposto l''illegittimo rigetto dell''istanza del 2.3.22, con cui la ricorrente aveva invitato la stessa Direzione a voler provvedere in autotutela alla riammissione dell''istanza de qua, previo doveroso “riesame” della decisione di non ammissione, sulla scorta delle valide motivazioni ivi puntualmente rassegnate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Fantarca’s Movie s.r.l. ha impugnato il decreto prot. n. 480 del 15.2.2022 (pubblicato ai fini della notifica in data 21 febbraio 2022 sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo), con il quale detta Direzione del Ministero della Cultura ha escluso la domanda presentata il 20 luglio 2021 (prot. n. DOM-2021-119434-CFEA-00001) dall’odierna società ricorrente per l’accesso ai “fondi per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche” previsti dal decreto ministeriale n. 188 del 19.5.21 (intitolato “ Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto e degli spettacoli dal vivo all’aperto ”), unitamente ad ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa la nota prot. n. 10290 del 17 marzo 2022 con cui la stessa Direzione generale del Cinema e Audiovisivo ha rigettato l’istanza del 2 marzo 2022, con cui la ricorrente aveva invitato la Direzione a voler provvedere in autotutela alla riammissione dell’istanza de qua , previo “riesame” della decisione di non ammissione, sulla scorta delle motivazioni ivi rassegnate.
2. Riferisce la ricorrente: 1) di aver presentato, in relazione a due arene denominate “Giardino dei Limoni” e “Arena dei Paolotti”, domanda per accedere ai “fondi” (ossia ad “un contributo pari ad euro 20.000,00 per ciascuna arena” per espressa previsione dell’art. 2, co. 7, del Decreto Ministeriale 18 maggio 2021, n. 188/2021) per un importo complessivo pari ad euro 40.000,00;2) di avere allegato alla domanda dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al citato art. 2, co. 2, del D.M. n. 188/2021 e, in particolare, (al punto 4 di pag. 1) “di programmare nell’arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione S.i.a.e. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità”;3) che l’amministrazione resistente, con nota del 24 gennaio 2022, ha comunicato alla ricorrente che “dall’istruttoria effettuata non risulta(va) dimostrato il soddisfacimento del requisito relativo alla programmazione di almeno 40 proiezioni nel periodo indicato dall’art 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 188 del 18 maggio 2021”, invitando la stessa a fornire “i borderò S.I.A.E. comprovanti, per ciascuna arena, l’effettivo raggiungimento delle 40 giornate di proiezione tra il 26 aprile e il 30 settembre dell’anno 2021”;4) che la ricorrente ha trasmesso in pari data la documentazione richiesta;5) cionondimeno, con decreto n. 480/2022, la Direzione Generale del Ministero non ha ammesso l’odierna ricorrente al contributo de quo ;6) a fronte della richiesta di autotutela avanzata dalla ricorrente il successivo 2 marzo 2022, la Direzione Generale Ministero Cinema e Audiovisivo si è pronunciato come segue: “ con riferimento alla nota in oggetto indicata si rappresenta che così come comunicato in data 24 gennaio 2022 mediante invio di nota pec, dall’istruttoria effettuata relativamente alla domanda in parola non risulta dimostrato il soddisfacimento del requisito relativo alla programmazione di almeno 40 proiezioni nel periodo indicato dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 188 del 18 maggio 2021, relativamente alle arene per cui è stata fatta domanda. Alla società sono stati richiesti i moduli C1 rilasciati da S.I.A.E., ma la Fantarca Movies ha riscontrato la suddetta comunicazione in data 24 gennaio, inoltrando documentazione – quali locandine, fotografie, elenchi relativi alla programmazione – da cui non è stato possibile dedurre la sussistenza del requisito d’ammissibilità ex art. 2, lettera c) del DM n. 188 del 18 maggio 2021 ”.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo (rubricato “ In via principale: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. c), del bando. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea presupposizione ed evidentissimo travisamento dei presupposti e documenti. Illogicità e contraddittorietà manifesta, anche per violazione dell’auto-limite. Erroneità della motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 cost. - In via subordinata: Eccesso di potere per erronea istruttoria, presupposizione e motivazione. Violazione dei principi del favor partecipationis e di tassatività delle clausole di esclusione. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 cost. ”), la ricorrente lamenta che la sua mancata ammissione al finanziamento violerebbe il bando, il quale si sarebbe limitato a richiedere “idonea documentazione S.I.A.E.”, senza imporre a pena di esclusione di presentare “borderò S.i.a.e.” o “moduli C1”. A questo riguardo, deduce ulteriormente la ricorrente di aver presentato, a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla resistente, 166 distinte di incasso, relative ad altrettante proiezioni nelle sale dalla stessa gestite, coincidenti con i borderò S.I.A.E. Infine, la ricorrente censura il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, nella parte in cui la Direzione Generale del Ministero resistente ha motivato la non ammissione sul dato della mancata presentazione dei “moduli C1”, posto che con la nota del 24 gennaio 2022 erano stati chiesti i “borderò S.i.a.e.”, a dire della stessa ricorrente effettivamente prodotti.
3.2. Con il secondo (rubricato “ Eccesso di potere per erronea istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità. Violazione del principio del giusto procedimento e di buon andamento ex art. 97 cost. ”) la ricorrente, lamentando la non univocità della clausola di bando sulla specifica documentazione a comprova del possesso del requisito di ammissione, sostiene che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto interpretarne il contenuto in base al principio del favor partecipationis , consentendo dunque la partecipazione dell’odierna ricorrente.
3.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/90. Violazione dei principi comunitari di adeguatezza e proporzionalità. Sviamento ”) la ricorrente afferma che nessuna clausola del bando imponeva espressamente ed inequivocabilmente di allegare alla domanda il “modulo C1”, sicché la sua omessa esibizione avrebbe dovuto costituire per l’ente resistente, al più, una mera irregolarità sanabile nel corso della procedura anche mediante successiva trasmissione del detto modulo, ma non già un motivo di non ammissione al finanziamento de quo.
4. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 16 maggio 2022.
5. Con provvedimento del 17 maggio 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata sulla scorta della seguente motivazione: “ Rilevato, in proposito, che secondo quanto previsto dall’art 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 188 del 18 maggio 2021 (disciplinante i criteri di assegnazione delle risorse per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto, quota parte del Fondo emergenze di cui all’art. 89 D.L. n. 18/2020), i richiedenti il contributo avrebbero dovuto allegare alla domanda di partecipazione “idonea documentazione S.i.a.e. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità”, attestante l’intervenuta programmazione cinematografica con le modalità e nei termini ivi previsti;- Ritenuto che, così disponendo, il Ministero, ai fini dell’attribuzione del contributo, abbia voluto attribuire rilevanza esclusivamente a quella programmazione la cui realizzazione risulti, comunque, attestata dalla pubblica amministrazione;- Rilevato che, a prescindere dai distinguo operati tra “borderò S.I.A.E.” e “modelli C1”, le distinte di incasso, compresse in formato .zip ed allegate alla pec del 24.01.2022 della società istante, non contengono alcun elemento comprovante l’effettivo inoltro delle stesse alla S.I.A.E. e, come tali, non sembrano possedere l’efficacia probatoria richiesta dal citato D.M. ”.
6. A seguito di appello ex art. 62 c.p.a., l’ordinanza di cui al punto che precede è stata riformata, essendosi pronunciato il Consiglio di Stato come segue: “ Considerato che:
- le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito, con riferimento, altresì: a) all’ammissibilità dell’integrazione in sede giudiziale (con il deposito di una relazione predisposta a fini di difesa in giudizio) della motivazione alla base del provvedimento di conferma del 17 marzo 2022 cit.;b) alla congruenza della motivazione alla base dei provvedimenti impugnati in prime cure rispetto alla tipologia di documenti trasmessi dall’odierna appellante all’Amministrazione procedente in data 24 gennaio 2022 (comprensivi anche delle distinte di pagamento, non oggetto di specifica disamina in sede amministrativa nella nota del 17 marzo 2022);c) alla coerenza tra quanto dedotto (soltanto in giudizio) dall’Amministrazione in ordine ai controlli svolti in collaborazione con la S.I.A.E. e quanto emergente dalle attestazioni S.I.A.E. acquisite nell’odierno grado di appello in ordine alle programmazioni eseguite dall’appellante;- nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari rappresentate dall’appellante – comunque ravvisabili anche in ragione della tipologia dei contributi per cui è causa, diretti a fronteggiare le difficoltà economiche generate, in danno degli operatori di settore, dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito in primo grado e, nelle more, attraverso l’accantonamento delle somme in ipotesi dovute all’operatore appellante in caso di accertata fondatezza della pretesa sostanziale azionata in giudizio ”.
7. In esito all’udienza pubblica del 31 ottobre 2023, sono stati disposti approfondimenti istruttori come da provvedimento del 2 novembre 2023.
8. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2024, in vista della quale la sola parte ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I tre motivi del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
2. Va considerato che l’art. 2 del d.m. 19 maggio 2021, n. 188 disponeva che “ Possono presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1: a) i gestori di sale cinematografiche in possesso di codice