TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-10-01, n. 202101678
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Pubblicato il 01/10/2021
N. 01678/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. S B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Botricello, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avv. F I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Arno', con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS- emessa dal Comune di Botricello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Botricello e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il Dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- -OMISSIS- agiscono, in qualità di lottizzanti, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza -OMISSIS-, con cui il Comune di Botricello ha prescritto la rimozione della recinzione realizzata, in assenza di valido titolo di proprietà, sulle opere di urbanizzazione secondaria inerenti alla lottizzazione -OMISSIS-, con ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di ogni lucchetto o impedimento all’uso delle aree e strutture riguardanti tali opere;
Premesso altresì che:
- si sono costituiti il Comune di Botricello ed il -OMISSIS-, che hanno disatteso le doglianze, concludendo per il rigetto del ricorso;
Considerato che:
- le esponenti con memoria del 24.07.2021, depositata in prossimità della trattazione nel merito del gravame, hanno dedotto che le aree interessate dalla lottizzazione non risultano più delimitate da alcuna recinzione e sono accessibili liberamente, circostanza non contestata dalla p.a. intimata, instando quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto precisato, la prescrizione contenuta nell’impugnata ordinanza -OMISSIS- è stata pertanto ottemperata;
- sussistono quindi i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.,
- la sentenza in rito consente di compensare le spese di lite.