TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-05-14, n. 201300736
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N. 00736/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2011, proposto dalla Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. L G, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 5;
contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto in Bari, via Sparano da Bari, 149;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. I F, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33;
per l'annullamento
- del decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 457 del 22.10.2010, spedito con nota prot. 5141 del 25.10.2010, asseverata al protocollo generale dell’Autorità di Bacino il 5.11.2010, nella parte in cui, con riferimento alla posizione del Segretario generale dell’Autorità di Bacino, Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, stabilisce che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità di Bacino della Puglia, che provvederà ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”;
- nella misura in cui abbia contenuto provvedimentale, della nota a firma del Rettore del Politecnico di Bari del 2.11.2010 prot. 5299, asseverata al protocollo generale dell’Autorità di Bacino il giorno 11.11.2010;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti L G, G V e I F;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Autorità di Bacino per la Puglia impugna il decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 457 del 22 ottobre 2010, nella parte in cui, con riferimento alla posizione del Segretario generale dell’Autorità di Bacino, Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, stabilisce che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità di Bacino della Puglia, che provvederà ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”.
La detta Autorità denuncia (sub 1) la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione;annullabilità per incompetenza;eccesso e/o sviamento di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.
Ritiene in definitiva l'Autorità istante, invocando anche l'articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, che non esista la norma attributiva del potere di addebitare ad altra amministrazione le somme, come pretese.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere e/o sviamento per difetto di istruttoria, perché l'atto non sarebbe stato preceduto da alcun contraddittorio o confronto con l'Autorità di Bacino.
Lamenta infine (sub 3) che, in violazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2002, dell'articolo 70, comma 12º, del decreto legislativo n. 165/2001, dell'articolo 13 del d.p.r. n. 382/1980, degli articoli 13 e seguenti della legge n. 183/1989 e dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e incorrendo in eccesso di potere e/o sviamento per difetto d’istruttoria, il Politecnico avrebbe applicato l'articolo 70, comma 12º, del decreto legislativo n. 165/2001 ad un'ipotesi estranea alla fattispecie ivi contemplata, in quanto i professori universitari collocati obbligatoriamente in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. n. 382/1980, si trovano in una situazione particolare perché essi “conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica” (art. 13, sesto comma).
Di conseguenza, secondo la tesi attorea, il Politecnico non avrebbe tenuto conto del fatto che le indennità relative all'incarico di Segretario generale dell’Autorità di Bacino sono, in tale contesto, aggiuntive ed integrative rispetto a quanto spettante al medesimo quale professore universitario, poiché le funzioni svolte nell'interesse dell'Autorità coesistono con la retribuzione dovuta dall'Università per il mantenimento del rapporto di servizio e per il parziale mantenimento della funzione docente.
Si è costituito il Politecnico contestando le tesi attoree, cui ha invece aderito la Regione Puglia.
L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza della Sezione seconda 16 marzo 2011 n. 238 (“Considerato che il ricorso non appare fornito di fumus dovendosi ritenere che l’Amministrazione di appartenenza abbia diritto al rimborso (cfr. CDS n. 407/2010) da parte dell’amministrazione che abbia usufruito dell’attività dell’interessato”), confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, la quale ha “Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da profili evidenti di fumus boni juris alla luce della normativa in materia” (ordinanza 21 giugno 2011 n. 2659).
La questione è stata già affrontata in giurisprudenza. In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, con sentenza I febbraio 2010 n. 407, dalle cui conclusioni e argomentazioni non vi è motivo di discostarsi (poiché al contrario di quanto sostenuto dall’Autorità la fattispecie in esame non presenta alcuna particolarità rilevante che la differenzi dal caso su cui si é pronunciato il Consiglio di Stato), ha ricostruito il quadro normativo nei termini che seguono:
“L’art. 13 l. n. 253/1990 prevede che il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e 59 d.P..R. 10 gennaio 1957, n.