TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300113
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 00113/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2019, proposto da
Soc. Coop. Sociale San Rocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avezzano, non costituito in giudizio;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

in via principale

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Avezzano, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 13 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Avezzano alla Regione e alla A.S.L. a partire dal 28 marzo 2018;

e per la declaratoria dell'obbligo

a carico del Comune di Avezzano di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco.

* * *

in via subordinata

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 13 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune di Avezzano il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Avezzano alla Regione e alla A.S.L. entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007;

e per la declaratoria dell'obbligo

a carico del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo, ciascun nel loro rispettivo ambito di competenza, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco, previo espletamento degli atti istruttori e procedimentali contemplati dalla stessa Legge Regionale n. 32/2007, dai Manuali di autorizzazione e accreditamento e dai provvedimenti regolamentari all'uopo adottati dalla Regione Abruzzo.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Soc. Coop. Sociale San Rocco è una struttura sanitaria privata sita in Avezzano, già autorizzata all’esercizio di attività socio-assistenziale.

Con domanda presentata in data 13 marzo 2018, la ricorrente ha chiesto al Comune di Avezzano, ai sensi dell’art. 3 della L.r.a. 31 luglio 2007, n. 32, l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.).

Detta istanza è stata trasmessa alla Regione Abruzzo ed alla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

La ASL ha rilasciato in data 26 novembre 2018 il prescritto parere igienico sanitario di congruità ma la Regione Abruzzo non ha comunicato il proprio nulla osta di compatibilità.

Avverso il silenzio della Regione e del Comune di Avezzano insorge la ricorrente.

Si è costituita la Regione Abruzzo resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Con un unico articolato motivo di ricorso si lamenta la “Violazione e/o elusione dell'articolo 2, comma 1, nonché dell’art. 17 - bis della legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod.;
violazione e/o elusione dell’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007”.

In particolare la ricorrente chiede, in via principale, l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare l’autorizzazione e, in subordine, l’accertamento del silenzio in relazione all’obbligo della Regione Abruzzo a rilasciare il prescritto parere di compatibilità programmatoria.

2.§. L’art. 3 della citata legge regionale n. 32/2007, all’esito delle modifiche introdotte dalla L.r.a. n. 12/2016 del 2 maggio 2016, dispone che:

- il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda ad opera del privato, ne trasmetta copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente;

- l'istruttoria della domanda di autorizzazione deve concludersi entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:

a) del parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale;

b) del parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;

c) del parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio;

- il parere di compatibilità di cui alla lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta Regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

- Il parere di congruità di cui alla lettera b) è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

Nel caso in esame il Comune ha trasmesso sia alla ASL che alla Regione Abruzzo, entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 (e, quindi, entro il 28 marzo 2019), l’istanza presentata dalla Soc. Coop. Sociale San Rocco. A partire da detta data ed entro i successivi sessanta giorni e, quindi, entro il 27 maggio 2018, la Regione Abruzzo e la ASL avrebbero dovuto rendere i propri pareri di compatibilità programmatoria.

La ASL ha assunto il proprio provvedimento in data 26 novembre 2018 ma la Regione non si è pronunciata.

3.§. Quanto alla richiesta avanzata in via principale in merito all’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare l’autorizzazione, la ricorrente sostiene che in applicazione di quanto disposto dall’art. 17 bis della L. n. 241/1990 e succ. mod., il Comune avrebbe dovuto procedere al rilascio -in favore della ricorrente- del prescritto titolo autorizzatorio, poiché esso:

1) ha acquisto il parere richiesto alla ASL;

2) ha acquisto per silentium il parere richiesto alla Regione, per via del decorso del termine stabilito dall’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007.

3.§.

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