TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-06-29, n. 201201379
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Testo completo
N. 01379/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00492/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 1996, proposto da DR CO, ET LO, VA IU, IU La OC, OR AN, IO RI, OM RO, AN AL la CA, NI MA TO LE, VA AL, VA IM, AZ IG, MA RO IR, OG D’CO, OG CA, VA RA, MA CO, AL L’AI, MA GI NA, EN CO, AT LO, EN TO, SI NE, AR AR, IC Lo UE, GA FE, MA AN, ON AN, OG AL, GI RD, IO AR, IU CO, GA NA, IO IO, EN LE, IC AN, AN LU, EL IN, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina IU e VA Leone IU, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Nunzio Morello, n.20;
contro
il Comune di San AT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. IO Alessi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. MA Granata in Palermo, via Dante n.284;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad avere applicato l’art. 17 del d.l. 2.3.1989, n. 65, convertito in legge 26.4.1989, n. 155, interpretativo dell’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983, riguardante il riequilibrio dell’anzianità giuridica ed economica dei dipendenti comunali, così per come già effettuato con atto n. 780 del 6.12.1990 dalla G.M. del Comune di San AT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San AT;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le istanze di fissazione udienza presentate soltanto da parte degli originari ricorrenti, ciò che dà luogo alla necessaria adozione di separato decreto presidenziale di estinzione del giudizio per gli altri (in particolare: DR CO; IO RI; RO IR; AL L’RA; GA FE; MA AN; ON AN, GA NA)
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. Giuseppe La Greca e uditi per le parti gli Avv.ti C. IU per la parte ricorrente e G. Lo Presti, su delega dell’Avv. R. Alessi, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25 gennaio 1996 e depositato il 29 gennaio seguente, i ricorrenti, tutti dipendenti del Comune di S. AT, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione in loro favore del disposto di cui all’art. 17 del d.l. n. 65 del 2 marzo 1989, convertito in l. n. 55 del 1989, interpretativo dell’art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983.
Essi espongono, in punto di fatto che con deliberazione della IU comunale n. 780/1990 la IU comunale ha deliberato l’applicazione della surrichiamata disciplina. Poiché il relativo atto è stato annullato dalla Commissione provinciale di controllo di Caltanissetta per violazione dell’art. 189 della l.r. n. 16 del 1963 (O.R.EE.LL.), gli stessi con