TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-06, n. 201500199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-06, n. 201500199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500199
Data del deposito : 6 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00538/2014 REG.RIC.

N. 00199/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00538/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2014, proposto da:
M G V, rappresentato e difeso dall'avv. J S B, con domicilio eletto presso Avv. F Argentati in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso Avv. A Principi in Ancona, Via Marsala 12;

per l'annullamento

1)- della determinazione del Consiglio comunale n.62 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, recante ad oggetto "modificazione del Vigente Regolamento comunale per il funzionamento del mercato ittico, approvato con deliberazioni di C.C. nn.124 e 142 del 05.11 e 22.12.99";

2)- della delibera G.C. n.151 del 1° agosto 2014, immediatamente eseguibile, recante "parziale modifica dell'assetto organizzativo dell'ente e della dotazione organica";

3)- della determinazione dirigenziale 01/08/2014 n.1016, recante "attuazione di mobilità intersettoriale", con cui la dott.ssa Villa (dipendente Cat. D3 CCNL) viene senza preavviso destinata dal settore di provenienza "Affari ed organi istituzionali", con adibizione quasi ultraventennale alla Direzione Mercato Ittico, al Settore "Innovazione Servizi al cittadino e alla persona" (ex-Anagrafe), con decorrenza immediata;
determinazione n,1025 del 05/08/2014 (in corso di pubblicazione), recante "integrazione determinazione dir.le n.1452 del 21.11.13 atto di organizzazione del Settore Innovazione, Servizi, etc.;

4)- di ogni atto antecedente e susseguente, comunque presupposto e connesso con tali provvedimenti;

nonché per la declaratoria di nullità del Regolamento comunale di funzionamento Mercato Ittico come modificato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il regolamento comunale e gli atti con i quali è stato soppresso il posto ricoperto dalla ricorrente.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Sono infondate le doglianze con le quali si lamenta violazione della potestà legislativa regionale, per la ragione che non si è in presenza di attrazione in sussidiarietà di una competenza al livello di governo superiore ex art. 118, primo comma, della Costituzione e che le competenze regionali in materia non comportano la perdita della potestà regolamentare del Comune in materia di ordinamento degli uffici dell’ente locale.

Con gli atti impugnati, l’amministrazione ha rimodulato l’assetto delle funzioni di cui si controverte, di talchè le doglianze di eccesso di potere sono da respingere.

Le doglianze di insufficienza motivazionale non possono essere accolte, non ricadendo i regolamenti amministrativi nella sfera di applicazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n° 241/1990.

L’emanazione di atti di natura regolamentare non necessita degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990.

Il contenzioso afferente al rapporto di lavoro della ricorrente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario ed esula, pertanto, dalla presente pronuncia.

Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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