TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-07-05, n. 201201164
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N. 01164/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2012, proposto da:
Ona P, rappresentata e difesa dall'avv. P G, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro 1;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza del 6.10.2011, con la quale la ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia di provvedere all’approvazione definitiva della variante urbanistica al p.r.g. di Nardò, adottata dal commissario ad acta dello stesso comune con delibera n. 5 del 18.11.2010, ai fini della modifica della zonizzazione dei terreni di sua proprietà;
con condanna dell’amministrazione intimata ad approvare la variante urbanistica innanzi riferita, così come richiesto ai sensi dell’art. 2 della l.n. 241/90 e degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori avv. Gaballo per la ricorrente e avv. Bucci per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente è proprietaria di un terreno, posto nel Comune di Nardò, su cui il Commissario ad acta, con delibera n. 5/2010, ha adottato variante urbanistica al PRG del Comune di Nardò, modificando in “E1 – agricole produttive normali ” la destinazione urbanistica impressa al terreno in questione.
Il suddetto provvedimento di adozione della variante è stato inviato alla Regione Puglia, ai fini della prescritta approvazione, con nota ricevuta il 19 settembre 2011.
Con lettera di diffida del 6 ottobre 2011 ricevuta il 12 ottobre seguente la parte ricorrente ha sollecitato nuovamente alla Regione l’approvazione della prescritta variante.
Rimanendo senza esito detta istanza è stato proposto gravame avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione.
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito specificati.
Va richiamato l’orientamento ormai consolidato di questo Tribunale secondo cui con riferimento alla applicazione della legge regionale n. 20 del 2001 anche le varianti ai vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica, purché non ancora adottate alla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi anche se riferite ad un PRG preesistente e non ad un PUG), seguono le nuove disposizioni e non quella della legge regionale n. 56 del 1980. Viceversa, tali principi potrebbero restare totalmente inattuati, fino a quando il Comune non provvedesse ad adottare un PUG.
Ed infatti, l’art. 20, comma 4, della citata legge regionale n. 20 del 2001, stabilisce che “le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla L.R. n. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale”.
Acclarata l’applicazione della legge regionale n. 20 del 2001, e non della legge regionale n. 56 del 1980, si rileva ulteriormente che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della prima di esse, “il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11”.
Quest’ultima disposizione, a sua volta, prevede che “la Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo”.
Non è conferente il richiamo all’art. 12 LR 20/2001 che esclude solo alcune tipologie di delibera, tra cui non rientra quella de qua , dall’approvazione regionale e che quindi confermerebbe, argomentando a contrario , la necessità dell’approvazione stessa per la restante generalità delle varianti.
Nel caso di specie infatti il meccanismo del silenzio assenso stabilito dalla normativa regionale prevede infatti comunque l’approvazione, che se non adottata in forma espressa entro il termine di legge, viene comunque ottenuta in forma tacita.
Con le note depositate in udienza risulta peraltro che l’Amministrazione non ha, a tutt’oggi, completato il procedimento in quanto è ancora, sulla scorta del parere del CUR del 24 maggio 2012, in predisposizione la delibera da sottoporre alla Delibera regionale.
Inoltre la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione con nota del 24 ottobre 2011 è già stata soddisfatta con l’incontro tenutosi il 2 novembre 2011 (cfr. nota prot. 37697 del 3 novembre 2011).
Risulta dunque che a fronte della domanda della ricorrente, il Comune non ha provveduto alla definitiva conclusione del procedimento nei termini indicati.
In conclusione il termine di centocinquanta giorni risulta quindi ampiamente superato, con ogni conseguenza in ordine al maturarsi del silenzio assenso.
Ne deriva che nessuna alcun forma di silenzio-inadempimento può essere accertata nei confronti dell’ente regionale, alla cui inerzia l’ordinamento di settore riconnette, in siffatte ipotesi, la formazione di un provvedimento tacito e soprattutto favorevole nei confronti del richiedente, il quale riceve così un vantaggio dal silenzio serbato dalla PA.
Di qui la carenza di interesse a coltivare il presente gravame e dunque la sua consequenziale inammissibilità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.