TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-12-22, n. 201038218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-12-22, n. 201038218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201038218
Data del deposito : 22 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07083/2010 REG.RIC.

N. 38218/2010 REG.SEN.

N. 07083/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7083 del 2010, proposto da:
G A S, rappresentato e difeso dagli avv. L E, E P, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, 104, presso lo studio dell’avv. A D A;

contro

UNIRE – Unione Nazionale Incremento Razze Equine -, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

Silenzi0o-inadempimento formatosi sulle domande presentate nel 2007 per l’iscrizione di due distinti puledri nel Libro Genealogico Cavallo da S – Risarcimento danni -


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’UNIRE;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso notificato il 14 luglio 2010 e depositato il successivo 2 agosto, il ricorrente impugna il silenzio serbato dall’U.N.I.R.E sulle istanze volte alla iscrizione di due distinti puledri nel Libro Genealogico del Cavallo da S.

Il ricorrente avanza anche domanda accertamento del danno ingiusto e, conseguentemente, la condanna dell’U.N.I.R.E. al risarcimento del danno.

Riferisce che, in qualità di proprietario, nel 2007, ha presentato al competente Settore “Area Cavallo da S” dell’U.N.I.R.E. la domanda per l’iscrizione nel Libro Genealogico Cavallo da S di due puledri nati, rispettivamente, da F d M e la Contea e da E D O e S B B.

Con due distinte note del 16 marzo 2009 l’UNIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis l. 241 del 1990, l’Ente comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle domande di iscrizione, invitando il ricorrente a presentare osservazioni, che furono date con nota del 23 marzo e 7 aprile 2009.

A tutt’oggi l’UNIRE non ha adottato alcun provvedimento, malgrado numerosi solleciti ed inviti a provvedere.

Deduce la violazione degli artt. 2 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Assume il ricorrente la palese illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione in chiaro contrasto con le norme richiamate, che impongono all’Amministrazione di concludere il procedimento iniziato ad istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo, Tanto più che l’Ente, attraverso il preavviso di rigetto, ha già anticipato l’esito del procedimento.

A diversa conclusione non può giungersi neanche se si volesse ritenere il preavviso di rigetto quale provvedimento a carattere definitivo, poiché, come ha più volte affermato la giurisprudenza, il preavviso di rigetto non è suscettibile di esprimere la definitiva volontà dell’Amministrazione

Il ricorrente censura, infine, i motivi ostativi anticipati dal preavviso di rigetto.

In particolare, sottolinea che il motivo ostativo addotto dall’Ente in relazione ad una disposizione della Circolare Adempimenti Libro genealogico 2007, approvata nel marzo 2007 è riproduttivo della medesima disposizione contenuta nella Circolare Adempimenti Libro Genealogico 2006, approvata nel maggio 2006, quando la stagione di monta era già iniziata. Infatti la monta risulta essere stata effettuata il 12 aprile ed il 17 aprile 2006, ben prima dell’entrata in vigore di queste nuove disposizioni.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

Esso è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere sulla istanza presentata dall’odierno ricorrente volte all’iscrizione nel Libro Genealogico Cavallo da S di due puledri nati, rispettivamente, da F d M e la Contea e da E D O e S B B.

A questo proposito occorre richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l’interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento sia necessario l’esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di una posizione qualificata, in quanto nella qualità di proprietario è legittimato ad avanzare l’istanza per l’iscrizione nel libro genealogico del Cavallo da S all’Ente a ciò preposto, sicché, a fronte di un procedimento iniziato su istanza di parte, consegue l’obbligo di concludere il procedimento medesimo con provvedimento espresso.

Come noto, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Dal dato letterale della disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso di specie tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto la richiesta, formulata dall’interessato, di iscrizione di due puledri nel Libro Genealogico del Cavallo da S, non ancora concluso.

Tale dovere non risulta essere stato adempiuto, posto che il ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dall’UNIRE, ma, come riferito in narrativa, soltanto il preavviso di rigetto. Quest’ultimo, come noto, costituisce atto endoprocedimentale e, come tale, non è suscettibile di esprimere la volontà definitiva dell’Amministrazione.

Tale conclusione non muta anche se si ha riguardo all’approfondita attività istruttoria compiuta dall’Ente nella fase procedimentale in ragione della particolarità e delicatezza della vicenda di cui è causa. Ciò è avvalorato dell’approfondito dibattito che ne è seguito e dall’intervento della Commissione tecnica dell’Ente.

Non possono essere, infatti, condivise le argomentazioni della difesa dell’Ente, secondo cui l’interessato era stato ben informato, attraverso la comunicazione di cui all’art. 10 bis, di quello che sarebbe stato il risultato, vale a dire che il procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento a lui sfavorevole.

Più precisamente, deve affermarsi che esiste un obbligo di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte dell’Ente intimato, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve determinarsi sulla domanda del privato con atto espresso e motivato.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una determinazione favorevole, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui il ricorrente è titolare.

Può concludersi, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzio-inadempimento e, per l’effetto, ordinare all’U.N.I.R.E. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente decisione.

Quanto alla domanda volta all’accertamento del diritto al risarcimento del danno, il Collegio rileva che al momento non ne sussistono i presupposti.. Solo se l’Amministrazione confermerà il diniego di cui al predetto preavviso e qualora il ricorrente lo impugnerà e risulterà vittorioso, potrà riproporre la domanda medesima.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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