TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-12-30, n. 201101014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-12-30, n. 201101014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201101014
Data del deposito : 30 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00413/2000 REG.RIC.

N. 01014/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00413/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2000, proposto da:
R A, rappresentata e difesa dall'avv. C N, con domicilio eletto presso C N Avv. in Campobasso, via Mazzini, 107;

contro

Comune di Guglionesi (Cb), rappresentato e difeso dall'avv. A G S, con domicilio eletto presso Mauro Luciani Avv. in Campobasso, via Cardarelli n. 23;

per l'annullamento

delle deliberazioni n. 76 del 03.05.2000 e n. 96 del 20.05.2000 pubblicate rispettivamente il 4 e 22 maggio 2000 ed aventi ad oggetto "nuova dotazione organica del Comune di Guglionesi", con le quali la Giunta Comunale di Guglionesi ha approvato la nuova dotazione organica del Comune;

di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, compresi i prospetti e le relazioni allegate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guglionesi (Cb);

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. R A, avendo chiesto l’assunzione presso il Comune di Guglionesi come invalida civile, ai sensi della l. n. 482/1968, nei posti riservati alle categorie protette, otteneva che – con deliberazione di G.M. n. 561 del 15.11.1989 – fossero fissati i criteri generali per la formazione di una graduatoria di appartenenti alle categorie protette. A seguito delle ordinanze collegiali n. 865/1991 e n. 163/1992, pronunciate da questo Tribunale amministrativo regionale, adito dalla Rocchia al fine di avversare l’inerzia dell’intimata amministrazione comunale, la graduatoria veniva predisposta e approvata con delibera di G.M. n. 13 del 12.1.1993. Con successiva delibera di G.M. n. 423 dell’8.10.1996, la ricorrente veniva assunta con la qualifica di esecutore-dattilografo (IV livello). Senonché, detta delibera era annullata dal Co.re.co, con ordinanza n. 349 del 10.1.1997 (impugnata dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale col ricorso n. 372/1997, poi respinto con sentenza n. 524/2000). In prosieguo, il Comune rideterminava la dotazione organica in esecuzione delle indicazioni del Co.re.co.

2. Col ricorso in epigrafe, la Rocchia insorgeva per impugnare le delibere di G.M. n. 76 del 3 maggio 2000 e n. 96 del 20 maggio 2000, recanti l’approvazione della nuova dotazione organica del Comune di Guglionesi, nella quale non risultava contemplato il posto di esecutore-dattilografo da riservare in suo favore quale invalida civile ai sensi della l. n. 482/1968.

3. Si costituiva l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria, la mancata notifica ai controinteressati, la carenza di interesse, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, nonché concludendo per la reiezione.

4. All’udienza del 25 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

5. Il ricorso è inammissibile, stante la carenza di interesse.

6. Alla ricorrente è stato riconosciuto un grado di invalidità civile pari al 35%, di guisa che essa non ha diritto a rimanere iscritta negli elenchi provinciali delle categorie protette, ai fini dell’assunzione obbligatoria, salvo che non provi un aggravamento della sua condizione. Infatti, la vigente normativa consente la conservazione del diritto all’iscrizione nei menzionati elenchi provinciali solo agli invalidi con un grado di disabilità superiore al 45%. Invero, l'art. 7 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 26 luglio 1988 n. 291 - dispone che per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (cfr. Cons. Stato, VI, 7.8.2003 n. 4544;
T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 25.1.2000 n. 96). Per coloro che hanno un’invalidità meno grave è invece prescritta la cancellazione di ufficio, dopo un anno, dagli elenchi di cui all’art. 1 della l. 2 aprile 1968, n. 482. Anche la l. 12 marzo 1999, n. 68 – che ha abrogato la l. n. 482/1968 – conferma che il grado di invalidità tutelato ai fini del collocamento al lavoro dei disabili, deve superare la misura del 45%.

7. Vi sono poi ulteriori profili di inammissibilità e improcedibilità del ricorso dei quali non mette conto occuparsi, stante il carattere assorbente dell’eccezione sopra indicata.

8. Il ricorso in epigrafe, in conclusione, è inammissibile. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi