TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-04-08, n. 202200271
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00271/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da:
Nuovo Rosso di Sera s.n.c. di U M e J M, rappresentata e difesa dagli avv. A M e A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Genova, via XX Settembre, 19/7;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. L D P e M P P, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Genova, via Garibaldi, 9;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale di sospensione del titolo abilitativo per pubblico esercizio prot. n. 18/06/2021.0222653.U del Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, notificata via p.e.c. in data 18/6/2021, avente ad oggetto sospensione dell’attività per giorni 30 dalla data di notifica del pubblico esercizio denominato “Nuovo Rosso di Sera” con successiva riapertura per i sei mesi successivi sino alle ore 21 di ogni giorno;
nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto e, in particolare, delle presupposte e sconosciute relazioni della Polizia Locale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente è titolare di un bar ubicato nel centro storico genovese con orario di apertura autorizzato fino alle 3.00.
Con ricorso notificato e depositato il 16 luglio 2021, essa ha impugnato l’ordinanza dirigenziale meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Genova aveva sospeso per un periodo di trenta giorni l’efficacia del titolo autorizzativo relativo all’esercizio predetto e disposto che, per i successivi sei mesi, la chiusura del locale sarebbe stata anticipata alle ore 21.00.
Premessi riferimenti ai disagi cagionati dal fenomeno della cosiddetta “movida” notturna, la motivazione di tale atto, adottato ai sensi dell’art. 10 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“t.u.l.p.s.”), richiama i rilievi fonometrici che avrebbero fatto registrare, in tutta la zona, emissioni sonore superiori alla soglia massima prevista per le rispettive fasce orarie nonché le riprese video e fotografiche che dimostrerebbero la maggior presenza di assembramenti di persone nel tratto della pubblica via che comprende l’esercizio della ricorrente.
Sono richiamati anche due verbali di accertamento della polizia locale per infrazioni relative all’esposizione dell’insegna del locale e della tabella dei prezzi, recanti la stessa data dell’ordinanza impugnata, ed una sanzione amministrativa irrogata alcuni mesi prima per la violazione delle disposizioni regolamentari in tema di gestione dei rifiuti urbani.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 e dell’art. 50, commi 7 e 7- bis , del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, e 9 del Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova (D.C.C. n. 36/2015 s.m.i.). Difetto di presupposti, di istruttoria e conseguente difetto di motivazione”.
L’adozione della contestata ordinanza sarebbe spettata alla competenza del Sindaco e non del Dirigente comunale.
II) “Eccesso di potere per difetto di presupposti e manifesto sviamento. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 10, comma 1, della D.C.C. n. 36/2015 s.m.i. Difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. Disparità di trattamento”.
Non risultando che il Comune di Genova abbia adottato misure di carattere generale per contrastare il fenomeno della “movida” nel centro storico, la chiusura di singoli esercizi non sarebbe idonea a determinare alcun effetto favorevole, provocando anzi il paradossale risultato di una maggiore concentrazione di avventori nei locali contigui ancora aperti.
III) “Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. sotto altro profilo. Violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 21- quater , l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. Sviamento ed ingiustizia sotto altro profilo”.
L’imposizione della chiusura alle ore 21.00 dimostrerebbe che non sono stati in alcun modo considerati gli interessi della ricorrente la quale gestisce un cocktail bar, ossia un locale “post cena” che apre alle ore 19.00, e, pertanto, non avrebbe alcuna utilità a proseguire l’attività per due ore al giorno. Peraltro, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata al gestore per gli assembramenti di persone negli spazi pubblici esterni al locale né lo stesso potrebbe disporre di strumenti per impedire i fenomeni che avvengono in tale contesto spaziale.
IV) “Carenza di presupposti e illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova (D.C.C. n. 36/2015 s.m.i). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 21- quater , l. n. 241/1990. Manifesto sviamento”.
Le violazioni richiamate nel contesto dell’impugnata ordinanza non