TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-07-17, n. 202414593
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 14593/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14397/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14397 del 2023, proposto da J C, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, B C e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone n. 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex
lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 27 ottobre 2023, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 1° luglio 2022;
- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non svolgendo alcuna difesa;
- alla camera di consiglio del 18 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso - ricevibile, in quanto proposto entro un anno dalla formazione del silenzio sull’istanza, termine al quale vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale dei termini processuali maturati tra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno ( ex multis , di recente, Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069) - debba essere accolto alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 8113);
Tenuto conto che:
- in particolare, la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604);
- il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. 206/2007), non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D. Lgs. 206/2007;
- nel caso di specie, tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente;
Ritenuto che:
- conseguentemente, quest’ultimo debba essere condannato a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
- entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente concernente la posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno;
- debba, in proposito, precisarsi l’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, di esaminare l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE;
- debba disporsi, sin da ora, per il caso di perdurante inadempienza dell'amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione;
- le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo.