TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-10-24, n. 201208761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-10-24, n. 201208761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201208761
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 18947/1999 REG.RIC.

N. 08761/2012 REG.PROV.COLL.

N. 18947/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18947 del 1999, proposto da:
- Soc Azienda Agric Gaica Sergio Cristiano e Silvano, Azienda Agricola Calearo Renato, Azienda Agricola Cordioli Lamberto, Azienda Agricola Lonardi Giordano, Cabrini Aldo, Az Agr Gasparotto Antonio ed Altre (vgs elenco allegato alla presente sentenza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. M A, Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
- Az. A. R G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Tevere, 46;

contro

- Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Soc Coop Latte Alvi Alto Vincentino A Rl, Soc Cadelmonte Srl, Soc Casearia Brazzale Spa, Soc Casearia Gregori Snc di Gregori Cesare &
C, Soc Caseificio Dal Pozzolo Attilio e Figlio Snc, Caseificio di Prabiano, Soc Caseificio Fratelli Ghidetti Carlo e Sergio Snc, Soc Coop Caseificio Produttori Ca' Oppi e Terre Limitrofe, Caseificio Pasquesi Corrado, Soc Caseificio San Giovanni Srl, Soc Caseificio San Girolammo Snc di Cordioli Dario Gianmaria, Caseificio Strambini Srl, Soc Caseificio Zanotto Snc, Soc Caseificio Zarpellon Spa, Consorzio Latteria Sociale Mantovane, Soc Coop Agricola La Veneta Srl, Soc Coop Prod Latte Indenne Da Tbc Prov di Verona A Rl, Soc Coop Latte 2002 A Rl, Soc Lattebusche - Latteria della Vallata Feltrina A Rl, Soc Coop Latteria S Antonio A Rl, Soc Latteria Sociale di Castelnovo Scrl, Soc Granlatte Consorzio Cooperativa Scrl, Soc Industria Casearia Silvio Belladelli &
Figli Srl, Soc Coop L'Adriatica A Rl, Soc Coop Latteria Sociale di Serlva e Giavera Rl, Pilon Franco Centro Raccolta Latte, Soc Quattro Emme di Masiero Roberta e C Snc, Soc Soligo Sc A Rl, Soc Turato Fratelli Srl, Soc Zanetti Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di luglio 1999;

- del provvedimento di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999;

- della comunicazione AIMA dell’8 settembre 1999;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti, con il gravame in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 (la prima, nel mese di luglio 1999 e la seconda nel mese di ottobre 1999, sostitutiva della prima) - con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Al riguardo, la parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone, in sintesi, le seguenti censure:

- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;

- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;

- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;

- illegittimità della procedura di approvazione D.M. 17 febbraio 1998 che, avendo natura regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato con la procedura di cui all’art. 17 della legge n. 400 del 1988;

- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali;

- mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;

- illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;

- non corretta imputazione degli interessi in quanto la comunicazione è arrivata prima nel mese di luglio 1999 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97);

- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg.

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