TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2013-06-13, n. 201300575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2013-06-13, n. 201300575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201300575
Data del deposito : 13 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00427/2013 REG.RIC.

N. 00575/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00427/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2013, proposto da:
S K, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V L in Brescia, Via Ugo Da Como, 3;

contro

Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’

IMMIGRAZIONE DI BERGAMO IN DATA

21/2/2013, DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO DOMESTICO IRREGOLARE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Evidenziato:

- che la Prefettura di Bergamo ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata presentazione del cittadino ucraino per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (nel giorno in cui era stato convocato, ossia il 4/2/2013);

- che il ricorrente, rientrando nel paese d’origine, avrebbe violato l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/12, che esigerebbe la presenza ininterrotta sul territorio nazionale dal 31/12/2011;

- che l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 – entrato in vigore il 9/8/2012 – statuisce che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea…. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto …. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”;

- che pertanto il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9/8/2012) e anche al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (nel caso di specie 28/9/2012 – doc. 2 ricorrente);

- che viceversa non è esplicitamente pretesa la protrazione ininterrotta del soggiorno in Italia oltre detti termini;

- che peraltro parte ricorrente ha dimostrato i giustificati motivi che hanno impedito di presentarsi il 4/3/2013 all’appuntamento fissato dalla Prefettura, in quanto il passaporto era scaduto e non era possibile il rinnovo presso il Consolato ucraino in Italia (cfr. certificazione 28/2/2013 – doc. 7 ricorrente);

- che dunque la scelta di rientrare per un breve periodo in Ucraina era supportata da una ragione valida;

- che recentemente la giurisprudenza ha ritenuto integrato il presupposto della prolungata permanenza sul territorio nazionale (enucleato dal D. Lgs. 109/2012) malgrado l’uscita dall’Italia per un tempo non superiore a 14 giorni (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 12/4/2013 n. 644);

- che non è per il resto contestata la presenza in Italia del ricorrente per il periodo antecedente all’espatrio, e lo stesso ha introdotto in giudizio solidi elementi probatori (cfr. doc. 4 e 9);

- che in conclusione il gravame è fondato e merita accoglimento, con l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi prescindendo al profilo ostativo illegittimamente valorizzato;

- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della natura interpretativa della presente pronuncia;

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