TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-11-06, n. 201301491
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N. 01491/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2007, proposto da C N, rappresentato e difeso dall’avv. S B, con elezione di domicilio in Bari, corso Mazzini n. 134/b,
contro
- Comune di Altamura (Ba), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. F M, con domicilio eletto in Bari, via A. Eustasio n. 5;
- Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;
- Dirigente III Settore - Comune di Altamura, non costituitosi;
nei confronti di
ditta Martimucci Giovanni, in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’A.t.i. Martimucci Giovanni e altri, in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata non costituitasi;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la nota prot. n. 53004 datata 26.12.2006, a firma del Dirigente del III Settore <<sviluppo e governo del territorio>>del Comune di Altamura, avente a oggetto <<sospensione delle determinazioni in merito all’istanza per immobile in zona S2A, prot. n. 32757 datata 17.11.2000>>;2)ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le due successive memorie dei ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori S B e F M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, proprietario di un’area in agro di Altamura (Ba) – ponendosi in alternativa antagonistica alla procedura del programma integrato d’intervento di via Carpentino (riqualificazione urbanistica e recupero di area degradata), “ex lege” n. 179/1992 art. 16, di cui alla delibera di C.C. 24.10.1995 n. 179 – chiedeva nel 2000 un permesso di costruire per realizzare direttamente, sul suo terreno, un fabbricato polifunzionale conforme alla destinazione di piano dell’area. Impugnava il diniego del Comune e otteneva ragione dalla sentenza di questa Sezione Terza, n. 3044 del 2005, passata in giudicato perché non appellata. Il Comune, nel 2006, in ottemperanza al giudicato, riavviava il procedimento edilizio ma, subito dopo, lo sospendeva, ritenendo che l’area fosse vincolata, poiché compresa nel perimetro del programma integrato dianzi menzionato. Il ricorrente insorge, dunque, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota prot. n. 53004 datata 26.12.2006, a firma del Dirigente del III Settore <<sviluppo e governo del territorio>>del Comune di Altamura, avente a oggetto <<sospensione delle determinazioni in merito all’istanza per immobile in zona S2A, prot. n. 32757 datata 17.11.2000>>;2)ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10-bis della legge n. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio;2)violazione e falsa applicazione del principio di tipicità e legalità dell’azione amministrativa e del D.P.R. n. 380/2001;3)violazione dei principi regolanti la materia, come sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 1986, violazione del giudicato di cui alla sentenza T.a.r. Bari III n. 3044 del 2005;4)violazione e falsa applicazione della legge n. 1902 del 3.11.1952, dell’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, della L.R. n. 56/1980, della L.R. n. 20/2001, violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., eccesso di potere per erroneità nei presupposti;5)eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del giudicato di cui alla sentenza T.a.r. Bari III n. 3044/05;6)illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso al T.a.r. Bari III n. 1097/06 (di cui sono integralmente riprodotti i motivi).
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
L’Amministrazione regionale e l’A.t.i. controinteressata non si costituiscono.
Si costituisce il Comune intimato, deducendo – anche con due successive memorie difensive – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 100 del 2007, questa Sezione respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
All’udienza del 24 ottobre 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – La decisione del ricorso iscritto al n. 1097/2006 non è pregiudiziale alla definizione del presente gravame. Quel ricorso riguarda un procedimento di programma integrato d’intervento, che tuttora attende la propria conclusione, versando in una fase istruttoria e interlocutoria dinanzi alla Regione Puglia. Se è vero che quel programma perimetra, in parte, aree contigue o sovrapponibili a quelle interessate dal progetto proposto dal ricorrente per realizzare sul suo terreno un fabbricato polifunzionale, è altresì vero che lo “jus aedificandi” del ricorrente non può essere compresso, né limitato da un programma edilizio che, allo stato, non è esecutivo, perché ancora “in itinere”. Le delibere di Consiglio comunale nn. 179/1995 e 162/2000, dopo cinque anni, non hanno più effetto con riguardo alle misure di salvaguardia. Quanto alla determina dirigenziale n. 400 datata 3.4.2006, con tale atto si è semplicemente provveduto ad approvare uno schema di protocollo d’intesa per la realizzazione di un piano integrato d’intervento (p.i.i.) in Altamura (Ba), che non ha alcuna attitudine a imporre vincoli di destinazione all’area. La variante urbanistica collegata a detto programma non è operativa, di guisa che il p.r.g., per la parte che riguarda le aree in argomento, risulta invariato. Ed è proprio sulla base di quello strumento urbanistico generale che il ricorrente chiede al Comune il permesso di costruire, a nulla rilevando che, parallelamente, sia in corso un procedimento di variante collegato a un diverso programma edilizio.
IV – Il ricorrente, già nel 2000, progettò di costruire sul suo terreno un fabbricato polifunzionale conforme alla destinazione di piano dell’area e, avendo impugnato il diniego comunale dell’assenso edilizio, ottenne ragione dalla sentenza di questa Sezione, n. 3044 del 2005, passata in giudicato. Il Comune, nel 2006, ha riavviato il procedimento edilizio ma, subito dopo, lo ha sospeso, ritenendolo incompatibile con il programma integrato. Il ricorrente impugna la nota prot. n. 53004 datata 26.12.2006, a firma del Dirigente del III Settore <<sviluppo e governo del territorio>>del Comune di Altamura, avente a oggetto la <<sospensione delle determinazioni in merito all’istanza per immobile in zona S2A, prot. n. 32757 datata 17.11.2000>>. Il Comune, con detta nota, a contenuto soprassessorio, di fatto ha inteso anticipare gli effetti interdittivi delle misure di salvaguardia che deriverebbero dall’approvazione regionale del programma, ovvero dalla variante urbanistica, sennonché – in assenza di detta variante - lo ha fatto in modo irrituale, atipico, illegittimo, poiché nessuna norma giuridica conferisce al Comune – meno che mai al dirigente comunale - il potere di negare o sospendere l’assenso edilizio a un progetto conforme al p.r.g., se non siano operanti le misure di salvaguardia connesse alla variante urbanistica.
I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati. Quand’anche non vi fosse una diretta violazione del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Bari III n. 3044 del 2005, l’atipicità e l’anomalia dell’impugnata sospensione <<sine die>>del procedimento edilizio collide con tutti i principi di tutela della proprietà privata e dell’iniziativa economica, nonché del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa (di cui agli artt. 41, 42 e 97 Costituzione, richiamati dal ricorrente), e lede ingiustificatamente lo <<jus aedificandi>>, in palese contrasto con le previsioni generali di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, alla L.R. n. 56/1980, alla L.R. n. 20/2001.
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) <<in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda>>. Questo sarebbe l’unico caso che consente al dirigente comunale di sospendere il procedimento edilizio. La disposizione non dà adito a dubbi circa il fatto che la misura della sospensione incida sui procedimenti rispetto ai quali non sia ancora intervenuto il rilascio del titolo edilizio e che le misure di salvaguardia siano applicabili solamente alle domande di permesso presentate dopo l'adozione del piano regolatore o della sua variante e a quelle, a tale data, ancora pendenti (cfr.: T.a.r. Piemonte Torino I, 6.2.2013 n. 169).
V – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.