TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-05-11, n. 202300753
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00753/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2021, proposto da
F R, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e G M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta del Comune di Polignano a Mare n. 181 del 23.12.2020;
- della nota prot. n. 36714 del 29.12.2020, trasmessa via pec il 31.12.2020, con cui il Dirigente del Servizio Demanio del Comune di Polignano a Mare ha invitato il ricorrente ad accettare una ‘proroga tecnica’ della concessione fino al 31.12.2022, a pena di essere considerato rinunciatario della concessione demaniale in essere;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti,
nonché per l'accertamento
della intervenuta proroga della concessione demaniale marittima del ricorrente fino al 31.12.2033 ai sensi dell'art. 1, comma 682, e ss. della Legge 30.12.2018, n. 145;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Polignano A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette di essere titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Polignano a Mare in data 26.3.2009 (in Catasto al fg. 16/b p.lla 31 sub 2) con destinazione a “ricovero di imbarcazioni da diporto e relative dotazioni di sicurezza”.
In base all’art. 1 commi 675 - 684 della Legge 145/2018, in attesa dell’adozione di una nuova disciplina generale di revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, la scadenza dei titoli concessori come quello in esame è stata prorogata di quindici anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (1.1.2019) fino al 31.12.2033.
Con circolare Prot. A00_108/25.2.2019 n. 4184 la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha fornito ai Comuni costieri le indicazioni operative per attuare l’estensione temporale delle scadenze dei titoli concessori.
Con successiva nota Prot. n. 21804 del 28.10.2019, la Regione Puglia, sempre ha inviato ai Comuni costieri un sollecito ad adempiere alla succitata L. 145/2018, “non residuando alcun potere discrezionale in capo all’Amministrazione concedente, che è tenuta procedere in ottemperanza alla legge, previo accertamento della volontà del concessionario”. Con nota Prot. n. 25951 del 17.12.2019, l’Ente regionale ha impartito ulteriori indicazioni operative.
Alla stregua dei provvedimenti regionali, il Comune di Polignano a Mare ha adottato la delibera di Giunta n. 54 dell’11.5.2020 con cui ha dato applicazione alle disposizioni della L. n. 145/2018 e ha dato mandato di acquisire le istanze degli interessati ed adottare i relativi provvedimenti ricognitivi di proroga, di inserire in detti provvedimenti una clausola di salvaguardia:
“nel provvedimento ricognitivo di proroga (...) venga inserita la seguente clausola: «Sono fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra Autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), in relazione al rispetto di principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale del provvedimento in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette Autorità» e «nel caso di disapplicazione della presente proroga da parte del legislatore nazionale, europeo o del “diritto vivente”, il concessionario è obbligato a riconsegnare immediatamente le aree oggetto di concessione, rinunciando sin d’ora a eventuali richieste di ristoro per i costi sostenuti, risarcimento danni, indennizzi o ulteriori restituzioni di somme (salvo quanto corrisposto a titolo di canone di concessione per il periodo di mancato utilizzo dell’area e delle opere per effetto della disapplicazione»)”.
Con avviso pubblico del 18.5.2020, i concessionari demaniali ricadenti nel territorio di Polignano sono stati invitati a presentare la manifestazione di interesse alla proroga.
L’istante ha inviato la propria istanza e ha ribadito il proprio interesse anche con pec.
Tuttavia in data 31.12.2020, il Servizio Demanio del Comune di Polignano, nel richiamare la delibera di G.C. n. 181 del 23.12.2020, ha invitato i concessionari ad esprimere formale accettazione ad una ‘proroga tecnica’ di soli due anni della concessione e dell’aumento dell’importo del canone demaniale e del deposito cauzionale, con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro entro il 15.1.2021, “...si considererà rinunciatario della proroga tecnica e dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza (il 31.12.2020) l’area/il manufatto d.m. in concessione e riconsegnarli in pristino stato all’Amministrazione”.
Con l’avversata delibera di Giunta n. 181 del 23.12.2020, senza alcun cenno al proprio precedente atto deliberativo dell’11.5.2020 ed all’avviso pubblico del 18.5.2020, il Comune intimato ha adottato delle ‘linee di indirizzo’ con cui ha autorizzato il competente Dirigente dell’Area IV a procedere, previa istruttoria, al rilascio di una ‘proroga tecnica’ di due anni, estendendo le scadenze delle concessioni demaniali marittime vigenti nel territorio comunale fino al 31.12.2022. E’ stato previso inoltre di inserire la clausola di salvaguardia già prevista nella precedente delibera di G.C. n. 54/2020.
L’interessato ha accettato la proroga biennale, facendo riserva di agire nelle sedi competenti per far valere la proroga di quindici anni disposta dall’art. 1 co. 682 e ss. della L. n. 145/2018.
L’istante quindi ha impugnato gli atti in epigrafe, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta proroga della propria concessione fino al 31.12.2033 per effetto di quanto previsto dall’art. 1 della L. 145/2018.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 682 e ss. l. n. 145/2018; violazione e falsa applicazione degli artt. 288 e 291 tfue; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 e 117 cost.; violazione dei principî in materia di disapplicazione delle norme di legge; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere (omessa ed erronea considerazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento) e incompetenza.
Il Comune avrebbe sostituito in maniera discrezionale l’estensione della durata delle concessioni prevista in via generalizzata dalla legge n. 145/2018 per quindici anni a partire dal 2019, con una “proroga tecnica” condizionata, riducendo a due anni l’estensione temporale delle concessioni ricadenti nel suo territorio.
Peraltro, mentre la proroga ex lege sarebbe riconducibile al periodo di tempo stimato necessario per pervenire al completo riordino della materia, nei provvedimenti impugnati non vi sarebbe alcuna spiegazione dell’esigenza “tecnica” che il Comune si ripromettere nel frattempo di attuare.
L’incompatibilità con la direttiva ‘Bolkestein’ non costituirebbe ragione valida e sufficiente per non applicare la proroga prevista dalla L. 145/2018, in quanto la legge nazionale potrebbe essere disapplicata solo nell’ipotesi eccezionale di conflitto con una norma dell’Unione europea dotata di efficacia diretta nell’ordinamento interno.
La Direttiva 2006/123/CE (cd. ‘Bolkestein’ o ‘Direttiva servizi’) non sarebbe una direttiva self-executing per cui non è suscettibile di produrre effetti diretti.
I provvedimenti impugnati, quindi, hanno violato le prevalenti disposizioni della L. 145/2018 che sanciscono la proroga dei titoli concessori demaniali fino al 31.12.2033.
L’Ufficio Demanio del Comune di Polignano a Mare non avrebbe alcuna competenza in materia di concessioni demaniali marittime per cui non avrebbe potuto disporre la “proroga tecnica” biennale;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 145/2018; violazione e falsa applicazione della l.r. puglia 17/2015; violazione e falsa applicazione della circolare prot. aoo_108/25.2.2019 n. 4184 e delle note prot. 21804 e 25951/2019 della regione Puglia; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere (disparità di trattamento; omessa ed erronea considerazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; contraddittorietà).
La Giunta polignanese avrebbe violato la normativa statale e gli indirizzi applicativi forniti dalla Regione Puglia a tutti i Comuni costieri.
Ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i concessionari in quanto i concessionari siti nel territorio di Polignano possono godere di una proroga solo fino al 31.12.2022, mentre quelli siti nei territori dei Comuni costieri confinanti (Mola di Bari e Monopoli) godrebbero della proroga ex lege fino al 31.12.2033;
3)