TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-10, n. 202300378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-10, n. 202300378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300378
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00378/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06897/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lippi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baiamonti, 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto n.-OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di "vittima del dovere e/o terrorismo".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n.-OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di "vittima del dovere e/o terrorismo".

Esponeva in fatto che il giorno 30.03.1978, mentre prestava servizio ad un posto di blocco, veniva -OMISSIS-, nell’auto di cui era -OMISSIS- dal -OMISSIS-, suo diretto superiore, seduto nel posto di fianco. Riportava l’infermità permanente “-OMISSIS- con marcato impegno funzionale e con ritenzione -OMISSIS-”, per i quali gli veniva riconosciuto dapprima una tantum di Tab. B con DM 136 del 29.03.1985 e , successivamente, per aggravamento, trattamento pensionistico privilegiato a vita con DM n. 513 del 13.11.2009. Con domanda del 16.03.2012 aveva richiesto il riconoscimento, altresì, dello status di vittima del dovere, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006 e s.m.i., alla quale l’Amministrazione aveva dato risposta negativa, ritenendo che non fosse soddisfatto il requisito dell’essere occorso, l’infortunio, contestualmente all’azione di ordine pubblico “ attesa la chiara accidentalità dell’evento ”.

Il ricorrente, pertanto, impugnava detto provvedimento, articolando i seguenti motivi di diritto:

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