TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-25, n. 202304475

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-25, n. 202304475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304475
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 04475/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04352/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4352 del 2019, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valle Agricola, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n.11;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 1906 del 16.7.2019, successivamente comunicato, con il quale il Comune di Valle Agricola ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dal ricorrente ai sensi del DPR n. 31/2017 (pratica n. 863 del 5.4.2019);

b) del preavviso di provvedimento negativo prot. n. 6980 del 24.5.2019 comunicato dalla Soprintendenza ex art. 10 bis della L. n.241/1990 se ed in quanto lesivo;

c) del parere contrario prot. n. BAC/MIBAC SABAB-CE del 3.7.2019 – 0009082 espresso dalla Soprintendenza, acquisito al protocollo comunale 1793 in data 8.7.2019, se ed in quanto lesivo;

d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29.6.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica (semplificata ex DPR n.31/2017) in epigrafe indicato, unitamente al parare negativo della Soprintendenza cui il comune si è integralmente adeguato.

Ai fini di una migliore comprensione della controversia, giova precisare che il ricorrente, per l’edificio in esame (un manufatto di edilizia di non particolare pregio su due piani f.t., a fini residenziali, intonacato, ma non rifinito con pitturazione, con infissi in anticorodal color ottone, v. documentazione versata in atti) ottenne un provvedimento di sanatoria (c.d. condono ex lege n.47/1985), previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza.

Ha poi chiesto autorizzazione paesaggistica semplificata per ulteriori interventi di manutenzione e piccola modifica del prospetto, così descritti nella relazione paesaggistica semplificata allegata alla relativa istanza:

1) Realizzazione di una luce ingrediente da eseguirsi alla parete est del fabbricato necessaria ad un'adeguata aerazione ed illuminazione del bagno posto al piano primo dell'abitazione.

2) Rimozione e rifacimento del manto di impermeabilizzazione ed isolamento posto al solaio piano di copertura.

3) Installazione dei canali di gronda ai lati nord-est e sud, mentre al lato ovest sarà apposta apposita scossalina, con relativa installazione e/o sostituzione dei pluviali.

4) Tinteggiatura interna ed esterna previo pulitura delle pareti.

Opere di finitura consequenziali per completare i lavori a regola d'arte.

La Soprintendenza, sulla pratica pervenuta il 29.4.2019 prot. n. 5696, ha espresso, in data 3.7.2019, parere negativo, così motivato: “ In riferimento alla richiesta avanzata peri lavori in oggetto ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza, vista la documentazione tecnico amministrativa inviata a corredo della pratica, ha comunicato con nota prot.n.6980 del 24.05.2019 preavviso di parere contrario alla proposta avanzata per i motivi di seguito esplicitati.

Il progetto prevede opere di adeguamento funzionale dell'immobile identificato in oggetto mediante opere di manutenzione straordinaria come l'impermeabilizzazione del solaio piano di copertura. Tale ultimo intervento presuppone la conservazione di una soluzione tipologica difforme dal sistema costruttivo locale e contrastante con le prescrizioni dettate nel parere favorevole espresso da questo Ufficio con nota prot. n. 6356 del 13/05/2016 all'istanza di sanatoria dell'immobile. La Scrivente ha ritenuto, infatti, che il condono ai sensi della Legge 47/85 del fabbricato ampliato abusivamente potesse essere accolta a condizione che " l'edificio sia completato con la realizzazione della copertura, a una o due falde con manto in coppi e canali argilla, alfine di migliorare l'inserimento delle opere nell'ambita sottoposto a tutela".

esaminate le osservazioni inoltrate alla scrivente ai sensi dell'art.10 bis della Legge n,241/90 e s.m.i., con le quali il richiedente giustifica la richiesta delle opere in progetto definendole manutenzione ordinaria, realizzabile, pertanto, anche in assenza del completamento imposto dalla Soprintendenza per migliorare l'inserimento dell'immobile nel contesto paesaggistico tutelato per il quale il richiedente non fornisce alcuna assicurazione circa l'adempimento della prescritta condizione impartita dalla Scrivente all'atto dell'esame delle eseguite opere oggetto di sanatoria;

considerato che le opere oggetto dell'istanza, comprendenti tra l'altro la modifica del fronte est con l'apertura di una finestra, non rientrano tra le opere di manutenzione ordinaria escluse dall'autorizzazione paesaggistica dal DPR 31/2017 ”.

Il Comune ha, pertanto, respinto la richiesta, sulla scorta del parere negativo.

Il ricorrente impugna il diniego, evidenziando, in punto di fatto e di diritto, la tardività del presupposto parere negativo, essendo intervenuto oltre il termine di 20 giorni (ex art.11, co 5 DPR cit) dal ricevimento della proposta (per giunta favorevole dell’ente comunale: 29.4.2019- 3.7.2019), oltre il quale si formerebbe un atto tacito di assenso, ex art. 17 bis L. n.241/1990.

Sostiene, questo in estrema sintesi il contenuto del gravame, che il decorso del termine consumerebbe il potere della Soprintendenza.

In subordine assume che, attesa la pacifica natura non più vincolante del parere tardivo, il diniego richiederebbe una specifica ed autonoma motivazione, sicchè il provvedimento impugnato sarebbe affetto anche dal relativo vizio motivazionale.

In fine, con la quarta doglianza si lamenta dell’assenza di indicazioni, contenute nel parere ostativo, per rendere l’intervento compatibile.

All’udienza del 29.6.2023, nella mancata costituzione del Comune, pur correttamente intimato e viste la costituzione formale delle Autorità statali, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Per pacifica giurisprudenza, il parere paesaggistico tardivamente formulato (o tardivamente trasmesso) mantiene comunque la propria efficacia, in quanto non è prevista una norma che, in via generale, faccia conseguire in capo alla Soprintendenza, dal mancato rispetto del termine, la perdita tout court del potere di esercitare la propria funzione consultiva (Consiglio di Stato sez. IV, 7.4.2022, n.2584).

Attesa la natura non più vincolante, l’ente non è tenuto ad adeguarvisi, ma in considerazione della pregnanza dell’organo che lo ha espresso, istituzionalmente deputato alla tutela del vincolo e dotato di specifiche competenze in materia, il rinvio per relationem alle ragioni espresse nel tardivo parere negativo, non richiede ulteriori profili motivazionali, sufficientemente assolti dal richiamo alle valutazioni della Soprintendenza.

La sufficienza motivazionale, in altre parole, è determinata dalla provenienza delle ragioni del diniego dall’organo altamente qualificato alle valutazioni in materia, dovendo piuttosto l’ente giustificare puntualmente le ragioni di un eventuale discostamento dalle determinazioni della Soprintendenza.

Quanto ai denunciati profili di illogicità, è proprio la coerenza ed omologia alle precedenti prescrizioni a rendere il parere del tutto congruo (senza considerare che l’apertura della finestra, incidendo sul prospetto e richiedendo- per ciò- il titolo edilizio massimo, esula da regime semplificato, invocato dal ricorrente).

Infondato è anche l’ulteriore profilo: è, infatti, evidente che le prescrizioni necessarie all’assenso sono chiaramente identificabili con quelle già impartite in sede di rilascio dell’originario parere favorevole (tetto a falde con copertura a coppie e grondaie in argilla).

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della minima attività difensiva svolta e della mancata costituzione del Comune.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi