TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-07-19, n. 202301903

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-07-19, n. 202301903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301903
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 01903/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01314/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e P R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio;

per la declaratoria di nullità e/o d'inefficacia e/o per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP - Area Servizi Tecnici - Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0036254/2022 del 10 giugno 2022, ricevuta da Inwit S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., con la quale è stato comunicato a Inwit S.p.A. il "Provvedimento di negazione all'istanza di installazione di Impianti teleradiocomunicazione – Autorizzazione, inoltrata in data 19/02/2021 prot. n. 2021/0010776" in relazione alla "Pratica n. SUAP/2021/00091/TELRAD";
di ogni altro atto presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP – Area Servizi Tecnici – Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0026597/2022 del 28 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrer possa, alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 giugno 2005, recante approvazione del "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione", in uno con il Regolamento stesso, entrambi di contenuto sconosciuto;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
e per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione inoltrata da Inwit al Comune di Cologno Monzese in data 19 febbraio 2021, ai sensi degli artt. 86, 87, 87-bis e 88 c.c.e., per la "Realizzazione di una nuova infrastruttura … per installazione stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare" (prot. n. 2021/0010776 e n. pratica SUAP/2021/00091/TELRAD);

nonché per la corretta ottemperanza, previa eventuale nomina di commissario ad acta, della sentenza del TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 600, emessa nel giudizio R.G. n. 915/2021 e per la conseguente condanna del Comune di Cologno Monzese all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica di Inwit S.p.A.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.A. il 26/10/2022:

della (pretesa) nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP - Area Servizi Tecnici - Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" datata 1° giugno 2022 e priva di numero di protocollo così come di sottoscrizione alcuna, mai ricevuta da Inwit S.p.A. e depositata nel presente giudizio dal Comune resistente in data 1° settembre 2022 come doc. n. 5, recante oggetto "Pratica n. SUAP/2021/00091/TELRAD. Provvedimento di negazione all'istanza di installazione di Impianti teleradiocomunicazione - Autorizzazione, inoltrata in data 19/02/2021 prot. n. 2021/0010776";
di ogni altro atto eventualmente presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP – Area Servizi Tecnici – Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0026597/2022 del 28 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrer possa, alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 giugno 2005, recante approvazione del "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione", in uno con il Regolamento stesso;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
e per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione inoltrata da Inwit al Comune di Cologno Monzese in data 19 febbraio 2021, ai sensi degli artt. 86, 87, 87-bis e 88 c.c.e., per la "Realizzazione di una nuova infrastruttura … per installazione stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare" (prot. n. 2021/0010776 e n. pratica SUAP/2021/00091/TELRAD);
nonché per la corretta ottemperanza, previa eventuale nomina di commissario ad acta, della sentenza di codesto ecc.mo TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 600, emessa nel giudizio R.G. n. 915/2021;
e per la conseguente condanna del Comune di Cologno Monzese all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica di Inwit S.p.A.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza della Sezione II n. 600 del 14.3.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, accoglieva il ricorso proposto da Infrastrutture Wireless Italiane Spa (di seguito anche solo “Inwit”) contro il Comune di Cologno Monzese e per l’effetto annullava il provvedimento di quest’ultimo del 25.3.2021, con cui il Comune negava l’autorizzazione ad installare una nuova infrastruttura consistente in una stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare.

Il TAR, in particolare, rilevava che:

- la struttura (torre) da installare era finalizzata all’insediamento di una stazione radio base (SRB) di telefonia cellulare, per cui l’istanza dell’operatore doveva essere valutata sotto tale profilo;

- non era necessario alcun titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA alternativa) in quanto la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche) prevede un procedimento autorizzativo unitario, che assorbe in sé anche le valutazioni di carattere edilizio e urbanistico;

- la succitata disciplina legislativa statale in materia è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che né le Regioni né i Comuni (questi ultimi in sede regolamentare) possono aggravare il procedimento previsto dalla normativa statale, potendo semmai essere introdotti meri criteri per la localizzazione degli impianti ma non divieti anche parziali di localizzazione, essendo prioritaria l’esigenza di garantire una capillare diffusione delle infrastrutture.

La sentenza del TAR non era appellata e passava in seguito in giudicato.

Il Comune di Cologno Monzese, letta la citata sentenza ed in asserita esecuzione della medesima, con provvedimento del 10.6.2022 rilevava che l’intervento sarebbe stato in contrasto con la vigente normativa e negava nuovamente il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto.

Contro il citato provvedimento negativo era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.

Il ricorso era qualificato come ricorso per ottemperanza (ex art. 112 e seguenti del c.p.a.), da valere però anche quale autonomo ricorso ordinario.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.9.2022 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione n. 1023/2022, per insussistenza del periculum in mora .

Alla successiva udienza camerale (ex art. 87 del c.p.a.) fissata per la trattazione del giudizio di ottemperanza, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 2278/2022, disponeva la conversione del rito speciale in rito ordinario e la causa proseguiva con tale rito.

All’atto della sua costituzione in giudizio il Comune depositava, fra gli altri documenti, una nota del 1° giugno 2022 di diniego di rilascio dell’autorizzazione richiesta, nota della quale non era peraltro chiarito il rapporto con il provvedimento del successivo 10 giugno, impugnato in via principale.

A fronte dell’incertezza sulla natura e sugli effetti della citata nota del 1° giugno, Inwit proponeva ricorso per motivi aggiunti contro la medesima.

Le doglianze dei motivi aggiunti ricalcavano quelle del gravame principale.

Alla successiva pubblica udienza dell’11 luglio 2023 la causa era spedita in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi