TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2021-05-21, n. 202100138

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2021-05-21, n. 202100138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100138
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2021

N. 00361/2021 REG.RIC.

N. 00138/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00361/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto da


G S C, rappresentata e difesa dagli avvocati F M F, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Trullu in Cagliari, via Cugia n. 43;


contro

Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento, notificato in data 28 gennaio 2021, con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea in esito alla procedura di selezione per assunzioni numeriche, nel numero di due, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/02/1987 n. 5 nella qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – D.P.C.M. 4 settembre 2019 – presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare, del verbale della Commissione esaminatrice del 22/01/2021, nonché delle schede di valutazione compilate dalla Commissione e ogni altro documento riguardante le operazioni condotte dalla Commissione per la valutazione della prova di idoneità dei candidati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. G R;


Ritenuto ad un primo esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:

1) le modalità di svolgimento delle prove sono state stabilite dell’articolo 7 del Decreto del Capo Dipartimento n. 550 del 15 novembre 2019;

2) l’art. 2 dell’avviso pubblico riporta le modalità di svolgimento della prova di idoneità;

3) la ricorrente è risultata non idonea e, prima facie, non si ravvisano illegittimità negli atti dell’amministrazione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi