TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201103137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201103137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201103137
Data del deposito : 22 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01362/2005 REG.RIC.

N. 03137/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01362/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

su opposizione a decreto ingiuntivo emesso
nel ricorso numero di registro generale 1362 del 2005, proposto da:
I S A, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via O. Scammacca, 23/C;

contro

Dipartim.Amministrazione Penitenziaria - Ministero Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per la restituzione,

mediante decreto ingiuntivo, delle ritenute previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dipartim.Amministrazione Penitenziaria - Ministero Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Col ricorso in epigrafe I S A ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'emissione di decreto ingiuntivo ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione spettantegli;
e ciò senza tenere conto della sospensione contributiva disposta dall'art. 5 dell'Ord.za P.C.M. n. 3254/2002.

Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 186/2005, col quale è stato ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione frattanto trattenuta.



2. L'Amministrazione ingiunta ha proposto rituale opposizione adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato.



3. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011, presente la sola difesa erariale, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

- 1. Ai fini del decidere, occorre fare anche un breve cenno al quadro normativo nel quale si inserisce la vertenza in esame:

-- 1.a) Con D.P.C.M. 23.7.2001 (in

GURI

27.7.2001, n. 173) è stato dichiarato lo " … stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna" e tale decreto richiama espressamente "… l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (legge di "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

-- 1.b) Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 29.10.2002 (in

GURI

4.11.2002, n. 258) che così dispone: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area";
e ciò fino alla data del 31.3.2003, successivamente prorogata.

-- 1.c) Lo stesso giorno 4.11.2002 (di pubblicazione nella GURI del citato D.P.C.M. del 2002) è stato emanato il D.L. 4.11.2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile". Tale decreto, (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 286, in

GURI

30.12.2002, n. 304), all'art. 4, così recita: "Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. ….".

-- 1.d) Con successiva Ordinanza 29.11.2002, n. 3254 (in

GURI

6.12.2002, n. 286), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area", e visti il citato D.P.C.M. 29.10.2002, ed il citato D.L. 4.11.2002, n. 245, ha stabilito, all'art. 5, che:

"1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

"2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa" … (omissis).

-- 1.e) Il predetto articolo 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 2, dell'O.P.C.M. 10.6.2005, n. 3442, recante " Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania". Questa nuova ordinanza di protezione civile, per un verso, all'art. 1, comma 1, indica specificatamente l'elenco dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al citato

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