TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-15, n. 202401817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-15, n. 202401817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401817
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2024

N. 01817/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da AN PE RI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Cataudella e Ivan Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- del provvedimento emesso dal Comune di Aci Castello in data 25 ottobre 2022, assunto al protocollo con n. 44016, notificato in pari data, con cui è stata archiviata la SCIA in sanatoria trasmessa dall'odierno ricorrente in data 29 marzo 2021 assunta al protocollo con n. 12024;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio (notificato il 27 dicembre 2022 e depositato il 26 gennaio 2023), l’odierno ricorrente, AN PE RI RO, ha impugnato il provvedimento del Comune di Aci Castello n. 44016 del 25 ottobre 2022, con cui è stata archiviata la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria n. 12024 in data 29 marzo 2021.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue.

Il ricorrente espone di essere proprietario di un terreno agricolo con annessi fabbricati rurali, ricadente in zona E1 (agricola consolidata), ove, sensi dell’art. 30/1 delle Norme di Attuazione possono realizzarsi costruzioni a carattere residenziale e interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a, b, c e d dell’art. 20 della legge regionale n. 71/1978.

Nell’area gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici rurali ex art. 12 della legge regionale n. 40/1995 – secondo la ricostruzione del ricorrente - sarebbero ammessi nel rispetto delle volumetrie e destinazioni d’uso originarie, nonché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, con divieto di trasferimento di cubatura in lotto non contiguo o prossimo, nonché di frazionamento dei manufatti e di accorpamento per destinazioni diverse da quelle preesistenti.

Veniva rappresentato che l’interessato, in difetto di titolo edilizio, aveva ristrutturato un fabbricato rurale, censito in catasto al foglio 9, particella 1078, subalterno 1, ad una elevazione fuori terra, destinato a propria abitazione, modificando i prospetti e la distribuzione interna, ricostruendo porzioni murarie dirute, realizzando una nuova copertura ed effettuando ulteriori lavori complementari, senza variazione di consistenza.

Il Comune di Aci Castello, con ordinanza n. 351 in data 10 dicembre 2020, disponeva la demolizione delle opere, osservando che l’edificio era in realtà una nuova costruzione, realizzata in luogo di un preesistente fabbricato con sagoma e dimensione diversa; avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso straordinario ancora non definito e in data 26 marzo 2021 e il ricorrente presentava segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 380/2001 e del decreto legislativo n. 222/2016 (tabella allegata, sezione II, punto 41).

Il Comune archiviava la segnalazione, assumendo che: - dalla documentazione (tra cui una ortofoto dell’anno 1978), non si evince alcun riferimento alla consistenza dell’immobile originario e alla posizione di esso all’interno del lotto; - la segnalazione certificata di inizio attività non è istituto idoneo per l’eventuale regolarizzazione dell’intervento, dovendo semmai farsi applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; - non era stato prodotto il nulla-osta paesaggistico; - il progetto non era stato depositato presso il Genio Civile; - non era stata allegata l’autorizzazione agli scarichi.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi nei seguenti termini.

Nel caso di specie, dovendo escludersi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, deve ritenersi che il Comune abbia esercitato il potere inibitorio tardivamente, con conseguente inefficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis, della legge indicata. Per il ricorrente, la segnalazione certificata di inizio attività è stata, infatti, trasmessa in data 26 marzo 2021, sicché il silenzio-assenso si è formato in data 24 aprile 2021 e il termine di diciotto mesi per l’eventuale annullamento è scaduto in data 24 ottobre 2022; in ogni caso, il provvedimento non è conforme alla disciplina di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dovendo al riguardo precisarsi che l’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, va comparato con l’affidamento del destinatario dell’atto. Secondo il ricorrente, il Comune ha rilevato il mancato deposito del progetto presso il Genio Civile, ma l’art. 26, terzo comma, lettera b, della legge regionale n. 37/1985, richiamato dall’art. 110 della legge regionale n. 4/2003, si riferisce ad opere abusive che superino i 450 metri cubi. Secondo prassi, inoltre, il Genio Civile considera irricevibile l’istanza che non sia accompagnata dal parere sull’ammissibilità delle opere da parte del Comune.

Il ricorrente ha dimostrato che il fabbricato principale è il risultato della ristrutturazione del fabbricato preesistente e che esso insiste sul sedime originario, senza variazione di consistenza. L’Amministrazione, inoltre, era a conoscenza dell’esistenza e della consistenza del fabbricato in ragione di precedenti pratiche edilizie (comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 32089 in data 21 agosto 2018, comunicazione n. 3244 in data 11 settembre 2017, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria n. 32446 in data 11 settembre 2017, comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 32706 in data 8 agosto 2019).

L’interessato ha offerto la comparazione tra l’ortofoto dell’anno 1978, quella dell’anno 2008 e la schermata di Google Earth, da cui si evince che il fabbricato si è sempre trovato nella posizione attuale; la preesistenza del fabbricato risulta, poi, chiaramente dalla vetustà delle strutture

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