TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-09-13, n. 201704360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-09-13, n. 201704360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704360
Data del deposito : 13 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2017

N. 04360/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01703/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2017, proposto da:
A G, C.F. GRNNGL83B12F839, R G, V G, G V e G I, rappresentati e difesi dall'avv. G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Emilio Scaglione, 23;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;

nei confronti di

Snam Rete Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gomez D'Ayala e Leonida Giunta, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Gomez D'Ayala in Napoli, via Stendhal, 23;

per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale n. 157 del 22.06.2016 della Regione Campania recante l'accertamento conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del metanodotto “Variante Derivazione per Bagnoli" DN 400 DN24 BAR sugli immobili occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo gasdotto, ovvero sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;

b) di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, in particolare la nota prot. 2016.0275792 del 21.04.2016 e la nota prot. 2017 0169723 del 8.03.2017 della Regione Campania;

nonché per il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Snam Rete Gas S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. ricorrenti, proprietari catastali in virtù dell’atto di divisione, permuta e compravendita del 11.11.2013 del terreno identificato al fg. 4, p.lla 235 del Comune di Mugnano, impugnano, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto regionale recante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento nonché la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione della variante, con derivazione per Bagnoli, all’esistente metanodotto, in parte insistenti sull’immobile di proprietà. Chiedono, altresì, il risarcimento del danno qualora nelle more fosse disposto l’asservimento e l’immissione nel possesso.

II. A sostegno del grave deducono i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 17, 52 bis, comma 2, 52 ter, comma 1, e 52 quater, commi 2, 4 e 7, del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2, 2 bis, 3, 7, 8, 21 bis e 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell’art. 20 del decreto 152/2006, della direttiva 85/337/CEE per mancata richiesta della V.I.A. in elusione della normativa nazionale ed europea, dell’art. 97 Cost. nonché la violazione del principio di pubblicità, per mancata comunicazione di avvio, tardività, incongruenza e inidoneità della comunicazione di conclusione del procedimento, e dei principi di economicità, efficacia, efficienza, razionalizzazione, unificazione e semplificazione, per inosservanza, tra l’altro, dei termini di conclusione del procedimento, oltreché la nullità e/o annullabilità del provvedimento amministrativo per mancata e/o errata indicazione dei destinatari dell’atto;

b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, palese difetto di istruttoria e di motivazione, relativamente al procedimento di adozione della determinazione dirigenziale n. 157/2016, irrazionalità, manifesta ed immotivata contraddittorietà delle risultanze istruttorie, illogicità ed irragionevolezza per omessa valutazione di tracciati alternativi.

III. Si sono costituite l’Amministrazione regionale, autorità procedente e la società controinteressata, beneficiaria delegata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto nel merito.

IV. All’udienza pubblica del 20.06.2017, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.

1. Si premette in fatto che:

A) quanto al diritto di proprietà

1. l’immobile oggetto del presente giudizio è un appezzamento di terreno, classificato in zona E-agricola, del vigente P.R.G., dell'estensione di circa 2.480 metri quadrati, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Mugnano con la particella 235 del foglio 4;

2. in data 3 agosto 1965, A G (nato il 19.07.1928 e deceduto il 26 aprile 1973) acquistò, con patto di riscatto, dal sig. Giuseppe Di Stazio (comproprietario per metà del fondo, insieme agli eredi del fratello, Luigi Di Stazio (deceduto il 29.10.1957), i diritti di comproprietà della quota di ½ degli appezzamenti di terreno contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Mugnano di Napoli dalle p.lle 232 e 235 del foglio 4;

3. il diritto di riscatto non è mai stato esercitato dal venditore, benché non si sia mai provveduto ad eseguire la relativa cancellazione dell’annotazione;

4. il possesso del de cuius A G, in cui sono succeduti i suoi eredi, è durato ininterrottamente, secondo quanto dedotto, dal 1965;

5. l'interversione del possesso si è fondata su un accordo bonario tra le parti, mai formalizzato, con cui al de cuius , A G, veniva assegnata la piena disponibilità dell'intera particella 235, e agli eredi di Luigi Di Stazio la disponibilità dell'intera particella 232;

6. dalla visura storica catastale risulta, fino all’11.11.2013, che la p.lla n. 235, d’interesse nel presente gravame, era intestata ai sig.ri Luigi Di Stazio, deceduto il 29.10.1957, e A G, deceduto il 26.04.1973;

7. successivamente, a seguito dell’atto di scioglimento della comunione ereditaria attraverso operazioni di divisione, di permuta e di compravendita del 11.11.2013, regolarmente registrato e trascritto con aggiornamento dei dati catastali, gli attuali ricorrenti sono divenuti proprietari (cfr. visura catastale).

