TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-12-14, n. 201102111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-12-14, n. 201102111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201102111
Data del deposito : 14 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00940/2007 REG.RIC.

N. 02111/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00940/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2007, proposto da:
Agri P. di Perrone Pietro e F.L V, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita' Vecchia, 3;

contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Regione Puglia - Bari;

per l'annullamento

della comunicazione AGEA dell'8 marzo 2007, prot. n.DPAU.2007.803, notificata alla ricorrente in data 26 marzo 2007 con lettera racc. a.r. n.11690470019-7, di ogni altro atto presupposto e successivo, anche in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, sebbene non conosciuti, in quanto lesivi, ivi compreso l'eventuale provvedimento di riesame emesso Regione Puglia in esito al procedimento concluso in data 20.11.2003, non conosciuto

nonchè della comunicazione AGEA, prot. n. AGEA.AGA.2007.32156, del 29.5.2007


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. C D e uditi per le parti i difensori Tolomeo Adriano, in sostituzione di Goffredo Maria, Pedone Giovanni.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’azienda ricorrente ha impugnato la nota DPAU.2007.803 dell’8 marzo 2007 con la quale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha comunicato che “ a seguito del riesame regionale concluso in data 20.11.2003, che ha variato gli elementi utilizzati per la determinazione del prelievo supplementare , è stato effettuato il ricalcolo del prelievo supplementare per le consegne della campagna 2002-2003.

Di conseguenza il prelievo supplementare imputato ammonta ad € 90.890, 35”.

L’agenzia ha inoltre precisato che “ la presente sostituisce ed annulla le precedenti comunicazioni relative al prelievo imputato per le consegne della campagna citata” .

Sono state dedotte le seguenti censure:

-il provvedimento contenuto nella nota Agea ed impugnato è illegittimo per violazione dell’ordine di un magistrato.

E’ infatti accaduto che, sebbene con esclusivo riguardo alla campagna di latte 2002/2003, il Tribunale di Taranto- sezione distaccata di Ginosa , con sentenza 167/2005 ha definitivamente annullato il prelievo supplementare imputato al sig. Perrone;
gli effetti di detta sentenza si estendono, peraltro, alla società semplice Agri P.;
trova poi applicazione la norma di cui all’art 2266 c.c.

-è stata violata la normativa comunitaria che stabilisce che lo Stato, prima di procedere alla imputazione e riscossione del prelievo supplementare, deve svolgere le operazioni di compensazione nazionale e comunicarne gli esiti agli interessati( art 7 del reg.CE 1392/2001;
art 1, comma 1 d.l.43/99 conv in legge 118/99;
art 7 legge 468/92)

- è stato violato l’art 5, comma 12 e 12 bis della legge 468/92 ;
invero, l’Agea ha imputato alla ricorrente il prelievo supplementare relativo alla campagna di produzione 2002-2003 non tenendo affatto conto delle dichiarazioni annuali inoltrate dal primo acquirente ;
omettendo le operazioni di compensazione nazionale , calcolando il prelievo supplementare sulla base di dati presuntivi e non su dati certi di produzione

-il procedimento di riesame regionale e quello di compensazione nazionale non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio nel rispetto delle garanzie partecipative prescritte dalla legge sul proc. Amm;

-il provv. è poi privo di sottoscrizione;

- non si è tenuto conto della epidemia cd della “Blue Tongue” in Puglia, che ha comportato una stasi nella movimentazione dei capi bovini e nella produzione di latte;

-il prelievo supplementare comunicato dall’Agea per la campagna di latte 2002-2003 è illegittimo perché si fonda su assegnazioni di QRI illegittimi che non hanno tenuto conto delle effettiva quantità prodotte ;

- il provvedimento, nella parte in cui individua il QRI su base statistica e induttiva finisce col disattendere la funzione solidaristica cui si ispira il sistema delle quote latte ;

-la pretesa dello Stato di assegnare e reiterare i QRI senza essere in possesso di dati certi sulla produzione e sulla commercializzazione di latte e di determinare i prelievi supplementari su detti QRI determina una violazione dell’art 41 cost

La stessa società ricorrente ha poi impugnato, con primi motivi aggiunti di ricorso la nota

AGEA

29 maggio 2007 – Regime quote latte-Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari deducendo , in particolare, la violazione delle norme civilistiche che disciplinano la compensazione ( art 1246, comma 1 n.3) nella parte in cui si stabilisce che la compensazione non opera tra crediti impignorabili, tale dovendo considerarsi quello vantato dalla ricorrente a titolo di aiuti PAC ( vedi anche art 2 dpr 727/74 –art 12 bis d.lgs 165/99);
la violazione del 1243 c.c. poiché il credito vantato dall’AGEA non è certo né liquido;
il contrasto con la normativa comunitaria che disciplina la materia degli aiuti in tema di PAC ;
infine è stata dedotta l’illegittimità derivata della nota la quale ripete gli stessi vizi che inficiano la prima comunicazione dell’AGEA

Sono stati proposti secondi motivi aggiunti di ricorso avverso la nota

AGEA

7 giugno 2007 – Regime quote latte-rettifica dell’imputazione di prelievo per la campagna 2002-2003. Queste le censure sviluppate ex novo : non si è tenuto conto della sentenza pronunciata dal tribunale di Taranto sezione distaccata di Ginosa che aveva rilevato l’erroneità del prelievo supplementare essendo stato questo calcolato sulla base di dati presuntivi e non effettivi di produzione;
la P.a si è solo limitata a tener conto della epizozia cd Blue Tongue ma ha in buona sostanza eluso il giudicato incorrendo nella fattispecie disciplinata ex art 21 septies legge 241/90

Per concludere, è stata impugnata con ulteriori motivi aggiunti di ricorso anche la nota

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