TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-09-20, n. 201602209

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-09-20, n. 201602209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602209
Data del deposito : 20 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2016

N. 02209/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01020/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B (C.F. BSCFNC68E01A089I), con domicilio eletto presso Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo, 89/A;

contro

Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Sicilia Uff. Personale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
Ministero della Difesa Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale di Agrigento non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. 7247/54 del 15 marzo 2012, notificata giorno 22, di trasferimento del ricorrente da Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Agrigento ad addetto alla I sezione del Nucleo Informativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Agirgento;

della nota n. 108/3-2010 del 23 marzo 2011, recante la proposta di trasferimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2016 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15-17 maggio 2012 e ritualmente depositato -OMISSIS- ha impugnato il trasferimento “per servizio” da Comandante del Nucleo Comando di Agrigento ad Addetto alla I sezione del Nucleo informativo del Reparto operativo del Comando provinciale.

In fatto premette di reggere dal 1999 il Comando del Nucleo Comando di Agrigento e di essere stato valutato sempre, dal 1995 in poi, eccellente ed oltre.

Formulava articolate doglianze avverso il provvedimento di trasferimento e demansionamento, incentrate essenzialmente sulla carenza di motivazione e sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento. Svolgeva inoltre domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non.

Si costituiva il Ministero della Difesa, producendo documentazione.

In vista della trattazione del merito della controversia, le parti depositavano memorie difensive e all’udienza pubblica del 22 luglio 2016 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

In via preliminare, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l’istanza di errore scusabile e rimessione in termini formulata dal difensore del ricorrente, in relazione al deposito della memoria conclusiva tardivamente effettuato giorno 2 luglio 2016. Il termine scadeva giorno 1 luglio, ma a causa del rinvio dell’entrata in vigore del PAT, prevista appunto per giorno 1 luglio, disposto con provvedimento legislativo adottato nella sera del 30 giugno 2016, la parte non ha potuto provvedere a rispettare il termine di legge. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 37 c.p.a..

Ciò chiarito, ai fini della delibazione della domanda di annullamento, il Collegio ritiene di poter prescindere da tutte le vicende successive all’atto impugnato, variamente documentate dalle parti, concernenti ulteriori proposte o istanze di trasferimento del ricorrente ad altra sede, e di dovere incentrare il proprio controllo di legittimità sul provvedimento di trasferimento per servizio.

A tal fine è necessario evidenziare che esso è motivato per relationem alla proposta formulata dal Comandante provinciale con lettera del 23 marzo 2011, pure impugnata.

La proposta è stata formulata in ragione dell’accentuarsi nel corso degli ultimi mesi “degli episodi di incomprensione che hanno generato un’insanabile incompatibilità caratteriale” fra il ricorrente, “il personale effettivo al predetto Nucleo Comando e il Comandante della Compagnia”. Si asserisce inoltre che “il contrasto interpersonale e irreversibile ... sorto a causa di una peculiare componente caratteriale del Sottoufficiale, ha generato un tangibile disagio ambientale sfociato – non di rado – in incresciosi malumori, ansie e tensioni fra l’interessato e i soggetti su indicati”.

Nel provvedimento di trasferimento si dà atto poi del colloquio intercorso col Maresciallo in data 12 luglio 2011, ribadendo il deterioramento dei rapporti interpersonali tra l’interessato e il restante personale, compreso il Comandante. Si aggiunge inoltre che il Maresciallo “ha, comunque, manifestato soddisfazione per l’attuale incarico provvisorio presso il Nucleo Informativo di Agrigento”.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che sussista il vizio di illogicità, carenza di motivazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni ed eccesso di potere per sviamento.

Nella motivazione mancano, infatti, circostanze oggettive ed episodi concreti, idonei a chiarire esattamente le ragioni della determinazione assunta nei confronti del ricorrente e tali da far intendere con sufficiente chiarezza quali siano stati i motivi dell’incompatibilità e del clima di instabilità di cui genericamente si dice.

L’art. 238 DPR n. 90/2010, come modificato nel 2012, – articolo non espressamente menzionato nell’atto, ma richiamato nella proposta in maniera ambigua (“si propone il trasferimento [che non contrasta con l’art. 238…]) - limita le ipotesi di allontanamento del militare ai soli casi di “obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione”, e, a prescindere dalla annosa questione sulla consistenza dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti di trasferimento dei militari, mancano nell’atto impugnato riferimenti chiari a situazioni oggettive.

Non è dato intendere poi perché si parli di peculiare carattere del sottoufficiale, fino ad ascrivere ad esso la causa del disagio ambientale posto che, come si desume dalla documentazione caratteristica in atti, anche nel 2011 (anno nel quale solo per complessivi 59 gg. il ricorrente è stato impegnato al Nucleo Informazioni) egli è stato valutato “eccellente”, con il massimo della valutazione nelle qualità fisiche morali e di carattere (ad es: “informa il suo agire ai massimi valori etici militari” e ancora “di cristallina lealtà”) e anche nelle capacità relazionali è stato ritenuto “Socievole. Intrattiene adeguati rapporti interpersonali”.

Si tratta all’evidenza di determinazioni fortemente contraddittorie, che insieme alla genericità dei riferimenti fattuali posti a base dell’atto impugnato, portano a ritenere l’atto illegittimo, anche perché tale genericità supporta il dubbio, profilato in ricorso, che il trasferimento medesimo sia il risultato di un oggettivo sviamento nell’esercizio del potere, consistito nell’adozione di un provvedimento con finalità sostanzialmente disciplinari.

Né, infine, rileva in senso contrario la circostanza dedotta da controparte, in ordine al gradimento che il ricorrente avrebbe espresso nei confronti della nuova assegnazione come sopra disposta. Premesso che i colloqui intercorsi non sono integralmente noti, ciò che emerge dalla determina impugnata non è un assenso alla nuova destinazione, ma – e questo risulta in linea con quanto riportato nella documentazione caratteristica – un buon esito del periodo di aggregazione presso il Nucleo informativo, il che non rende legittimo il trasferimento come mero addetto.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa non può, invece, essere accolta, quantomeno per totale carenza di prova in ordine ai danni sofferti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi