TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-12-04, n. 202102696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-12-04, n. 202102696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102696
Data del deposito : 4 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2021

N. 02696/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
Investire S.G.R. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T, F S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. F T in Milano, piazza Velasca, 4;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M P, M L B, E M F, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

- della comunicazione del Comune di Milano a firma dell'arch. Soffientini della Direzione Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia - Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Milano recante la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza ex art. 55 del Regolamento Edilizio presentata dalla società ricorrente per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di Via Durazzo 2 - 4, non comunicata alla ricorrente;

- della successiva comunicazione a mezzo mail del 26 gennaio 2021, con la quale l'arch. Soffientini, nel riscontrare le osservazioni presentate dalla ricorrente, ha ribadito la non procedibilità dell'istanza ex art. 55 del Regolamento Edilizio;

- in via subordinata, della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 34/2019 del 14 ottobre 2019, recante l'approvazione, con contestuale adeguamento alle controdeduzioni approvate, degli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), nella parte in cui ha modificato, in assenza di qualsivoglia puntuale osservazione al riguardo, rispetto al testo adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2019, l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;

- sempre in via subordinata, delle seguenti disposizioni di cui all'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;
(i) ultima parte dei commi 2 e 3, (ii) ultima parte del comma 5, (iii) prima parte del comma 8;
nonché delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4 ultima parte delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2021 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel giudizio introdotto mediante il ricorso in epigrafe indicato, la società ricorrente ha dichiarato, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2021, di rinunciare al ricorso.

Ciò anche in considerazione del fatto che – come evidenziato anche nella precedente istanza di rinvio depositata in data 11 novembre 2021, “ successivamente all’instaurazione del presente giudizio, la ricorrente, con istanza del 30 marzo 2021 depositata presso il competente ufficio del Comune di Milano, presentava una ulteriore richiesta di parere preliminare ai sensi dell’art. 55 del Regolamento Edilizio;
[…] la Commissione per il Paesaggio, nella seduta del 30 settembre 2021, esprimeva parere favorevole sul progetto “a condizione che la porzione del prospetto sud, caratterizzata nel progetto precedentemente presentato, da un andamento a gradoni e ora in larga parte complanare alla restante parte, venga ad essere maggiormente integrata ripensandone soprattutto i rapporti tra i pieni e i vuoti ”.

La rinuncia è stata ritualmente resa in udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. All’udienza del 3 dicembre 2021 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il Tribunale deve pertanto prendere atto della rinuncia alle domande proposte, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.

Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle medesime.

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