TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-11-21, n. 202306418
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 06418/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Energia Emissioni Zero S.r.l, Energia Emissioni Zero 4 S.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato B C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F Lomonco 3;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n.81;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale – Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O.D. 04 “Energia e Carburanti”, prot. 2017.0085345 del 7.02.2017, inviata a mezzo pec alla ricorrente in data 13.02.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, richiamato o meno nel provvedimento in questa sede impugnato, tra cui, in particolare:
- il Decreto Dirigenziale n. 442 del 5.12.2016, avente ad oggetto “DGR del 4/10/2016 – individuazione dei Comuni “Saturi”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 Legge Regionale 5 aprile 2016, n.6”, pubblicata sul BURC n. 77 del 21 novembre 2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16.4.2018:
per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 159 del 22.12.2017, notificato a mezzo pec in data 14.02.2018, avente ad oggetto: “ Art. 12 del d. lgs. n. 387/2003. D.G.R. 48/2014. Diniego dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV), località Salaco ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, richiamato o meno nel provvedimento in questa sede impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che:
a) con ricorso principale, la ricorrente ha impugnato: 1) il provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale – Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O.D. 04 “ Energia e Carburanti ”, prot. 2017.0085345 del 7.02.2017;2) il Decreto Dirigenziale n. 442 del 5.12.2016, avente ad oggetto “DGR del 4/10/2016 – individuazione dei Comuni “Saturi”;3) la Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto: “ Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 Legge Regionale 5 aprile 2016, n.6”, pubblicata sul BURC n. 77 del 21 novembre 2016 ”;
b) con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.4.2018 la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 22.12.2017, notificato a mezzo pec in data 14.02.2018, avente ad oggetto: “ Art. 12 del d. lgs. n. 387/2003. D.G.R. 48/2014. Diniego dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 24 MW da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV), località Salaco ”;
- rilevato che con sentenze nn. 7144-7145-7147/2018, passate in giudicato, questo TAR ha annullato la D.G.R. n. 533 del 4 ottobre 2016 – parimenti impugnata in questa sede – sulla cui base sono stati emessi il provvedimento della GR Campania prot. 2017.0085345 del 7.02.2017, nonché il Decreto Dirigenziale prot. n. 442 del 5.12.2016;
- ritenuto che – in conformità della relativa richiesta di parte ricorrente – tale situazione determini la cessazione della materia del contendere, relativamente all’impugnazione proposta con ricorso originario avverso gli atti suindicati, avendo la ricorrente, in relazione ad essi, già ottenuto il bene della vita azionato con la proposizione dell’odierno giudizio;
- ritenuta la fondatezza dei motivi aggiunti depositati il 16.4.2018. Sul punto, reputa il Collegio di aderire all’orientamento fatto proprio da questo TAR con la pronuncia n. 376/19 (resa in relazione ad una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, essendo stati impugnati i medesimi atti a contenuto generale impugnati nell’odierno giudizio), in cui si è condivisibilmente affermato che: “ la motivazione del diniego è costituita dal fatto che il Comune ... rientra tra quelli dichiarati "saturi" in forza della d.G.R. n. 533/2016 e in forza del D. Dirig. n. 442 del 5 dicembre 2016. Tuttavia, come si è osservato ... le disposizioni della D.G.R. n. 533/2016 che prevedevano i criteri di individuazione delle aree sature sono già state annullate da questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018) ... Pertanto, il decreto di diniego ... va annullato, con conseguente annullamento anche della nota dirigenziale prot. (...) ” (Tar Campania, Napoli, sent. n. 376/19);
- ritenuto che le conclusioni or ora espresse non risultano smentite dalle eccezioni articolate dall’Amministrazione resistente con memoria depositata in data 13.10.2023. Invero, in disparte anche il denunciato profilo di inammissibilità dedotto dalla ricorrente, per tardività delle relative censure, le stesse sono, nel merito, infondate, atteso che:
a) l’eccezione di carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti gravati, per mancata attivazione della procedura di VIA, oblitera il rilievo – di carattere assorbente – che la normativa invocata a tal fine dall’Amministrazione (art. 27- bis d. lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 16, co. 1 d. lgs. 104/2017, e in vigore dal 21.7.2017) è inapplicabile, ratione temporis , alla fattispecie in esame, trattandosi di regolamentazione sopravvenuta non solo alla presentazione dell’istanza autorizzatoria (risalente al 17 febbraio 2006), ma anche all’adozione dei provvedimenti impugnati, e alla notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio;
b) l’eccezione di carenza di interesse per la mancata partecipazione delle ricorrenti all’Avviso Pubblico del 2021 oblitera il rilievo secondo cui la normativa richiamata dall’Amministrazione (art. 13 L.R. n. 5/21) è parimenti inapplicabile, ratione temporis , alla fattispecie in esame, riguardando unicamente i procedimenti autorizzativi non ancora perfezionatisi al 29.6.2021, nel mentre quello in esame si era già perfezionato con l’impugnato provvedimento di rigetto n. 158/17;
- ritenuto pertanto, conclusivamente, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione agli atti impugnati con ricorso originario, e di accogliere il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
- ritenuto che la natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;