TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-07, n. 202402402
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Pubblicato il 07/02/2024
N. 02402/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3600 del 2022, proposto da:
Urban Vision Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, G C, C M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D R e T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta Capitolina n. 7 del giorno 11 gennaio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 al 27 gennaio 2022 e comunicata alla ricorrente con nota municipale prot. QH20220002890 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2022 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale”, nella parte in cui la Giunta Capitolina ha approvato la “rimodulazione dei diritti di istruttoria per istanze riferite ad impianti pubblicitari” per l’anno 2022, applicando la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021 già introdotta con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del giorno 1 febbraio 2021;
- in quanto occorra, della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del giorno 1 febbraio 2021, come modificata dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 7 aprile 2021, n. 25, recante aggiornamento della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale e altri servizi pubblici per l’esercizio 2021, nella parte in cui, nell’ambito “Affissioni e Pubblicità”, introduce “nuove tariffe per diritti di istruttoria per istanze riferite ad autorizzazioni impianti a Led e/o tecnologicamente avanzati”, già impugnata con ricorso Tar Lazio RG n. 4290/2021;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente dei seguenti atti (allo stato non noti e richiamati nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2022): (i) della nota della Ragioneria Generale prot. RE/109514 del 17 novembre 2021;(ii) della nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico ed Attività Produttive prot. n. QH/81411 del 16 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec a Roma Capitale in data 21.3.2022 e depositato il 1.4.2022, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della deliberazione di Giunta Capitolina n. 7 del giorno 11 gennaio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 al 27 gennaio 2022 e comunicata alla ricorrente con nota municipale prot. QH20220002890 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2022 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale”, nella parte in cui la Giunta Capitolina ha approvato la “rimodulazione dei diritti di istruttoria per istanze riferite ad impianti pubblicitari” per l’anno 2022, applicando la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021 già introdotta con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del giorno 1 febbraio 2021;
- in quanto occorra, della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del giorno 1 febbraio 2021, come modificata dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 7 aprile 2021, n. 25, recante aggiornamento della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale e altri servizi pubblici per l’esercizio 2021, nella parte in cui, nell’ambito “Affissioni e Pubblicità”, introduce “nuove tariffe per diritti di istruttoria per istanze riferite ad autorizzazioni impianti a Led e/o tecnologicamente avanzati”, già impugnata con ricorso Tar Lazio RG n. 4290/2021;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente dei seguenti atti (allo stato non noti e richiamati nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2022): (i) della nota della Ragioneria Generale prot. RE/109514 del 17 novembre 2021;(ii) della nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico ed Attività Produttive prot. n. QH/81411 del 16 dicembre 2021.
2. Con la presente iniziativa processuale la ricorrente avversa la determinazione con la quale l’Amministrazione resistente, inter alias, ha rimodulato gli importi per diritti di istruttoria relativamente alle istanze dei privati per l’apposizione di impianti pubblicitari.
La vicenda de qua torna dopo nuovamente all’attenzione di questo Tribunale, dopo che, in accoglimento di analogo ricorso proposto dalla medesima ricorrente, con sentenza n.3863/2022 (non impugnata e allo stato passata in giudicato), pubblicata il 4.4.2022, il Collegio ha annullato in parte qua le deliberazioni dell’Assemblea capitolina che, per l’anno 2021, avevano introdotto nuove tariffe per diritti di istruttoria.
In tale circostanza, il Tribunale ha stigmatizzato le delibere in questione, rilevando in argomento, in estrema sintesi:
- la violazione del principio della riserva di legge, nella misura in cui nessuna disposizione di legge, ivi incluso il 816 dell’art. 1 della legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha istituito il c.d. “canone unico patrimoniale” in materia di occupazione di suolo pubblico e di diffusione di messaggi pubblicitari, prevede l’autonoma istituzione di diritti di istruttoria in subiecta materia;
- violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza, per avere previsto un sistema tariffario che prevede tariffe assai aumentate rispetto al passato, con (in aggiunta) la corresponsione di un importo di € 100,00 per ogni metro quadro di estensione aggiuntiva, con un aumento esponenziale dei diritti richiesti.
3. Per quanto concerne la delibera relativa all’annualità 2022, oggetto della presente impugnazione, la parte ricorrente, pur osservando che tale delibera ha fortemente ridotto le tariffe per diritti di istruttoria con riguardo agli impianti superiori a 6 mq (rideterminato in euro 5,00 e 10,00, rispettivamente per gli impianti tradizionali e per quelli tecnologicamente avanzati, a fronte dei 50,00 e 100,00 della manovra per il 2021), ripropone le medesime censure già esaminate da questo Tribunale nel precedente: violazione dei principio di legalità (assenza di base normativa) e ragionevolezza, posto che, nonostante la sensibile riduzione rispetto al 2021, le tariffe continuano ad essere costruite, in applicazione analogica con il canone patrimoniale, e in sostanziale duplicazione con quest’ultimo, sulla base del criterio dell’estensione dimensionale dell’impianto, anziché sulla tipologia (e complessità) dell’istruttoria condotta dai pubblici uffici.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 5.4.2022, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive successivamente versate in atti.
Fra l’altro, la difesa di Roma Capitale evidenziava come, in merito al canone unico patrimoniale, il Consiglio di Stato, con sentenza n.8846/2023, ha riformato la sentenza di questo Tribunale n.3248/2022 che, in accoglimento di ricorso proposto da altro operatore di settore, aveva annullato gli atti (deliberativi e applicativi) afferenti all’istituzione del canone unico patrimoniale, di cui all’art.1, l.n.160/2019.
5. All’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento e può essere definito con senza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, alla luce del precedente conforme sopra citato (sentenza Tar Lazio, sez. II, n.3863/2022), relativo all’annualità 2021, da cui non v’è ragione per discostarsi con riguardo alla previsione per l’anno 2022.
In particolare, appare assorbente la constatazione, già stigmatizzata nella precedente occasione, del difetto di adeguata copertura normativa dei diritti di segreteria, per le argomentazioni cui è possibile, in toto, fare rinvio, anche in ragione dell’esaustiva trattazione in tale sede, posto che, con riguardo all’annualità 2022, è mutata solo l’entità del contributo.
Per completezza, inoltre, va evidenziato che non appare rilevante la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella sentenza n.886472023, che aveva ad oggetto le tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale, e non la possibilità, nel contesto della cornice legislativa di riferimento, di applicazione (cumulativa) dei diritti di istruttoria.
8. Per quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto, si annulla in parte qua la deliberazione di Giunta Capitolina n. 7 del giorno 11 gennaio 2022.
Nondimeno, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della novità delle questioni esaminate, congiuntamente al fatto che la delibera impugnata (11.1.2022) è antecedente alla pubblicazione (4.4.2022) della sentenza di questo Tribunale n.3863/2022.