TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2014-03-28, n. 201401482

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2014-03-28, n. 201401482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401482
Data del deposito : 28 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11468/2013 REG.RIC.

N. 01482/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11468/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11468 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra L T, rappresentata e difesa dagli avv.ti A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, Lungotevere della Vittoria, 10/B;


Soc Solar Power Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P, A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, Lungotevere della Vittoria, 10/B;


contro

Gse - Gestore per i Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P, M A F, L Mariani, Stefano Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza, 45;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5.7.2012, relativa all'impianto fotovoltaico denominato "fotovoltaico Toderi Laura", di potenza pari a 5,1450 kw, sito in via Enna, 12 nel comune di Limbiate (mb) - identificato con il numero n. 1059451


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il pregiudizio, in relazione alla mancata ammissione a fruire delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 luglio 2012 (quinto conto energia), non appare assistito dai prescritti connotati di gravità ed irreparabilità;

Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, non integrato il requisito del “fumus boni juris” richiesto ai fini cautelari, alla luce della non coincidenza tra la certificazione relativa all’interfaccia esterno e quella richiesta, del produttore del gruppo di conversione, alla luce dell’esplicito disposto di cui alla lettera c), comma 5 dell’art. 7 del dm 5 luglio 2012;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi