TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-09, n. 202402848
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Testo completo
Pubblicato il 09/08/2024
N. 02848/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R A B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paternò via E. Bellia n. 35 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia e previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee anche inaudita altera parte,
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, emesso dal Rettore p.t. , dell’Università degli Studi di Catania, con il quale ha indetto la selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: 06/A4 – Anatomia Patologica - l posto; 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - 1 posto; 06/D6 - Neurologia – l posto;
- della nota prot. -OMISSIS-, comunicato in data 27.04.2021 con la quale l’Università degli Studi di Catania, Area Gestione Amministrativa del personale, Settore Reclutamento Personale Docente, in persona del Direttore Generale p.t., comunicava il provvedimento di esclusione della dott.ssa -OMISSIS-dalla partecipazione alla selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologiche avanzate, bandita con D.R. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione.
e, in via subordinata, per il risarcimento
dei danni subiti e subendi dalla ricorrente dalla mancata partecipazione alla selezione pubblica e da perdita di chance , per effetto dell’illegittimo provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 1 luglio 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 1 maggio 2021 e depositato in data 3 maggio 2021 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con decreto rettorale n. -OMISSIS- l’Università degli Studi di Catania ha indetto la selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali:
06/A4 - Anatomia Patologica - l posto;
06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - 1 posto;
06/D6 - Neurologia - l posto.
Conseguentemente, in data 12 aprile 2021, la ricorrente - medico specialista in audiologia e foniatria, ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, con assistenza ospedaliera - ha presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale, prot. 2021- UNCTCLE-0323747, corredata dai documenti richiesti, poiché di pertinenza del macrosettore 06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia, cui appartiene la medesima deducente.
Il richiamato allegato 1, nella sezione “specifici requisiti di ammissione” prevede testualmente: “ Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale 06/F3 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 24012010,ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post- dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri ”.
Inoltre, il predetto allegato 1, sezione “Declaratoria” indica l’intero macrosettore 06/F3 Otorinolaringoiatria e audiologia e non il settore scientifico disciplinare MED 31, Otorinolaringoiatria.
Alla procedura concorsuale in questione hanno partecipato solo cinque candidati.
Con nota del 23 aprile 2021 prot. n. 357656, l’Università degli Studi di Catania, Area per la Gestione del Personale, Settore Reclutamento Personale Docente, ha comunicato alla deducente l’esclusione dalla procedura “(..) in quanto non in possesso dello specifico requisito di ammissione indicato nel prospetto relativo al settore concorsuale 06-F3 di cui all’allegato 1 del D.R. n. -OMISSIS-. Al riguardo, si rappresenta che la S.V. è in possesso del titolo di specializzazione medica in “Audiologia e Foniatria” e non del titolo di specializzazione medica, specificatamente richiesto nel D.R. -OMISSIS- in Otorinolaringoiatria ”.
La parte ricorrente ha dunque impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS- e il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Catania che ha disposto l’esclusione della stessa deducente dalla selezione pubblica.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Catania, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso e, preliminarmente, di rigettare l’istanza cautelare.
1.2. Con ordinanza 31 maggio 2021, n. 306 è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione l’Università degli Studi resistente ha depositato documenti.
1.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 1 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – eccezione peraltro racchiusa nel rapporto informativo dell’Ateneo resistente depositato in data 8 maggio 2024, rapporto informativo il cui contenuto non è richiamato da alcun scritto difensivo dell’Avvocatura erariale - dall’Università resistente, in ragione dell’infondatezza del gravame.
2. Sempre in via preliminare occorre osservare che per costante indirizzo giurisprudenziale, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori - come nel caso in esame, alla luce degli atti versati nel fascicolo del giudizio - non si