TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-11-17, n. 201700777
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Pubblicato il 17/11/2017
N. 00777/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01718/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2017, proposto da:
E V, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Ventimiglia N. 145;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Catania, Commissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce, in persona dei legali rappresentanti
p.t
., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, in corso presso la Corte d’Appello di Catania, comunicato il 26/06/2017, conseguente all’annullamento delle prove scritte;
del provvedimento, di cui al verbale della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce n. 45 del 02/03/2017, con cui le prove scritte del ricorrente, dopo essere state valutate positivamente, sono state annullate per asserita copiatura;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Catania, e della Commissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, sorretto dal necessario fumus di fondatezza, laddove evidenzia che la Commissione d’esame avrebbe potuto e dovuto svolgere una attenta istruttoria per comprendere quali fra i due elaborati similari fosse l’originale, e quale il plagio (cfr. Tar Napoli, n. 4348/2017);
Considerato che le minute degli elaborati scritti del ricorrente – prodotte in giudizio – consentono, a prima vista, di dedurre che i compiti scritti redatti dal ricorrente siano frutto di una personale attività di elaborazione, di ragionamento e di rimeditazione (anche linguistica) dei concetti da esporre, di guisa che pare plausibile sostenere che gli elaborati consegnati alla Commissione non siano frutto della mera “lettura e copiatura” di un lavoro altrui, ma derivino piuttosto da una elaborazione personale che consente di escludere una attività di plagio a carico del ricorrente;
Ritenuto sussistente il lamentato pregiudizio;