TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-04-21, n. 201601134
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N. 01134/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02941/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2941 del 2014, proposto da:
M D C, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso M D C in Catania, Via V. Giuffrida, n.67;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente da decreto decisorio n. 27/12 reso dalla Corte d'Appello di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di ricorso dell’attuale ricorrente, la Corte d’Appello di Messina ha emesso nei confronti del Ministero intimato il decreto sopra indicato, per il pagamento in suo favore della somma ivi indicata.
Non essendo stato appellato, il decreto è passato in giudicato.
Non avendo ricevuto dal Ministero il pagamento, il ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste.
Nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2016 il ricorso è stati ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Con dichiarazione depositata il 20/4/15, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso.
L’art. 84 del D.Lgs. 104/2010, ai commi 1 e 3, dispone che “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza…. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue”.
Ora, è pur vero che la citata rinuncia è stata presentata senza le prescritte formalità. Tuttavia, il comma 4 del citato art. 84 prevede che “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Pertanto, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile e di compensare le spese, anche tenuto conto del consenso espressamente prestato dall’Avvocatura dello Stato in udienza.