TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-09-08, n. 201704325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-09-08, n. 201704325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704325
Data del deposito : 8 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2017

N. 04325/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04838/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Centro di Riabilitazione A.I.A.S. di Afragola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. E L, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Lamberti in Napoli, via Costantino, 52, e dall’avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio Marco Andreoli in Napoli, via dei Fiorentini, 21;
Studio Cieffemme S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Municipio, 64 c/o Tar Campania, dall'avv. E L, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Lamberti in Napoli, via Costantino, 52, e dall’avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio Marco Andreoli in Napoli, via dei Fiorentini, 21;
Centro Rodi S.r.l., Centro Riabilitazione S. Ciro S.r.l., Associazione Anisap Campania e Associazione Fras, in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Lamberti in Napoli, via Costantino, 52, e, con esclusione delle Associazioni, dall’avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio Marco Andreoli in Napoli, via dei Fiorentini, 21;
in proprio e in qualità di mandanti della costituenda ATI con I.F.L.HAN. S.r.l. (capogruppo) Panda S.r.l., Centro di riabilitazione S. Vincenzo, Centro Buonincontro S.r.l., Centro D.H.C. S.r.l. e Otopedica Flegrea S.r.l. (mandanti), in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. E L, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Lamberti in Napoli, via Costantino, 52, e dall’avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio Marco Andreoli in Napoli, via dei Fiorentini, 21;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interr.OO.PP.Regione Campania e Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Sorrentino e Francesco Giuseppe Alfano, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Sorrentino in Pozzuoli, via C. Alvaro, 8 c/o Affari Legali;

nei confronti di

Vivisol Napoli S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano, Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
I.F.L.HAN. S.r.l., Panda S.r.l., Centro di Riabilitazione S. Vincenzo, Centro Buonincontro S.r.l., Centro D.H.C. S.r.l. e Centro di Riabilitazione Serena S.a.s., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Costantino, 52;

per l'annullamento

a) del bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata avente ad oggetto: "Procedura aperta per mezzo di offerte segrete per l'affidamento di cure domiciliari di I, II e III livello, prestazioni di cure delle lesioni cutanee, nutrizione artificiale domiciliare a favore degli utenti dell'ASL Napoli 2 Nord per un servizio triennale. — NUTS ITF33 CIG 5800893272 - per un complessivo importo a base d'asta di € 29.223.756,00 - pubblicato sulla

GUUE

2016/S.187-335732 e sulla GURI n. 115 del 5.10.2016, del relativo disciplinare di gara e del capitolato speciale;

b) di tutti gli atti ad essi preordinati e, quindi anche: bl) di quelli, ignoti numero e data, attraverso i quali l'ASL Napoli 2 Nord ha deliberato di procedere all'indizione della gara impugnata sub a) ed ha delegato il Provveditorato per la relativa indizione, nonché b2 - b3) le delibere dell'A.S.L. Napoli 2 Nord nn. 199 del 25.02.2016 e 18 del 1.08.2016, richiamate nel disciplinare di gara;

e, con motivi aggiunti depositati il 25.01.2017:

a) del provvedimento in data 13.12.2016, con il quale il M.I.T. — Provveditorato Interregionale per le OO.PP., ha ammesso l'A.T.I. Vivisol Home Care Service S.r.l. ( rectius Vivisol Napoli S.r.l.) - Icaro Consorzio Cooperative Sociali - Consorzio Italia Coop. Sociale a partecipare alla gara avente ad oggetto "Procedura aperta per mezzo di offerte segrete per l'affidamento di cure domiciliari di I, II e III livello, prestazioni di cura delle lesioni cutanee, nutrizione artificiale domiciliare a favore degli utenti dell'ASL, Napoli 2 Nord per un servizio triennale — NUTS ITF33 CIG 5800893272", indetta con bando pubblicato sulla

GUUE

2016/S 187-335732 e sulla G.U.R.I. n. 115 del 5.10.2016;

e, con motivi aggiunti depositati il 21.03.2017:

a) dei provvedimenti depositati in data 4.02.2017 dalla Vivisol Napoli S.r.l. e, nella specie:

a1) del verbale n. 2 del 12.01.2015 dell'Ambito Territoriale C8 ex D.G.R.C. n. 320/2012 di accreditamento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento n. 4/2014, del Consorzio Italia;

a2) dell'attestato prot. n. 1260/C8 del 12.01.2015 a firma del Coordinatore dell'U.d.P. dott. Roberto Pirro dell'Ambito Territoriale C8 ex D.G.R.C. n. 320/2012 (Comune Capofila Santa Maria Capua Vetere), dell'accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento Regionale n. 4/2014 al Consorzio Italia, "...per la gestione del servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata con Servizi Sanitari" e "Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale";

a3) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche sociali nei comuni dell'Ambito Territoriale N. Al n. 143 dell'1.9.2015 di accreditamento del Consorzio di cooperative sociali Icaro "...per l'esercizio dei servizi territoriali e domiciliari, rientrante nella tipologia "servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale" area di intervento persone anziane e persone con disabilità di cui al Catalogo dei servizi sezione B del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014";

b) di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e/o consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ASL Napoli 2 Nord, del Provveditorato Interr. OO.PP. Regione Campania e Molise e della Vivisol Napoli S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Le società ricorrenti, centri accreditati con il S.S.R. per l’erogazione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitazione ex art. 26 della l. n. 833/1978 che svolgono assistenza domiciliare integrata presso l’ASL resistente, impugnano, con ricorso introduttivo, il bando della procedura aperta per l'affidamento, triennale, di cure domiciliari di I, II e III livello, prestazioni di cure delle lesioni cutanee e nutrizione artificiale domiciliare a favore dei relativi utenti, e, con motivi aggiunti, il provvedimento di ammissione alla medesima gara dell'A.T.I. Vivisol S.r.l. - Icaro Consorzio Cooperative Sociali — Consorzio Italia Coop. Sociale oltreché i rispettivi provvedimenti di accreditamento.

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione degli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione, degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 48 e 100 del d.lgs. n. 50/2016, della l.r. n. 11/2007, del d.P.C.M. 29.11.2001 n. 19854, del d.G.R.C. n. 41/2011 e del Regolamento n. 4/2014, in particolare degli art. 2 e 9, comma 4, e del catalogo dei requisiti specifici richiesti per l’erogazione dei servizi approvati con d.G.R. 23.04.2014 n.107, con conseguente l’illegittimità del bando di gara -in sé e nella parte in cui consente la partecipazione a soggetti non accreditati con il S.S.N.-, nonché dell’ammissione dell’A.T.I. controinteressata;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’esecuzione del servizio e sviamento.

III. Si sono costituite l’Azienda sanitaria, il M.I.T. – Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente, quali amministrazione procedente e stazione appaltante, e l’A.T.I. controinteressata, tutti eccependo l’inammissibilità e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Hanno, invece, interposto intervento ad adiuvandum Centri accreditati con il S.S.R..

IV. All’udienza pubblica del 4.07.2017, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum proposto da quei Centri accreditati che già risultano essere parte ricorrente nell’ambito del gravame introdotto con primi e secondi motivi aggiunti, laddove detta parte agisce non solo in proprio ma anche in qualità di mandante della costituenda A.T.I. in cui gli stessi sono destinati a rientrare.

Nell’ipotesi della dedotta contestualità, infatti, la parte interveniente non fa valere un interesse dipendente da quello azionato dalle parti ricorrenti, ma un interesse autonomo per il quale ha già proposto impugnativa;
nel processo amministrativo l’unica forma di intervento ammesso è, invero, quella di tipo adesivo – dipendente, ad adiuvandum o ad opponendum .

VI. Ciò posto, si prescinde dalle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso come integrato dai motivi aggiunti, attesa la sua infondatezza.

A) ACCREDITAMENTO E PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

VI.

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