TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-10-29, n. 201800918
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2018
N. 00918/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2016, proposto da
M R, P L P, C M, P D, A M, S O, P A, rappresentati e difesi dall'avvocato A V A G, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;
*per l’accertamento dell’illegittimità:
del SILENZIO su istanza di riconoscimento del diritto a percepire indennità di immersione;
*per l'annullamento:
del rigetto dell’istanza di RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE INDENNITÀ DI IMMERSIONE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I 7 ricorrenti sono inquadrati come Vigili del Fuoco subacquei.
In considerazione della particolare funzione (svolta con brevetto) percepiscono l’indennità mensile di sommozzatore, nei modi e quantum previsti per il proprio regime, non pensionabile.
Non percepiscono l’indennità per elisoccorso oraria.
In via stragiudiziale hanno chiesto, nell’ottobre 2015, il riconoscimento dell’indennità di immersione, parificata a quella spettante ai sommozzatori di militari (Esercito, Marina, Aeronautica) e Polizia di Stato, che svolgono analoghe funzioni (con analogo brevetto).
Il Ministero dell’Interno nel novembre 2015 ha rigettato 6 domande (in ricorso si sostiene 5); una , successiva, di O non è stata riscontrata.
Con ricorso depositato il 10.2.2016 hanno chiesto l’accertamento del diritto a godere di pari indennità subacquea e di elisoccorso erogata agli altri Corpi civili e militari, ed in particolare:
A) il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei) in quanto sommozzatori, appartenenti al nucleo operativo di soccorso subacqueo ed acquatico VV.F. di Cagliari e Sassari, al pari dei altri corpi civili e militari, ovvero sia i sommozzatori della Polizia di Stato, operanti nelle medesime condizioni di impiego operativo e dipendenti ambedue dal Ministero dell’Interno, delle altre forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), del personale delle Forze Armate, oltre il riconoscimento dell’attività usurante subacquea esercitata ogni cinque ???? anni;
B) il riconoscimento dell’indennità di immersione ai fini pensionistici , in precipuo riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, le stesse identiche mansioni di soccorso e salvataggio esercitate durante l’espletamento della funzione istituzionale, considerando che sia il personale degli operatori subacquei delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica Militare) che delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato) che militare (Arma Dei Carabinieri, Guardia di Finanza), godono del trattamento indennitario ai fini pensionistici
C) il riconoscimento dell’ indennità di aerosoccorso , considerato che i ricorrenti sono in possesso del brevetto di incursore od operatore subacqueo o, in subordine, per le mansioni di aerosoccorritore espletate, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni;
D) il riconoscimento dell’equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.FF . al brevetto sommozzatore della Polizia di Stato, in considerazione della similitudine riguardo la formazione, i compiti, l’addestramento, i controlli sanitari, e/o di sorveglianza sanitaria tra il personale sommozzatore delle Forze dell’ordine e quello dei VV.F.
Il tutto con interessi e rivalutazione.
Si sostiene, inoltre, che la normativa, così articolata (che non prevede l’indennità spettante nel medesimo quantum e la sua non pensionabilità ) , se interpretata in modo restrittivo, sarebbe incostituzionale.
Questi i vizi prospettati:
1)Violazione ed omessa applicazione della legge n°573 del 09/07/1967, in riferimento agli artt. 9 Legge n.78/1983 e 10 del D.P.R.16/04/2009 n°51 ed in relazione alla legge 27 dicembre 1997, n.449 e del D.M. 30 marzo 1998 ed estensione della portata normativa, in virtù di un’interpretazione analogica, sia dell’art.18, commi 1 e 5 legge 23/03/1983 n°78 (indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei pensionabile), che dell’art.5 del D.P.R. 18/06/2002 n.164( indennità mensile pensionabile); Art.4 del D.P.R. 16/04/2009, n.51( indennità pensionabile);
2) violazione e falsa applicazione dell’art.9 co.2 L.78 del 1983 (indennità di aerosoccorso) in relazione all’art.11 della legge n.225/1992;
3)Violazione degli artt.3 e 7 L.n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego;
4) Violazione dell’art.2, secondo comma della L.07/08/1990 n°241, per la mancata adozione del provvedimento, attraverso il meccanismo del silenzio inadempimento, silenzio non significativo, ovvero sia silenzio rifiuto avverso le istanze presentate.
