TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-11-11, n. 201901482

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-11-11, n. 201901482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901482
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2019

N. 01482/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00817/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2014, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E T e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E T in Bari alla via Marchese di Montrone n. 60 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per il risarcimento dei danni

subiti per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa posta in essere dal Ministero della Difesa, come acclarata dalla sentenza della Corte dei conti di Bari n. -OMISSIS-, che ha riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dal congedo, in relazione all’infermità “-OMISSIS-” ascrivibili alla VIII categoria di cui alla tabella A), la pensione privilegiata tabellare, in luogo dell’indennità una tantum concessa con il decreto ministeriale n. 159 dell’11.3.1977 (ferma restando la prescrizione dei ratei anteriori al 16.11.2001) e che ha riconosciuto, altresì, il diritto a conseguire per l’infermità “-OMISSIS-”, come interdipendente dalla -OMISSIS-, già ascritta a causa di servizio, a decorrere dall’1.2.1999, una indennità una tantum pari a cinque annualità di pensione di VIII categoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 ottobre 2019 il dott. L I e udita l’avv. L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso depositato in data 24 giugno 2014, il sig. -OMISSIS- ricorreva contro il Ministero della difesa, per ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti nel corso del servizio di leva svolto dall’incorporamento, avvenuto il 23 settembre 1972, e il collocamento in congedo, avvenuto in via anticipata, dopo circa sei mesi di servizio, ossia in data 19 marzo 1973, a causa delle contratte infermità derivanti dalla sofferta “-OMISSIS-”.

2.- In particolare, l’azione risarcitoria per l’illegittima attività dell’Amministrazione della difesa e per l’illegittimo provvedimento di congedo è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, -OMISSIS-, che ha riconosciuto al ricorrente, militare di leva in congedo, il diritto a conseguire, per l’infermità “-OMISSIS-”, ascrivibili alla VIII categoria, tabella A, la pensione privilegiata, in luogo della già concessa indennità una tantum, e, inoltre, per l’infermità di “-OMISSIS-”, interdipendente dalla contratta -OMISSIS- (riconosciuta dipendente da causa di servizio dal 1° febbraio 1999), un’indennità una tantum pari a cinque annualità di pensione di VIII categoria. Il ricorso è stato rigettato per le altre richieste.

3.- Ergo , conseguite le indennità di legge, che hanno una consistenza risarcitoria, risolvendosi la concessione della pensione privilegiata e dell’indennità una tantum , conseguenti alla contrazione di un’infermità nell’espletamento del servizio militare di leva, in emolumenti che hanno recte la funzione di compensare, tramite una specifica prestazione economica posta a carico dello Stato o degli istituti predisposti o integrati dalla Stato (art. 38 Cost.), la menomazione conseguita.

La giurisprudenza prevalente, che si è pronunciata, a vari fini, circa la qualificazione della pensione privilegiata tabellare per menomazioni riportate, a causa del servizio militare di leva obbligatorio, ha sempre riconosciuto la sua consistenza risarcitoria.

Invero, il calcolo della pensione privilegiata (artt. 64 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), qualora spettante al militare di leva, viene propriamente definita “privilegiata tabellare” (e non semplicemente “privilegiata ordinaria”) ed è rapportata alle tabelle per il calcolo delle pensioni di guerra di indiscussa funzione risarcitoria (d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834;
art. 1 legge 2 maggio 1984 n. 111) e spetta al militare di leva, che sia divenuto inidoneo al servizio, per infermità derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla responsabilità dell’amministrazione (Cass., sez. lav., 15 settembre 2017 n. 21511;
Cass., sez. III civ., 16 febbraio 1991 n. 1637).

Tanto è avvenuto in ordine alla cumulabilità con altre indennità previdenziali (Cass., sez. lav., -OMISSIS-), ai fini fiscali (Cass., sez. trib., 30 dicembre -OMISSIS-;
Cass., sez. trib., -OMISSIS-;
Corte dei conti, sez. reg. giurisd. Lombardia, -OMISSIS-), ai fini dello stesso riconoscimento da parte della giurisprudenza della Corte dei conti (ex multis, cfr. Corte dei conti, sez. reg. giurisd. Puglia, -OMISSIS-).

