TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-12-31, n. 202101930
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Testo completo
Pubblicato il 31/12/2021
N. 01930/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2020, proposto da
L C, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dal Pra', V P e Luca Dona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V P in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle delibere del Consiglio Comunale di Sannicola nn. 23 e 24 del 5.10.2020 e della determinazione n. 362 del 30.10.2020 del Responsabile del Settore Valorizzazione e Gestione, con cui il Comune di Sannicola ha esercitato il diritto di prelazione su un complesso immobiliare denominato “Villa Giardino Cartenas” sito in Sannicola, della nota di comunicazione del Segretario Generale 30.10.2020, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori avv.to V. Pellegrino e avv.to R. G. Marra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - acquirente del complesso immobiliare denominato “Villa Giardino Cartenas” sito in Sannicola, Contrada Rota, sul quale grava un vincolo storico-architettonico - con ricorso notificato il 03/12/2020 e depositato il 10/12/2020, impugna la delibera del Consiglio Comunale di Sannicola n. 23 del 5.10.2020, recante la decisione di esercitare, ex art. 62 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm., il diritto di prelazione del predetto immobile vincolato di interesse culturale per il prezzo di Euro 360.000,00, con una spesa complessiva pari a Euro 420.000,00, comprensiva di imposte e oneri, finanziata per Euro 300.000,00 con mutuo e per Euro 120.000,00 con fondi comunali, nonché la delibera del Consiglio Comunale di Sannicola n. 24 del 5.10.2020, recante la correlata variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (per Euro 420,000,00, compresi imposte e oneri), la determinazione dirigenziale n. 362 del 30.10.2020, con cui il Comune di Sannicola ha esercitato il diritto di prelazione artistico-culturale sul predetto immobile, la nota di comunicazione del Segretario Generale 30.10.2020, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 62 del D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.
2. Violazione dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, ha concluso come sopra riportato.
Il 03/05/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Sannicola, depositando un atto di costituzione, nel quale ha eccepito la irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, dell’avverso ricorso.
Il 16/09/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 17/09/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria conclusiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il