TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800308
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2018
N. 00308/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Trav. via Crispi 70/A;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, -OMISSIS-, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124.
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ruta in Campobasso, corso V. Emanuele n.23;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Capo del -OMISSIS- n. 81268 del 31.10.2016, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui assegna il ricorrente al -OMISSIS-; del Decreto del Capo del -OMISSIS- n. 81275 pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui non include il ricorrente -OMISSIS- nel contingente dei Dirigenti assegnati -OMISSIS-; della Relazione illustrativa dell'attività istruttoria volta all'individuazione del personale del ruolo dei dirigenti del -OMISSIS- da assegnare al -OMISSIS-in ordine all'applicazione dell'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, acquisita in sede di accesso agli atti, priva di sottoscrizione e di data, nonché di tutta la documentazione ad essa presupposta e preordinata, se ed in quanto esistente, di estremi sconosciuti; tutti nella parte in cui includono l'Ing. -OMISSIS- nel novero dei dirigenti sottoposti a verifica dei requisiti per l'assegnazione al -OMISSIS-, anziché assegnarlo in via diretta -OMISSIS-; del verbale di valutazione dell'Ing. -OMISSIS- del 27.10.2016, privo di sottoscrizione, avente ad oggetto "criteri per il transito del personale -OMISSIS- nel -OMISSIS-in applicazione dell'art. 12, comma 2, lett. b) numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”; dei verbali inerenti la valutazione degli altri colleghi dirigenti che non sono stati assegnati al -OMISSIS- ma -OMISSIS-; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il Decreto del Capo del -OMISSIS- n. 81253 del 31.10.2016, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui dispone l'aumento da n. 8 a n. 9 del numero dei dirigenti del disciolto -OMISSIS- assegnato ai -OMISSIS-; di tutti gli ulteriori eventuali atti preordinati, consequenziale e/o comunque connessi, anche non conosciuti; con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali atti non noti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.2.2017:
del decreto del Ministero dell’Interno prot. 003198 del 28.12.2016 di inquadramento del ricorrente nei ruoli -OMISSIS- del -OMISSIS-del personale proveniente dal -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27.2.2017:
del Decreto del Ministero della Difesa MDGMIL REG2016 0732479 del 20.12.2016 di inquadramento nel ruolo -OMISSIS- iniziale degli ufficiali -OMISSIS- con il grado di -OMISSIS- dei Primi dirigenti provenienti dal ruolo dei dirigenti del -OMISSIS- nella parte in cui non è contemplato il nome del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 14.4.2017:
del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno prot. n. 1413 del 4.4.17 notificato in data 6.4.17 con il quale il ricorrente è stato assegnato temporaneamente alla direzione regionale per la -OMISSIS-dei -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.10.2017:
del decreto del Ministero dell’Interno prot. 003310 del 21.7.2017 di definitivo inquadramento nei ruoli -OMISSIS- del -OMISSIS-del personale proveniente dal -OMISSIS- nella parte in cui ricomprende il nominativo del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26 gennaio 2018:
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/e o inefficacia, previa sospensione cautelare, del Decreto del Comandante del Comando Unità Tutela -OMISSIS-, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.T.F.A.A.) prot. n. 44/30-6 del 28.11.2017, emesso in ottemperanza alle ordinanze n. 6 dell'11.1.2017 e n. 363 dell'11.10.2017 del TAR Molise, nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota di trasmissione prot. n. 40/30-7 di pari data. Con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non noti. Nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nell'-OMISSIS-. E per la corretta ed integrale esecuzione anche previa nomina di commissario ad acta dell'ordinanza TAR Molise n. 6/2017 e 363/2017
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del-OMISSIS--OMISSIS-.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. -OMISSIS- Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato il ricorrente, già -OMISSIS-del -OMISSIS- di Campobasso, ha impugnato il decreto del capo del -OMISSIS- numero 81268 del 31 ottobre 2016, unitamente agli atti presupposti, nella parte in cui ha assegnato l’esponente al -OMISSIS- anziché all’-OMISSIS- nell’ambito della procedimento di riorganizzazione del Corpo e del suo assorbimento in altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 2015, in pretesa violazione dei criteri di assegnazione del personale fissati dalla legge di riordino.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il -OMISSIS-, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso contestando nel merito i motivi di censura ex adverso articolati e concludendo per la loro reiezione nel merito.
Ha spiegato intervento in giudizio ad opponendum -OMISSIS--OMISSIS- già appartenente al disciolto -OMISSIS-e transitata nei ruoli -OMISSIS-.
Con ordinanza numero 6 del 12.1.2017 il Tar Molise ha accolto l’istanza cautelare osservando in particolare che i motivi di ricorso devono, prima facie , ritenersi attendibili “ in quanto l’assegnazione del ricorrente al -OMISSIS- è giustificata dal suo titolo di studio (laurea in ingegneria), mentre - a tenore dell’articolo 12, comma 2 lett. a n. 1 del D. Lgs. n. 177/2016 - la mobilità avrebbe dovuto tenere conto delle funzioni realmente e concretamente svolte dal dipendente pubblico (il quale, nel caso di specie, ha svolto funzioni di agente contabile, ufficiale di p.g., vice--OMISSIS--OMISSIS-) ”.
Il Consiglio di Stato con ordinanza numero 1525 del 2017 ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione avverso l’ordinanza del Tar riconoscendo anche la competenza territoriale del TAR Molise a decidere la controversia.
Con atti di motivi aggiunti successivamente notificati il 21.2.2017, il 27.2.2017 e il 18.4.2017 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di inquadramento adottati dal -OMISSIS- e dall’-OMISSIS- nonché il provvedimento di assegnazione temporanea alla direzione regionale per la -OMISSIS-dei -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 82 del 11 maggio 2017 il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo il trasferimento temporaneo del ricorrente alla sede di Napoli.
Alla udienza pubblica del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il TAR con ordinanza n. 363 del 16.10.2017 ha ritenuto opportuno sentire le parti in contraddittorio sul profilo della rilevanza e non manifesta infondatezza, in relazione alla materia del contendere, della questione di costituzionalità sollevata dal T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara con ordinanza 16 agosto 2017 n. 235 in riferimento alle norme della legge c.d. Madia relative alla soppressione del -OMISSIS- ed al conseguente assorbimento del