TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-03-25, n. 201100122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-03-25, n. 201100122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201100122
Data del deposito : 25 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00185/2010 REG.RIC.

N. 00122/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. F A e G D, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bolzano, corso Libertà n. 36;



contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t. e Istituto comprensivo Scuola media paritaria “R”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. R v G, S B, C B e D A ed elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;
Consiglio della classe -OMISSIS- per l’anno scolastico -OMISSIS- della Scuola media paritaria R, in persona del suo presidente p.t.;
Centro Nazionale Opere Salesiane - Cnos – Scuola, in persona del legale rappresentante p.t.;



per l'annullamento

1) del provvedimento "Scheda di valutazione" di data -OMISSIS- del Consiglio di Classe della -OMISSIS-, -OMISSIS- "R" di Bolzano, per l'anno scolastico -OMISSIS-, con il quale il figlio dei ricorrenti, -OMISSIS-, alunno della -OMISSIS-, veniva dichiarato "non ammesso alla -OMISSIS-", nonchè

2) degli ivi richiamati "valutazione e giudizio finale" deliberati dal medesimo Consiglio di classe di cui al verbale consiliare dd. -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto non consociuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Istituto Comprensivo Scuola Media Paritaria R e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 M R D e uditi per le parti i difensori: avv. G. Dragogna per i ricorrenti e avv. F. Cavallar, in sostituzione dell'avv. R. von Guggenberg, per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, si gravano avverso i provvedimenti specificati in epigrafe che ne hanno determinato la mancata ammissione alla classe-OMISSIS-.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi in diritto:

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 “Alunne e alunni con valutazione funzionale” della DGP n. 2485 del 12.10.-OMISSIS- attuativa degli artt. 19 e 20 della LP n. 5 del 16.7.-OMISSIS- nonché degli art. 1 LP 5/-OMISSIS-, artt. 3 co. 2 e 4 DGP 2523/2003, artt. 16, 21/bis LP 20/1983, art. 20/bis LP 12/2000, avendo il Consiglio di classe deliberato la non ammissione dell’alunno alla -OMISSIS- senza fondare la valutazione sul rendimento globale conseguito da -OMISSIS- in esito alla presupposta e obbligatoria pianificazione delle misure individuali di sostegno e compensazione in quanto omesse e mai esplicitate in Piano educativo individualizzato (PEI), che lo stesso Consiglio di classe aveva accertato essere necessario in verbale dd. -OMISSIS-.

Illegittimità del giudizio di non ammissione che essendo basato sulla -OMISSIS- va, se integrato con i correttivi di legge, ampiamente ritenuto sul limite della sufficienza in applicazione dei criteri per gli scrutini finali nella -OMISSIS- di cui al punto 3.2E del POF (Piano dell’offerta formativa) -OMISSIS- dell’istituzione scolastica. Conseguente eccesso di potere per sviamento, illogicità, mancanza degli atti presupposti al giudizio differenziato, disparità di trattamento e motivazione inattendibile.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, da 21/bis a 21/sexies della LP 20 del 30.6,1983 “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps”, nonché della normativa regolamentare di attuazione di cui all’Accordo di programma approvato con DGP n. 2684 del 26.7.2004 paragrafi B.2 (Compiti dell’asilo nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado), C5 (Piano educativo individualizzato PEI) nonché della D.G.P. 935 del 22.3.2004 e delle note MIUR 4099/A 4 del 5.10.2004, 26/A 4 del 5.1.05 (“-OMISSIS-”) e Nota MPI 4674 del 10.5.2007 (“-OMISSIS-”) avendo il Consiglio di classe espresso giudizio di “non ammissione alla -OMISSIS-”, avendo omesso, contrariamente a quanto dichiarato nel verbale dd. -OMISSIS-, la redazione del Piano educativo individualizzato per VF pur in presenza della comunicazione della Valutazione funzionale redatta dall’ASL di Bolzano e inerente all’alunno -OMISSIS-, omesso, conseguentemente, la definizione e l’attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi prescritti dalla normativa ministeriale di riferimento per gli alunni affetti da -OMISSIS-, omesso ogni forma di collaborazione e comunicazione con la famiglia del minore, con i servizi ASL competenti e con l’Intendenza scolastica di L.I. sul programma di integrazione dell’alunno con disabilità accertate con V.F.; eccesso di potere e sviamento per difetto di istruttoria, contraddittorietà.

Con memoria depositata il 20.8.2010 si sono costituiti la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto comprensivo Scuola media “R” chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare ed il rigetto del ricorso siccome infondato e la ricorrente ha replicato con memoria depositata

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