TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-11-23, n. 202307700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-11-23, n. 202307700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307700
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 14278/2023 REG.RIC.

N. 07700/2023 REG.PROV.CAU.

N. 14278/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14278 del 2023, proposto da


O C, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

D L P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 14 settembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 14 settembre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei vigili del fuoco emesso dal Direttore centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. Critelli Orlando;

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;

6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;

7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

8) del verbale n. 69 del 14 settembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa;

9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 14 settembre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco;

10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;

11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;

12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8 (accertamento dell'idoneità);

13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;

14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;

16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;

17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;

18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;

20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;

21) del sistema di misurazione dei tempi relativo al cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;

22) del verbale della commissione 25 giugno 2019, n. 17, sul sopralluogo della piscina e sul controllo della funzionalità;

23) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;

24) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale;

25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;

26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorrente è stato escluso dalla procedura per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, indetta con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, in ragione del mancato superamento, in data 14 settembre 2023, della prova di acquaticità, rientrante nel Modulo 3 dell’allegato C “prova di capacità operativa” , portata a termine nel tempo di 35,93 secondi e, quindi, oltre il tempo massimo di 35 secondi previsto per l’esecuzione della prova;

considerato che il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto fondato su un’errata misurazione del tempo impiegato nell’espletamento della prova, sulla quale avrebbe inciso l’instabilità e il malfunzionamento della piastra di contatto per il cronometraggio automatico, in violazione delle regole tecniche stabilite dalla Federazione Italiana Nuoto, la sua sensibilità al tocco solo nella parte centrale, l’incertezza derivante dal mancato rilascio di uno scontrino di misurazione e l’impiego di personale privo della qualifica di cronometrista;

ritenuto che, in base al sommario esame proprio della presente fase, la tesi prospettata dal ricorrente circa l’inattendibilità del sistema di misurazione adottato non sia sorretta da alcun principio di prova e sia, anzi, contraddetta dall’efficacia fidefacente del verbale n. 69 del 14 settembre 2023 circa “la verifica dei percorsi all’uopo allestiti, accertando l’esatta corrispondenza degli stessi con quanto stabilito nell’allegato C…” e l’assenza di contestazioni da parte del ricorrente al termine della prova, nonché dai chiarimenti forniti dall’amministrazione circa le caratteristiche tecniche della piastra e la presenza, in prossimità della stessa, di un componente della commissione, incaricato di verificare l’arresto del tempo al momento del tocco e di rilevare, in caso negativo, il tempo effettivamente impiegato dal candidato mediante un cronometro manuale;

ravvisati i presupposti per la compensazione delle spese;

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