TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2013-06-13, n. 201300575
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Testo completo
N. 00575/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2013, proposto da:
S K, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Valentina Li in Brescia, Via Ugo Da Como, 3;
contro
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BERGAMO IN DATA 21/2/2013, DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO DOMESTICO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Bergamo ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata presentazione del cittadino ucraino per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (nel giorno in cui era stato convocato, ossia il 4/2/2013);
- che il ricorrente, rientrando nel paese