TAR Venezia, sez. II, sentenza 2018-05-15, n. 201800522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2018-05-15, n. 201800522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800522
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2018

N. 00522/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2017, proposto da
T B, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia -Mestre, corso del Popolo, 8;

contro

Comune di Rossano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D Goetzen in Mestre - Venezia, viale Garibaldi n.1/I;
Giunta Comunale Comune Rossano Veneto non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rossano Veneto n. 95 del 6 ottobre 2016 prot. n. 13631 e atti precedenti, successivi connessi, nonché della nota n. 13690 del 14 ottobre 2016 alla prefettura di Vicenza – UTG.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rossano Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il ricorrente è proprietario di alcuni terreni nel territorio del Comune di Rossano Veneto compresi nell’ambito di un piano attuativo in cui sono presenti anche terreni di altri proprietari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 1 marzo 2007, e per il quale con atto 4 settembre 2008, Rep. 1859 è stata stipulata la relativa convenzione;

- che con il ricorso in epigrafe impugna la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rossano veneto n. 95 del 6 ottobre 2016, prot. n. 13631, con la quale è stata istituita una nuova area di circolazione situata a sud di via Cusinati tra il civico 1 ed il civico 7, e per il vicolo a nord di via Mottinello intitolando la nuova viabilità rispettivamente a Santa Maria Teresa di Calcutta e a Maria Agamben Federici;

- che il ricorrente lamenta che la prima delle due vie citate insiste anche sui mappali nn. 2336 e 2337, già precedentemente contraddistinti dai nn. 1215 e 1216 che sono di sua proprietà e non sono stati ancora ceduti al Comune;

- che in particolare il ricorrente con un unico ed articolato motivo lamenta il difetto di istruttoria e di presupposto perché viene inserita nella viabilità comunale una strada destinata ad essere ceduta al Comune ma che attualmente è proprietà privata;

- che inoltre lamenta anche che un tratto di strada in realtà è inesistente ed indicato per errore, in quanto si tratta di una strada privata soppressa per effetto delle previsioni del piano di lottizzazione.

- che il Comune di Rossano Veneto si è costituito in giudizio eccependo sotto plurimi profili l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione nel merito perché infondato;

- che con ordinanza n. 73 del 16 febbraio 2017, è stata respinta la domanda cautelare;

- che alla pubblica udienza del 12 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione;

- che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse;

- che infatti il mero inserimento nella toponomastica comunale di una strada, non avendo natura costitutiva e portata assoluta, e rivestendo una funzione puramente dichiarativa dato che pone una semplice presunzione di pubblicità dell'uso superabile con la prova contraria che spetta al giudice ordinario accertare, non necessita di autonoma impugnazione (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4013);

- che peraltro per completezza va soggiunto che le doglianze proposte appaiono anche infondate nel merito, in quanto il Comune ha dimostrato che la strada collega due vie pubbliche (via Salute e via Cusinati), è aperta al libero transito di veicoli e pedoni, e che parte delle aree su cui insiste sono state già acquisite dal Comune perché cedute da altri proprietari;

- che pertanto non risulta illegittimo il suo inserimento nella toponomastica dato che si tratta di una strada in parte pubblica ed in parte privata ma ad uso pubblico;

- che l’assunto secondo il quale vi sarebbe un errore nell’individuazione della strada rispetto alle previsioni contenute nel piano di lottizzazione risulta genericamente formulato e privo di riscontri atteso che il Comune documenta che la predetta strada è stata collaudata parzialmente nel 2013, definitivamente nel 2016 e il suo andamento ha subito una modifica a seguito dell’approvazione di una variante nel 2011 (cfr. docc. 8, 9, 15, 16, 17 depositati in giudizio dal Comune l’11 maggio 2017);

- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

- che per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo;

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