La giurisprudenza (Cass., sez. III, 13 maggio 2004 n. 9094), inoltre, indipendente dalla qualificazione giuridica in senso risarcitorio o meno delle prestazioni riconosciute, fa sempre applicazione puntuale del principio della compensatio lucro cum damno , onde evitare sovracompensazioni del danno patito, mediante il ricorso a plurimi riconoscimenti di tutela sia di tipo privato-assicurativo (Cass., sez. un. civ., 22 maggio 2018 n. 12565), sia a matrice pubblico-previdenziale (Cass., sez. un. civ., 22 maggio 2018 n. 12566 e n. 12567).

Segnatamente, il principio seguito è quello di impedire che un unico fatto generatore di danno possa determinare un arricchimento ingiustificato del soggetto percettore (Cons. St., Ad. plen., 23 febbraio 2018 n. 1), il quale va sì indennizzato e/o risarcito per il pregiudizio subito, se del caso, anche attraverso l’intervento compensatore di appositi Istituti previdenziali e assistenziali, predisposti o integrati dallo Stato (art. 38 Cost.), con oneri che comunque restano a carico della collettività, ma tutto ciò giammai può finir per determinare locupletazioni o utili aggiuntivi.

La soluzione individuata è stata indi quella di circoscrivere al c.d. “danno differenziale”, sia di natura patrimoniale sia biologica, specificamente dimostrato dal danneggiato, lo spazio possibile per l’ulteriore risarcimento, ogni qual volta intervenga una misura pubblica, di tipo comunque assicurativo-sociale (art. 1886 codice civile), anche a parziale compensazione del danno patito, con la necessità della prova rigorosa del quantum di danno effettivamente residui, dopo la corresponsione delle prestazioni indennitarie.

4.- Tuttavia, nel presente ricorso, il ricorrente ha agito in giudizio, al fine di vedersi riconosciuto un ulteriore risarcimento a titolo di danno biologico , ascrivibile alla circostanza per la quale sarebbe stato leso dalla pronuncia dei pareri degli organi sanitari dell’Amministrazione della difesa e dagli atti adottati da quest’ultima, circa il suo stato di salute, ritenendolo guarito e ritenuto idoneo, omettendo – ancora a suo dire – di rilevare l’effettiva gravità della patologia contratta.

5.- O, ritiene il Collegio che l’azione risarcitoria introdotta non sia fondata per una pluralità di ragioni, come di seguito esaminate.

5.1.- In limine , va verificato se la richiesta del danno biologico ulteriore e “differenziale”, rispetto alle prestazioni erogate dallo Stato, abbia ex se un fondamento e soprattutto se sia provato o quantomeno siano stati allegati sufficienti elementi per la sua prova e quantificazione.

Tanto in quanto, la giurisprudenza (Cass., sez. un. civ., 16 settembre 1995 n. 9779;
Cass., sez. III civ., 4 gennaio 2002 n. 64;
Cass., sez. III civ., 13 maggio 2004 n. 9094), che ha affrontato funditus la questione della riconoscibilità di un danno biologico differenziale, ulteriore rispetto alle prestazioni previdenziali-assistenziali comunque elargite a carico della finanza pubblica, ha stabilito che occorra una specifica prova, che incombe sul ricorrente, circa l’ an e il quantum della domanda risarcitoria e tanto più deve valere, quando le prestazioni hanno una acclarata natura risarcitoria, come quelle riconducibili alla pensione privilegiata tabellare e all’indennità una tantum corrisposte al militare di leva.

Segnatamente, è dalla comparazione (Cass., sez. III civ., 13 maggio 2004 n. 9094) fra le somme corrisposte a titolo di pensione privilegiata tabellare, rese omogenee attraverso la capitalizzazione, e l’entità del risarcimento computato secondo i criteri civilistici, che è possibile apprezzare se esistano differenze, tali da legittimare il riconoscimento di un danno biologico “differenziale”.

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza riflettono un’impostazione che ha validità sul piano generale ogni qual volta si ponga la questione di riconoscere un danno biologico ulteriore e diverso, quanto a poste dedotte (Cass., sez. lav., 8 aprile 2019 n. 9744), rispetto a quello che ha trovato ristoro, mediante il riconoscimento di indennità o di prestazioni di qualsivoglia consistenza a carico dello Stato o di Istituti pubblici predisposti o integrati dallo Stato.

Nel caso di specie, agli atti del ricorso, non v’è alcun elemento o fattore che possa far apprezzare la sussistenza di un danno differenziale, non essendo stati specificati i singoli profili di danno non coperti dal ristoro risarcitorio pubblico (Cass., sez. lav., 2 aprile 2019 n. 9112).

D’altro canto, le infermità, per le quali si inferisce l’esistenza di un danno biologico da risarcirsi in via ulteriore, sono – come riepilogato in epigrafe – “-OMISSIS-” (ossia -OMISSIS-) ritenute valide per la pensione privilegiata e poi una “-OMISSIS-” (ossia la -OMISSIS-), che peraltro ha originato la concessione dell’indennità una tantum e non già un’altra quota di pensione privilegiata.

Ex se non è possibile apprezzare dalla semplice indicazione di simili infermità se esista e quale sia l’ulteriore risarcimento del danno biologico, né è possibile inferire le stesse ad omissioni, peraltro non specificate, degli organi medico-sanitari del Ministero della difesa, che all’epoca, nella funzione medico-legale che gli è propria, disposero parere favorevole al collocamento in congedo anticipato, esaurendo quanto di propria competenza.

Peraltro, le predette infermità si sono manifestate successivamente nel tempo.

5.2.- Inoltre, il Collegio ritiene, passando alla disamina degli elementi dell’azione risarcitoria, che nella fattispecie dedotta, non siano comunque evincibili: a) alcun fatto doloso o colposo;
b) un nesso di causalità adeguato;
c) il danno ingiusto.

5.2.1.- Non sussiste il fatto colposo della P.A., poiché l’Amministrazione militare ha rilevato la grave patologia in questione e ha posto il militare di leva in congedo, in via anticipata, dopo solo sei mesi, rispetto alla durata normale della ferma obbligatoria. Ciò in una situazione in cui le patologie contratte dal ricorrente consistono in conseguenziali infermità ulteriori derivanti dalla “-OMISSIS-”, che si possono manifestare o meno, a seconda dei pazienti e dei casi, anche molto tempo dopo la normale guarigione clinica.

Peraltro, simili patologie virulente sono variamente apprezzabili sotto il profilo tecnico medico-legale e determinano nel tempo diverse diagnosi e prognosi. Nessun altro onere era dunque ascrivibile all’Amministrazione della difesa, che una volta appurato lo stato di malattia e di infermità ha disposto la cessazione dal servizio di leva, in via anticipata, collocando il militare in congedo, con la formula di prassi e tenendo anche conto, che la “-OMISSIS-” può o meno dare conseguenze ulteriori, più o meno invalidanti, secondo un’assai multiforme casistica scientificamente non prevedibile, né preventivabile.

Indi, una volta cessato dal servizio militare attivo, allo stesso ricorrente incombeva l’onere di provvedere alle proprie migliori cure e approfondimenti del caso, tramite il S.S.N.

5.2.2.- Non sussiste inoltre il nesso di causalità adeguata, poiché l’Amministrazione della difesa ha fatto tutto quanto doveva in consimili fattispecie, rispetto ai compiti d’istituto, ossia una volta accertata la patologia e giudicata quindi impossibile la prosecuzione del servizio di leva, ha collocato il militare in congedo. Posto il militare in congedo, competeva ad altri e all’iniziativa dello stesso provvedere alle migliori cure possibili.

5.2.3.- Non sussiste infine il danno ingiusto lamentato, ossia un danno biologico differenziale, poiché – come già rammentato in limine – il danno occorso al militare è stato compensato, mediante le prestazioni risarcitorie in godimento, null’altro essendo stato dimostrato che spetti.

Per altro verso, va pur detto che, mediante il ricorso alla giurisdizione contabile, il sig. -OMISSIS- ha ottenuto la riforma, peraltro parziale, degli atti che ha impugnato e quindi ha potuto percepire quanto gli spettava, con il riconoscimento degli interessi maturati nelle more.

6.- In conclusione, il ricorso per la domanda risarcitoria introdotta va respinto, siccome infondata, non sussistendo alcuna illegittimità dell’azione amministrativa ravvisabile a carico della P.A., fonte di danno biologico, né lo stesso è stato dimostrato sussistente nella misura del danno differenziale ulteriore rispetto alle prestazioni pubbliche risarcitorie già in godimento. Le spese vanno comunque compensate, stante la particolarità della fattispecie e complessità delle questioni poste.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi