TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-06-07, n. 201907478
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Pubblicato il 07/06/2019
N. 07478/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2009, proposto da
R R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R R, S T, con domicilio eletto presso lo studio R R in Roma, via Flaminia, 213;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cherubini Giorgio non costituito in giudizio;
per l'annullamento dm 119/08 con cui l'avv. cherubini e' stato confermato nell'incarico di commissario liquidatore della coop casa lazio per un ulteriore anno - ris. danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 aprile 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 119 del 24/10/2008, notificato in data 19/11/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la sospensione dell’Avv. R R dalla funzione di Commissario Liquidatore della Coop. Casa Lazio in LCA, carica assunta con decreto del medesimo Ministero del 06/08/2004 per la sussistenza di procedimenti penali a suo carico.
Con successivo decreto ministeriale del 24.4.2009 veniva confermato l’avv. Cherubini nell’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa per un ulteriore periodo non eccedente un anno dalla data del decreto medesimo.
Avverso tale decreto insorgeva il ricorrente chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
All’udienza pubblica del 12 aprile 2019 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione di legge in relazione agli artt. 198, 199, 37 L.F. (R.D. n° 267/1942) ed agli artt. 1 e 7 L. 241/1990, nonché all’art. 27 Cost;eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione.
Come già stabilito da questo Tribunale in analogo ricorso (sez. III sentenza n. 7336/2018) il ricorso è fondato con riguardo alla violazione dell’art. 7 L. 241/90 a mente del quale “1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
Né risulta che vi fossero particolari esigenze di celerità del procedimento che giustificassero la violazione delle garanzie partecipative. Pertanto, la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento in esame comporta un vizio invalidante l’intera procedura ed il provvedimento finale. Deve poi osservarsi che la L. 241/90 trova senz’altro applicazione alla fattispecie in esame quale normativa di carattere generale con efficacia espansiva là dove l’istituto non è diversamente disciplinato dalla normativa di settore (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 18-10-2000, n. 5589).
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto infondata, difettando il danno ingiusto ex art.