Con richiesta al giudice di sollevare questione di non manifesta infondatezza, per disparità di trattamento fra retribuzioni correlate a mansioni del tutto analoghe.
Le richieste formulate, nelle conclusioni del ricorso, sono state così sintetizzate dai ricorrenti:
“Accogliere il presente ricorso, ovvero sia le istanze presentate dai ricorrenti O Stefano e A Patrick in data 12 ottobre 2015, avverso il silenzio non significativo, quale silenzio
inadempimento o silenzio rifiuto della Pubblica Amministrazione e, annullare tutti i provvedimenti di diniego indicati nel presente ricorso;
- In Primis, Accertare e riconoscere il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell’indennità di immersione disciplinata dalla legge n°573 del 09/07/1967, dall’art.9 legge 78/1983 e l’indennità pensionabile di immersione secondo quanto disposto dall’ art. 18, commi 1 e 5 della legge 23 marzo 1983 n.78, art.5 del D.P.R. 18/06/2002 n°164, art.10 del D.P.R.16/04/2009 n°51 e l’equipollenza del brevetto sommozzatore dei VV.F. a quello dei sommozzatore della
Polizia di Stato;
In secundis, il riconoscimento dell’indennità di Aerosoccorso, invocato ai sensi dell’art.9, comma 2 L.78 del 1983, lettera b;
-Riconoscere ed erogare riguardo l’indennità di immersione il trattamento economico e il pagamento delle somme lorde loro dovute a titolo di arretrati, oltre l’adeguamento (interessi) per ciascun mese a venire dell’indennità loro dovuta, fino all’effettivo soddisfo”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo l'inammissibilità del ricorso, sotto due profili:
- sia per genericità ed indeterminatezza,
-sia in quanto l'attuale normativa non ha previsto l'estensione dei benefici richiesti a favore dei ricorrenti VV.FF..
Con richiesta , comunque nel merito, di rigetto del ricorso anche per infondatezza delle richieste formulate di accertamento dei diritti.
Alla Camera di consiglio del 16.3.2016 il legale dei ricorrenti ha chiesto il rinvio al merito (senza opposizione dell’Avvocatura dello Stato) anche con riferimento alla domanda di silenzio, in attesa di una pronuncia da parte della Corte Costituzionale. Il Collegio ha accolto la richiesta e ha rimesso al ruolo ordinario la domanda sul silenzio, per essere trattata unitamente alle altre istanze proposte in ricorso (in relazione alla richiesta di silenzio-rifiuto per inadempimento all’assunzione di provvedimenti favorevoli sulle istanze).
Con memoria depositata il 18.4.2018 l’Avvocatura ha ribadito ed ulteriormente illustrato l’infondatezza delle domande e l’inesistenza dei diritti di cui è stato chiesto l’accertamento.
All’udienza del 23 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
RITO.
La prima eccezione formulata dall’Avvocatura è infondata in quanto il ricorso non è generico, avendo ben esplicitato le posizioni e le richieste di riconoscimento di diritti economici e previdenziali, consentendo l’esame delle pretese e dei diritti cui i ricorrenti aspirano.
Sia in relazione ad una applicazione in via diretta della normativa attinente le altre Forze subacquee, sia , in caso di mancata estensione, di trattazione delle questione di incostituzionalità.
La seconda eccezione esplica, invece, una valutazione sostanzialmente di merito concernente la fondatezza delle richieste (per carenza di disposizione normativa favorevole); elemento che rientra, e che verrà scrutinato propriamente nell’ambito dell’analisi della fondatezza o meno della domanda sui diritti azionati.
Tale disamina verrà compiuta nell’ambito della valutazione del quadro normativo vigente, della posizione, in concreto, dei dipendenti , nonchè dell’eventuale sussistenza della prospettata questione di costituzionalità della norma (sotto il profilo dell’ omessa previsione della parificazione/allineamento stipendiale fra le diverse figure).
*
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA.
Preliminarmente occorre definire il regime processuale riferito alle richieste di annullamento delle note ministeriali negative.
L’art. 1 della L. 30/09/2004, n. 252 “Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” è stato riportato in regime di diritto pubblico il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
E’ stato inserito , all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,