TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-09-15, n. 202100662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-09-15, n. 202100662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202100662
Data del deposito : 15 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2021

N. 00662/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00979/2019 REG.RIC.

N. 00990/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 979 del 2019, proposto dai sig.ri F B, Sergio D'Amico e A G, rappresentati e difesi dall'avvocato R G, che agisce anche in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Rubini, 48/D;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;



sul ricorso numero di registro generale 990 del 2019, proposto dai sig.ri Sergio D'Amico, A G, F B, R G, rappresentati e difesi dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R G in Roma, via Giulio Rubini, 48/D;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 979 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 1100 del 9 aprile 2018;

quanto al ricorso n. 990 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 1100 del 9 aprile 2018.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - la dott.ssa Daniela Carrarelli come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con i ricorsi in epigrafe si chiede l'ottemperanza al medesimo decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex l. n. 89 del 2001), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare:

a) in favore dei ricorrenti F B, Sergio D’Amico e A G la somma di € 7.125,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;

b) in favore del difensore antistatario, avv. R G, le spese processuali, liquidate complessivamente in € 8,00 per spese vive ed € 485,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.

1.1. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

2. L’avvocato R G ha agito anche in proprio nel presente giudizio, ex art. 86 cod. proc. civ., per le spese di lite del giudizio di merito.

3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.

4. Con istanza del 28 ottobre 2020 la difesa ricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi in epigrafe, evidenziando che, per mero errore materiale, è stato iscritto a ruolo due volte il medesimo ricorso con le stesse parti.

5. Alla camera di consiglio del 6 luglio 2021, le cause sono state trattenute in decisione.

6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. stante l’evidente connessione, poiché univocamente diretti all’ottemperanza del medesimo decreto della Corte d’Appello.

6.1. Va poi rilevato che entrambi i ricorsi risultano proposti dai medesimi ricorrenti, come ammesso dalla stessa difesa attorea. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso n.r.g. 990 del 2019 in quanto mera duplicazione del ricorso n.r.g. 979 del 2019, non potendo la parte proporre due ricorsi identici e pretende di duplicare la pretesa risarcitoria.

7. In punto di fatto, va evidenziato che il decreto è passato in giudicato e che la parte ricorrente ha provveduto, ai sensi dell’art.

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