TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202401057
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2024
N. 01057/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dell’ordinanza R.G. n. -OMISSIS- adottata dalla Questura della Provincia di Pistoia in data -OMISSIS- con la quale è stato disposto il divieto di ritorno nel territorio di Montecatini Terme (PT) per il periodo di anni due, notificata a mani dell'interessato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Nicola Fenicia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato decreto dell’-OMISSIS-, la Questura di Pistoia ha disposto a carico del ricorrente, poiché ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, il divieto di ritornare nel territorio del Comune di Montecatini Terme senza la preventiva autorizzazione, per il periodo di anni due.
Il provvedimento trae giustificazione dal fatto che lo stesso, in pari data, era stato deferito all’A.G. per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in quanto, a seguito di controllo di Polizia, erano stati trovati nel suo zaino due grossi coltelli da cucina, di cui egli non aveva saputo giustificare il porto, ed al contempo, dagli atti in possesso della Questura, l’odierno ricorrente era risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per svariati reati: immigrazione clandestina, rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e violenza a pubblico ufficiale; inoltre il medesimo si accompagnerebbe spesso con soggetti gravati da precedenti di egual natura.
Secondo il ricorrente il provvedimento questorile sarebbe eccessivamente afflittivo e punitivo nei suoi confronti, e comunque illegittimo alla luce dei principi elaborati da due pronunce della Corte Costituzionale sul tema del rapporto tra misure di prevenzione e principio di legalità (sentenze nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019) pronunce a loro basate sulla sentenza