B) quanto al procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

a) con atto propulsivo della società Snam Rete Gas S.p.a. (nota acquisita al prot. regionale n° 2015.0427089 del 22.06.2015), veniva richiesta l’approvazione del progetto relativo alla “Variante metanodotto, Derivazione per Bagnoli” DN400 (16”) DP 24 bar, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento;

b) l’avviso di avvio del procedimento pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Mugnano in data 9.05.2016, costituito dalla nota prot. 2016.0275792 del 21.04.2016 della Regione Campania, non indicava i nominativi dei ricorrenti, proprietari del terreno dal 2011, ma, erroneamente, gli intestatari catastali precedenti, defunti e, per come esplicitato, non diretti loro danti causa. Riportava, infatti, quanto segue: “Elenco delle particelle interessate dal vincolo preordinato all’esproprio (terreni soggetti ad imposizione di servitù ed occupazione temporanea): Comune di Mugnano [..] Foglio 4 [..] Part. 235 intestata a DI

STAZIO

Luigi, GUARINO A”;

c) con decreto dirigenziale n. 157 del 22.06.2016, la Regione Campania, all’esito della positiva conclusione della Conferenza di servizi indetta ai sensi degli artt. 52 quater, comma 1, e 52 sexies del d.P.R. n. 327/2001, decretava, su richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.a., la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, con contestuale approvazione del progetto di costruzione del metanodotto. Con il medesimo decreto era, altresì, imposto il vincolo preordinato all’esproprio e\o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo gasdotto, tra le altre, sulle seguenti aree: “Comune di Mugnano di Napoli, ... Foglio 4 ... Part. 235 intestata a DI

STAZIO

Luigi, GUARINO A”, intestatari precedenti defunti;

d) con nota INGCOS/CESUD/261/MUCC del 17.02.2017 avente ad oggetto: “Servitù di gasdotto sul mappale 235 foglio 4 del Comune di Mugnano di Napoli”, notificata, invece, agli odierni ricorrenti, attuali proprietari, la Snam Rete Gas S.p.a. tardivamente comunicava di aver “ottenuto l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per il gasdotto in oggetto”, richiamando, però, un decreto diverso da quello effettivamente riguardante la proprietà dei ricorrenti. Con il decreto n. 156 del 22.06.2016, indicato, è stata, infatti, approvata la "Variante derivazioni per Napoli" DN400 DP 24BAR, riferita ad altro progetto di ampliamento della rete di Snam Rete Gas S.p.a. da realizzarsi nei diversi Comuni di Afragola, Volla, Casoria e Napoli. Nella stessa data, era stato, invece, emesso il Decreto n. 157 del 22.06.2016, con cui era stata approvata la realizzazione del tratto di metanodotto da realizzarsi nei Comuni di Napoli e Mugnano, il solo che interessa i terreni della parte ricorrente.

Con la suddetta nota, tra l’altro, la Snam Rete Gas S.p.a.: a) annunciava l’avvio delle procedure per l’emissione del provvedimento di asservimento coattivo e/o occupazione temporanea dei terreni in proprietà dei ricorrenti, offrendo, al fine di una definizione concordata dell’indennità per l’imponenda servitù, una somma pari a € 1.250,00;
b) allegava uno stralcio catastale del foglio 4 del Comune di Mugnano di Napoli, con l’indicazione del tracciato del metanodotto e della relativa superficie di asservire nonché una bozza del contratto di costituzione di servitù;
c) proponeva, nello specifico, di costituire sui fondi siti nel Comune di Mugnano di Napoli identificati in catasto con la particella 235 fg. 4 una servitù avente il seguente contenuto: “1.1) Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,00 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato conosciuto ed accettato. 1.2) L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. [..] 1.4) L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di sua proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore di m. 8,00 dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione”;

e) solo con nota prot. 2017 0169723 del 8.03.2017, notificata agli odierni ricorrenti in data 23.03.2017, la U.O.D. Energia e carburanti della Regione Campania comunicava, tardivamente, l’adozione del decreto dirigenziale n. 157 del 22.06.2016 di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, recante, come già esposto, l’erronea indicazione dei proprietari effettivi e catastali.

V.

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