TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-05-02, n. 202408639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-05-02, n. 202408639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408639
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 08639/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05545/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5545 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino e Anna Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento -OMISSIS-, con il quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione Lazio ha respinto un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente in data 26.05.2010, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 marzo 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente di essere proprietario unitamente alla madre di due unità abitative all’interno di un complesso residenziale sito in Tarquinia, -OMISSIS-, ciascuna della superficie di circa 60 mq., ed identificate in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-.

Dovendo sopperire alle esigenze dell’anziana madre, in aderenza all’unità immobiliare occupata da questa ultima (contraddistinta con il subalterno 6), il ricorrente ha realizzato nel marzo del 2002, senza il necessario titolo edilizio, un locale caldaia-bagno di circa 4 mq., facilmente accessibile alle persone con deambulazione limitata.

Al fine di sanare l’irregolarità del manufatto, con istanza -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 e, nel corso di tale procedimento, considerato che l’unità immobiliare in questione sorge in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con nota -OMISSIS-, ha fatto istanza di autorizzazione di accertamento della compatibilità paesaggistica del manufatto abusivo, che però l’Amministrazione regionale ha dichiarato inammissibile con provvedimento del 16 febbraio 2016.

Il citato provvedimento è stato ancorato per relationem alle argomentazioni già rese note al ricorrente con il preavviso di diniego del 15 dicembre 2015, con il quale era stato rilevato che “...dall’esame della documentazione allegata alla predetta istanza risulta pendente, per il medesimo abuso, una richiesta di condono edilizio presentata presso il competente Comune ai sensi della L.326/2003, stante il quale, richiamato il parere -OMISSIS- dell’Area Legislativa, Contenzioso e Conferenza di Servizi della Direzione Territorio ed Urbanistica della Regione Lazio, che ad ogni buon fine si allega, non è possibile procedere all’accertamento richiesto, l’intervento in questione è tale da non ricadere comunque nell’ambito di applicazione dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/04 e s.m.i., in quanto la realizzazione del bagno in questione costituisce certamente volume utile, come meglio definito ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’Intesa del 18/12/2007 ”.

2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in

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