TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201300945
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N. 00945/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2012, proposto da:
Azienda Lombarda Per L'Edilizia Residenziale di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. F B, A A, con domicilio eletto presso F B in Brescia, via Diaz, 9;
contro
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. F M, A O, con domicilio eletto presso F M in Brescia, C.To S. Agata,11/B;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
della deliberazione 17 settembre 2012 n°151, con la quale il Consiglio comunale di Brescia ha determinato le aliquote e le detrazioni per l’Imposta municipale propria sugli immobili – IMU per gli anni 2012 e 2013;
di ogni atto ad essa conseguente ovvero comunque connesso, anche se non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con la deliberazione meglio indicata in epigrafe il Comune di Brescia ha proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’Imposta municipale propria sugli immobili – IMU per gli anni 2012 e 2013, in particolare determinando nel 0,9% l’aliquota dovuta dai proprietari di abitazioni locate a canone concordato e nel 1,06% quella dovuta, fra gli altri, dagli enti come il ricorrente, il cui patrimonio va a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale pubblica (doc. 1 ricorrente, copia atto impugnato);
- che l’ente ricorrente censura detta delibera con ricorso articolato in unico motivo, in cui si prospetta la irrazionalità di tale scelta per illegittima disparità di trattamento e in subordine la sua contrarietà all’art. 3 della Costituzione;
- che il ricorso è infondato e va respinto. In primo luogo va rilevato come la fissazione delle aliquote dovute ai fini dell’imposta in esame sia un atto di tipo normativo, e quindi come tale non necessiti, ai sensi dell’art. 3 della l. 9 agosto 1990 n°241, di motivazione alcuna, così come già ritenuto da C.d.S. sez. IV 11 aprile 2007 n°1677, sez. V 10 luglio 2003 n°4177 con riguardo all’ICI, tributo di identico impianto tecnico e concettuale, nonché con specifico riguardo all’IMU da TAR Abruzzo Pescara sez. I 13 agosto 2013 n°434. In secondo luogo, va pure rilevato come l’eccezione di incostituzionalità delle norme relative, nella parte in cui non prevedono una necessaria aliquota agevolata per gli immobili di edilizia residenziale pubblica sia da ritenere manifestamente infondata. La questione infatti, come ricordato anche dalla citata TAR Abruzzo Pescara 434/2013, è già stata dichiarata infondata con riguardo sempre all’ICI da ultimo da Corte cost. ordinanza 4 luglio 2011 n°214, in base al rilevo, valido anche nel caso di specie, per cui la posizione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico, in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell’imposta patrimoniale “è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi… ma anche delle persone fisiche soggetti passivi” del tributo “titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia;con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole”;
- che le spese di lite si possono compensare, data la natura di contrasto fra amministrazioni della presente causa;