TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202302491
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 02491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2022 REG.RIC.
N. 01780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
1) numero di registro generale 198 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 6359375244, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F C, D A ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
2) numero di registro generale 1780 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 6359375244, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F C, D A ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A. con riguardo al ricorso n. 198 del 2022:
a) quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto n. 4536 del 29 dicembre 2021, con il quale l’Assessorato intimato ha disposto la proroga del contratto di servizio rep. n. 11329 del 15 marzo 2016, riguardante il collegamento marittimo di pubblico interesse mediante navi ro-ro per il trasporto passeggeri e merci (anche pericolose) Lotto II – unità di rete isole Egadi – CIG 6359375244, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) la nota n. 61287 del 10 dicembre 2020 dell’intimato Assessorato; (ii) la nota n. 65425 del 28 dicembre 2020 dell’intimato Assessorato; (iii) gli art. 7, co. 2, e 8, co. 3, del Capitolato di gara;
nonché per la condanna
dell’intimato Assessorato al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente;
b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota n. 3659 del 25 gennaio 2022 dell’intimato Assessorato, di proroga del suddetto servizio sino al 30 settembre 2022;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) la nota n. 67037 del 13 dicembre 2021dell’intimato Assessorato; (ii) la nota n. 70467 del 27 dicembre 2021 dell’intimato Assessorato;
nonché per la condanna
dell’intimato Assessorato al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente;
c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto n. 1191 del 28 aprile 2022, con il quale l’intimato Assessorato ha disposto « l'impegno della somma di € 782.228,53 […] inerente l'estensione dei servizi di collegamento di cui al contratto Rep. n. 11329 del 15/03/2016 “Affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante navi ro-ro per il trasporto passeggeri e merci (anche pericolose) Lotto II – unità di rete isole Egadi – CIG 6359375244” per il periodo 1.1.2022/30.09.2022 »;
- del decreto n. 1282 del 12 maggio 2022, con il quale l’intimato Assessorato ha liquidato il corrispettivo dovuto all'odierna ricorrente per il servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse sulla linea Egadi in relazione al periodo gennaio/dicembre 2021 nella misura prevista dall’impugnato decreto n. 4536 del 29 dicembre 2021;
B. con riguardo al ricorso n. 1780 del 2022:
a) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota n. 52882 del 29 settembre 2022, con il quale l’intimato Assessorato ha disposto l’ulteriore proroga del visto contratto rep. n. 11329 del 15 marzo 2016 fino al 28 febbraio 2023;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali la nota n. 51400 del 21 settembre 2022 dell’intimato Assessorato;
nonché per la condanna
dell’intimata Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente;
b) quanto al ricorso per i motivi aggiunti:
del D.D.G. dell’intimato Assessorato n. 4017 del 22 novembre 2022, con il quale è stato disposto « l'impegno della somma di € 434.571,45, oltre IVA, sul capitolo 476520, esercizio finanziario 2022, inerente lo svolgimento dei servizi di trasporto marittimo per il periodo 1 ottobre 2022 – 28.2.2023, in atto determinato ai sensi del contratto Rep. n. 11329 del 15/03/2016 “Affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante navi ro-ro per il trasporto passeggeri e merci (anche pericolose) Lotto II – unità di rete isole Egadi – CIG 6359375244” ».
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Visti i decreti presidenziali nn. 530 e 531 del 16 maggio 2023, che hanno assegnato a questa Sezione i suddetti ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A.1. Con il ricorso introduttivo di cui al n. R.G. 198/2022 la società Caronte e Tourist Isole Minori s.p.a. (di seguito, Caronte), ha impugnato il D.D.G. n. 4536 del 29 dicembre 2021, con il quale l'intimato Assessorato ha disposto, ai sensi dell'art. 92, co. 4- ter , D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020, la proroga del contratto rep. n. 11329 del 15 marzo 2016, a suo tempo sottoscritto dalla società Navigazione generale italiana s.p.a. (di seguito, N.G.I.), successivamente fusa per incorporazione nell'odierna ricorrente.
Tale proroga è stata (all’epoca) disposta per l’anno 2021.
A.1.1. Parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che la società N.G.I. è stata aggiudicataria del Lotto II - Isole Egadi, nell'ambito della procedura di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane mediante traghetto;
- che la suddetta società N.G.I. ha stipulato con l'Amministrazione regionale il menzionato contratto rep. n. 11329 del 15 marzo 2016, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020;
- che la Caronte, nelle more subentrata a N.G.I., ha rilevato che le condizioni contrattuali dell’appalto le avrebbero imposto di svolgere il servizio in perdita;
- che, ciononostante, ha proseguito nell'erogazione del servizio in attesa della scadenza del rapporto contrattuale;
- che, il 10 dicembre 2020, l'Amministrazione regionale ha chiesto alla società ricorrente se quest’ultima fosse disponibile a proseguire nel suddetto servizio per un altro anno, avuto presente il disposto di cui all’art. 92, co. 4- ter , D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- che, con nota del 23 dicembre 2020, la ricorrente si è dichiarata in linea di principio disponibile alla richiesta proroga, ferma la necessità di ottenere misure idonee per assicurare lo svolgimento del servizio in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- che il 28 dicembre 2020 l'Assessorato intimato ha dichiarato di non poter dare seguito alle richieste di parte ricorrente;
- che a tale comunicazione la ricorrente ha opposto, il successivo 29 dicembre 2020, di non accettare lo svolgimento del servizio in regime di proroga, rappresentando che, dal 1° gennaio 2021, avrebbe prestato la propria attività solo in via temporanea, per garantire la continuità del servizio;
- che, ciononostante, l'intimata Amministrazione ha - dapprima - adottato il decreto di proroga n. 1168 del 20 maggio 2021 e - successivamente - il decreto di proroga n. 2019 del 22 luglio 2021;
- che entrambi i suddetti decreti sono stati impugnati dalla ricorrente presso questo Tribunale (R.G. n. 1174/2021);
- che, nelle more della definizione del suddetto contenzioso, la ricorrente ha appreso che entrambi i visti decreti non hanno superato il controllo di regolarità contabile;
- che, con la sentenza n. 18/2022, questo Tribunale ha dichiarato: a. inammissibili per difetto di interesse le domande di annullamento dei riferiti decreti; b. inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda risarcitoria;
- che, nelle more della pubblicazione della citata sentenza n. 18/2022, l'intimata Amministrazione ha emanato il decreto n. 4536 del 29 dicembre 2021, oggetto del presente ricorso (R.G. n. 198/2022).
A.1.2. La Caronte ha contestato il suddetto decreto per " Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2 bis, 3 e 10 della legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 23, 41 e 42 della Costituzione. Violazione del principio di buona fede e di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, co. 4 ter, d.l. n. 18 del 2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento UE 1370/2007. Violazione degli art. 2 e 3 del Contratto e degli artt. 7 e 8 del Capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti e carenza di motivazione. Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia manifesta " .
A.1.2.1. In particolare, secondo la società ricorrente:
a. essa non ha mai prestato alcun consenso alla prosecuzione del servizio per cui è controversia;
b. il decreto n. 4536/2021 è stato adottato il 29 dicembre 2021, ad appena due giorni dalla cessazione del rapporto oggetto di proroga e a distanza di quasi un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale intercorrente con