TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202472
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 02472/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01617/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

- della nota prot. -OMISSIS-, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale l’-OMISSIS-comunicava di non poter valutare la riattivazione di una privativa fiscale inesistente, in quanto soppressa (Allegato N. 1); -della determina n.-OMISSIS-, conosciuta in pari data, con la quale era stata soppressa la rivendita n. -OMISSIS-. Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Parte ricorrente agisce per l’annullamento della nota prot. -OMISSIS-, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale l’-OMISSIS-comunicava di non poter procedere alla riattivazione della privativa fiscale relativa alla ricevitoria -OMISSIS-, sita in -OMISSIS-, della quale a suo tempo parte ricorrente era stata titolare, nonché per l’annullamento della determina n.-OMISSIS-, con cui veniva soppressa la-OMISSIS-annessa alla citata ricevitoria.

2. – In precedenza, infatti, a causa di un omesso versamento alla Lottomatica per la riscossione dei proventi di gioco relativi alla settimana dal 30.05.2012 al 05.06.2012, per un importo pari ad Euro 303.198,06, l’-OMISSIS- aveva disposto, in data 14.06.2012, con nota prot. n. -OMISSIS-, l’interruzione del funzionamento del terminale presso la ricevitoria e, di seguito, con provvedimento n. -OMISSIS-, aveva revocato il titolo per l’esercizio della ricevitoria.

2.1. – Con atto prot. n.-OMISSIS-, l’Ufficio Regionale della Campania disponeva, infine, la soppressione della riv.-OMISSIS-in applicazione dell’art.27 della L. n. 1293/57, a mente del quale <Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse>.

2.2. – Intervenuta la sentenza n. -OMISSIS-, che proprio con riferimento al mancato pagamento contestato al ricorrente dalla resistente P.A. lo ha assolto

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