TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-06-22, n. 201100532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-06-22, n. 201100532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100532
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01949/1993 REG.RIC.

N. 00532/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01949/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 1993, proposto da:
T G, rappresentato e difeso dagli avv. R I, S D, con domicilio eletto presso R I Avv. in Reggio Calabria, Vi A Roma N. 5;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

della deliberazione di rigetto dell’istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale, comunicata il 5/8/1993;
degli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi tutti gli atti di nomina e di inquadramento dei funzionari di cancelleria nella nona qualifica funzionale, ex art. 7 del DPR n. 344/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso di essere stato immesso in ruolo quale “cancelliere”a seguito di concorso bandito in data 26/03/1984, e successivamente inquadrato nel profilo professionale di “funzionario di cancelleria”, VIII qualifica funzionale, chiede, a mezzo del ricorso in valutazione, l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella IX qualifica funzionale, previo annullamento dell’espresso diniego comunicatogli il 5/8/1993 in risposta a specifica istanza a tal fine proposta.

A sostegno del gravame proposto deduce: 1) Illegittimità costituzionale dell’art. 7 del dPR 344/90 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma citata avrebbe creato due distinte categorie di funzionari dell’ex carriera direttiva precludendo a quelli assunti con le vecchie qualifiche durante il periodo transitorio disciplinato dall’art. 28 ter del dPR 283/81, le opportunità professionali riconosciute ai colleghi assunti prima dell’entrata in vigore della legge 312/80. Ciò senza alcuna apparente giustificazione, soprattutto ove si consideri l’identità dell’inquadramento iniziale preso a riferimento dalla norma di vantaggio;
2) In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 7 del dPR 344/90 per violazione dell’art. 3 e 97 sotto altro profilo. La norma citata sarebbe, in toto, costituzionalmente illegittima, nella misura in cui ha disposto il passaggio alla qualifica superiore di tutti coloro che facevano parte della vecchia carriera direttiva sulla base della sola anzianità di servizio, in violazione dell’art. 24 del dPR 266/87 che invece prevedeva l’accesso alla IX qualifica funzionale mediante pubblico concorso, in sintonia con quanto previsto dall’art. 97 cost. In questa chiave la norma avrebbe normalizzato una previsione eccezionale prevista dall’art. 1 della legge 254/88 che aveva ben altra ratio.

Il ricorso è infondato.

L’art. 7 del Decreto Legge 24/11/1990, n. 344 convertito in Legge 21/91 ha previsto che “il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990”.

La norma da ultimo citata, aveva già previsto che “in sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi”.

Il legislatore ha cioè fatto un generalizzato inquadramento nella IX qualifica funzionale utilizzando quali parametri, la qualifica di provenienza ed il fattore temporale, quest’ultimo rilevante sotto due profili evidentemente connessi: a) quale elemento misuratore dell’esperienza professionale pregressa, b) quale discrimine per l’applicazione della norma di vantaggio.

Ne sono rimasti esclusi i funzionari assunti con le vecchie qualifiche in forza di una norma speciale posta in deroga all’art. 7 comma 2 della legge 312/80, che quelle qualifiche aveva disposto di abolire. Tuttavia, come già condivisibilmente affermato da TAR Emilia Romagna, 12 marzo 1993, n. 123, lo scopo di tale disposizione è stato “quello di consentire l’espletamento di concorsi altrimenti vietato, non già di introdurre una fictio che consentisse di ritenere i concorsi stessi banditi anteriormente alla legge n. 312/80.

Ciò chiarito, è però l’analisi dell’elemento temporale che consente di fugare i dubbi di costituzionalità profilati dal ricorrente.

La discrezionalità del legislatore nel concedere possibilità di progressione professionale si è espressa, nel caso di specie, senza creare disparità di trattamento fra gli appartenenti alla categoria (cfr. Consiglio di Stato. Sez. VI, 31 ottobre 2000, n. 5849) ma fissando un netto discrimine temporale, già condizionato dal generale mutamento dell’assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato fissato disposto della legge 312/80, in vigore dal luglio 1980. Il discrimine - necessario al fine di garantire un termine a norme che eccezionalmente derogano a principi generali quali quello del pubblico concorso - non è stato individuato in modo irragionevole coincidendo, lo stesso, con l’avvenuto reclutamento degli aventi titolo entro il termine di entrata in vigore della legge 312/80 riformatrice del generale assetto retributivo-funzionale, e determinando altresì la decorrenza dell’inquadramento migliorativo solo dal 31 dicembre 1990 (epoca in cui gli aventi titolo avevano una considerevole anzianità di servizio nella carriera direttiva, analoga a quella richiesta dalla norma base di cui all'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254).

Del pari infondata appare la censura avente ad oggetto la violazione del principio del pubblico concorso a mezzo di un generalizzato avanzamento di carriera. Trattasi di norma eccezionale connessa ad una generale mutamento dell’assetto retributivo e funzionale che, in sede di prima applicazione del nuovo inquadramento, ha disposto “travasi” di qualifiche valorizzando e soppesando l’esperienza acquisita nella qualifica di provenienza ormai soppressa. La stessa ha dunque assicurato l’espletamento di funzioni apicali, introdotte dalle norme del nuovo ordinamento, sfruttando, nell’immediato, la specifica preparazione di soggetti già appartenenti alla carriera direttiva.

In ogni caso, l’esame della censura non necessita di approfondimenti ulteriori, pur opportuni in astratto, poiché, nel caso di specie, difetta l’interesse del ricorrente a coltivarla. Lo stesso, come rilevato dall’amministrazione, è cessato dal servizio per passaggio ad altra amministrazione. Egli dunque non potrebbe ottenere utilità alcuna dalla radicale eliminazione di una norma che dispone l’inquadramento di altri nella qualifica funzionale sperata, poiché ciò non determinerebbe di certo il proprio inquadramento funzionale.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi, avuto riguardo all’epoca di introduzione della controversia ed al tipo di censure spiegate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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